Regolamento (UE) 2016/26
Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul REACH per limitare la presenza di nonilfenoli etossilati negli articoli tessili lavabili in acqua, in ragione dei rischi ambientali connessi al loro rilascio nelle acque di superficie durante il lavaggio. La Commissione ha ritenuto che la restrizione sia la misura più appropriata a livello unionale, sulla base dei pareri del RAC e del SEAC. La nuova regola si applica dal 3 febbraio 2021 e prevede alcune esenzioni mirate per i beni di seconda mano e per i tessili riciclati prodotti senza NPE.
Modifica l'allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione sui nonilfenoli etossilati (NPE) negli articoli tessili lavabili in acqua.
Ambito di applicazione
Si applica nell'intero territorio dell'Unione europea, ed è anche rilevante ai fini SEE, a tutti gli operatori che immettono sul mercato articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua durante il normale ciclo di vita. La restrizione riguarda gli articoli tessili contenenti NPE in concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso dell'articolo tessile o di ogni sua parte. Restano esclusi gli articoli tessili di seconda mano e i nuovi articoli tessili fabbricati senza uso di NPE e esclusivamente con materie tessili riciclate.
Restrizione dei nonilfenoli etossilati (NPE) negli articoli tessili
Il regolamento modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per introdurre una restrizione specifica sui nonilfenoli etossilati (NPE) presenti negli articoli tessili lavabili in acqua. La misura risponde al rischio ambientale derivante dal rilascio di tali sostanze nelle acque di superficie durante il lavaggio degli articoli tessili.
Contesto e ragioni dell'intervento
La Commissione richiama il fascicolo presentato dalla Svezia ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del REACH e la successiva procedura di restrizione prevista dagli articoli da 69 a 73. I pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) hanno confermato che la presenza di NPE nei manufatti tessili costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e che una restrizione a livello dell'Unione è la misura più appropriata sotto il profilo dell'efficacia, della fattibilità e del rapporto costi-benefici.
Ambito materiale della restrizione
La nuova voce 46a dell'allegato XVII riguarda i nonilfenoli etossilati, identificati con la formula molecolare (C2H4O)nC15H24O. La restrizione colpisce gli articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, quando la concentrazione di NPE sia pari o superiore allo 0,01 % in peso dell'articolo tessile o di ogni sua parte. Il considerando spiega che tale soglia corrisponde al livello minimo associabile al trattamento intenzionale e che soglie inferiori sarebbero difficili da applicare, con benefici ambientali marginali.
Definizione di articolo tessile
Ai fini della restrizione, per "articolo tessile" si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, oppure qualsiasi altro prodotto che contenga una parte costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili. La definizione comprende espressamente abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia. Il richiamo al regolamento (UE) n. 1007/2011 serve a garantire coerenza terminologica con la disciplina europea sui prodotti tessili.
Esenzioni previste
La restrizione non si applica a due categorie specifiche:
- articoli tessili di seconda mano, che si presume siano stati lavati più volte e contengano quantità trascurabili di NPE;
- nuovi articoli tessili fabbricati senza uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
Decorrenza e applicabilità
Il divieto di immissione sul mercato si applica dal 3 febbraio 2021, così da consentire agli operatori della filiera di adottare le misure di conformità necessarie e adeguare la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento globale. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato XVII del REACH
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato introducendo una nuova voce 46a relativa ai nonilfenoli etossilati (NPE), identificati con formula molecolare (C2H4O)nC15H24O.
Divieto di immissione sul mercato di articoli tessili contenenti NPE
Dal 3 febbraio 2021 non possono essere immessi sul mercato articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del normale ciclo di vita se contengono NPE in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso dell'articolo tessile o di ciascuna sua parte.
Esenzioni
La restrizione non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano né di nuovi articoli tessili fabbricati senza uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
Definizione di articolo tessile
Ai fini della restrizione, per articolo tessile si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, oppure qualsiasi altro prodotto che contenga una parte costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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