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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/39

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/39 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per riflettere il miglioramento della situazione sanitaria in Messico rispetto all'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, reintroduce la possibilità di importare e far transitare nell'Unione ovoprodotti provenienti dall'intero territorio messicano, dopo il divieto introdotto nel 2013 a seguito dei focolai H7N3. La modifica si fonda sulle informazioni fornite dal Messico e sulla valutazione favorevole della Commissione.

Modifica la voce relativa al Messico nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, reintroducendo l'autorizzazione all'importazione e al transito nell'Unione di ovoprodotti dall'intero territorio messicano in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008, limitatamente alla voce "Messico" nell'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati. L'effetto pratico riguarda in particolare gli ovoprodotti provenienti dall'intero territorio del Messico; non introduce un regime generale per tutti i prodotti avicoli, ma modifica le condizioni di accesso già previste dal sistema di certificazione veterinaria. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica della voce "Messico" nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/39 interviene sul sistema UE delle importazioni e del transito di pollame e prodotti a base di pollame, disciplinato dal regolamento (CE) n. 798/2008. L'obiettivo è aggiornare la posizione del Messico nell'elenco dei paesi terzi autorizzati, alla luce del superamento delle restrizioni connesse ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H7N3.

Contesto sanitario e motivazione della modifica

Dopo i focolai verificatisi in Messico nel gennaio 2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 aveva vietato le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti dal Messico. L'ultimo focolaio di HPAI del sottotipo menzionato è stato confermato all'inizio di marzo 2015. Successivamente, l'8 maggio 2015, il Messico ha trasmesso alla Commissione informazioni sulla propria situazione sanitaria, evidenziando l'attuazione di una politica di abbattimento totale, l'attività di sorveglianza e l'assenza di ulteriore circolazione del virus. Sulla base di tali informazioni e delle garanzie ricevute, la Commissione ha ritenuto possibile riaprire il commercio per gli ovoprodotti provenienti dall'intero territorio messicano.

Contenuto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, parte 1, mediante sostituzione della voce relativa al Messico. Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/39 il Messico è identificato con il codice MX, con riferimento all'intero paese (MX-0). La tabella aggiornata indica il certificato veterinario SPF e la qualifica EP relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria. È inoltre riportata una data di apertura fissata al 5 febbraio 2016.

Effetti pratici

L'effetto principale del regolamento è il ripristino dell'autorizzazione all'importazione e al transito nell'Unione di ovoprodotti provenienti dal Messico, che tornano quindi a essere ammissibili nell'ambito del regime del regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica riguarda la voce del Messico nell'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati e non incide, nel testo fornito, su altre categorie di prodotti avicoli oltre agli ovoprodotti.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L'articolo 1 dispone che l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento. La voce relativa al Messico è sostituita in modo da indicare il codice MX e MX-0 per l'intero paese, con riferimento al certificato veterinario SPF e con qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria EP. La data di apertura indicata nell'allegato è il 5 febbraio 2016.

Reintroduzione dell'autorizzazione per gli ovoprodotti dal Messico

Il provvedimento consente nuovamente l'importazione o il transito nell'Unione di ovoprodotti dall'intero territorio del Messico, revocando di fatto l'effetto del divieto derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013, adottato dopo i focolai di HPAI H7N3 del gennaio 2013 e confermato l'ultimo focolaio all'inizio di marzo 2015.

Condizioni sanitarie e base istruttoria

La Commissione fonda la modifica sulle informazioni trasmesse dal Messico l'8 maggio 2015, che attestano l'attuazione di una politica di abbattimento totale, la sorveglianza dell'influenza aviaria e l'assenza di ulteriore circolazione del virus. Sulla base di tali elementi e delle garanzie fornite, la Commissione conclude che le importazioni e il transito di ovoprodotti dal Messico possono essere nuovamente autorizzati.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalesicurezza alimentarecommercio esterocertificazione veterinaria

Testo integrale

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