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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22554/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente il 30 ottobre/7 novembre 2015 per un episodio verificatosi il 18 settembre 2015, quando il lavoratore, finito il turno, si tratteneva nel piazzale antistante la stazione di Caserta e vi era un diverbio, poi sfociato in vie di fatto, con un altro dipendente che stava effettuando la partenza sulla tratta Caserta-Napoli. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha escluso che il recesso fosse nullo per violazione della procedura disciplinare e ha poi ritenuto che il fatto contestato integrasse una condotta rientrante nell'art. 42, n. 15, R.D. 148/1931, cioè tra quelle punite con sanzione conservativa, annullando il licenziamento e applicando la tutela reale attenuata ex art. 18, comma 4, Stat. lav. La società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole sulla contestazione disciplinare, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato come ampliamento della contestazione le giustificazioni rese dal dipendente e avrebbe trascurato che la lettera di recesso poteva richiamare circostanze ulteriori senza ledere il diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 45 R.D. 148/1931, per non avere la Corte effettuato una comparazione con altre norme disciplinari richiamate nel licenziamento e per non avere valutato la gravità della condotta ai fini del vincolo fiduciario; 3) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 42, n. 15, R.D. 148/1931, lamentando che la Corte non avesse applicato la clausola generale del giustificato motivo/giusta causa in modo costituzionalmente orientato, così da escludere la riconduzione del fatto a una ipotesi di sanzione conservativa, con subordinata questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non è consentito fondare il licenziamento su fatti nuovi emersi solo nella motivazione del recesso, poiché ciò contrasterebbe con la funzione garantista dell'art. 7 Stat. lav.; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già spiegato che il lavoratore non era stato messo in condizione di difendersi anche rispetto alla pretesa condotta provocatoria. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento per cui le previsioni collettive o legali che graduano la risposta disciplinare vincolano il giudice in senso favorevole al lavoratore: se la condotta è sussunta dal contratto collettivo o da una norma speciale tra quelle punite con sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo. Ha inoltre confermato che l'art. 42, n. 15, R.D. 148/1931 ha portata ampia e ricomprende alterchi, vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze senza richiedere ulteriori qualificazioni di gravità, e che la sussunzione del fatto concreto nella previsione conservativa è un apprezzamento di merito non censurabile se non per manifesta irragionevolezza. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata non adeguatamente illustrata e comunque irrilevante, poiché l'interpretazione accolta non esclude la rilevanza disciplinare del fatto ma incide solo sul tipo di sanzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva annullato il licenziamento disciplinare e applicato la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, Stat. lav., ritenendo che la condotta contestata fosse sussumibile nell'art. 42, n. 15, R.D. 148/1931, norma che prevede una sanzione conservativa per alterchi e vie di fatto nel contesto aziendale o del servizio. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve consentire al lavoratore un'effettiva possibilità di difesa; non è consentito fondare il recesso su fatti nuovi emersi solo nella motivazione del licenziamento o nella lettera di recesso se non previamente contestati.

  • art. 18 Stat. lav.

    Quando il fatto addebitato rientra in una previsione che comporta sanzione conservativa, trova applicazione la tutela dell'annullamento del licenziamento con reintegrazione e indennità nei limiti previsti dal comma 4.

  • art. 2119 c.c.

    La valutazione della gravità e della proporzionalità della condotta rispetto alla rottura del vincolo fiduciario si inserisce nell'attività di sussunzione del giudice di merito e, se sorretta da ragionevolezza, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 42, n. 15, R.D. 148/1931

    La previsione speciale per gli autoferrotranvieri ricomprende in modo ampio alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze nei luoghi indicati dalla norma e comporta sanzione conservativa, senza richiedere ulteriori qualificazioni di maggiore o minore gravità.

  • art. 45 R.D. 148/1931

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione disciplinare di contesto, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare deve essere specifica e immutabile: il datore non può integrare in sede di recesso fatti ulteriori o diversi da quelli contestati, perché ciò comprimerebbe il diritto di difesa del lavoratore.
  • Quando una norma collettiva o speciale prevede per una determinata condotta una sanzione conservativa, il giudice non può sostituire quella valutazione con una sanzione espulsiva, salvo manifesta irragionevolezza della sussunzione.
  • La graduazione legale o collettiva delle infrazioni disciplinari vincola il giudice in senso favorevole al lavoratore, impedendo il licenziamento se il fatto rientra tra quelli punibili con misura conservativa.
  • La verifica della gravità del fatto ai fini dell'art. 2119 c.c. è un giudizio di merito sulla sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale, censurabile in cassazione solo per illogicità o non ragionevolezza manifesta.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere formulata in modo generico: occorre indicare in che modo la norma interpretata contrasti con i parametri evocati e perché la questione sia rilevante nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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