Regolamento (UE) 2016/31
Regolamento (UE) 2016/31 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti dell'Iran, limitandosi a prorogare di due settimane una specifica deroga già prevista dal regolamento (UE) n. 267/2012. La proroga recepisce l'aggiornamento della decisione PESC di riferimento e assicura uniformità di applicazione in tutti gli Stati membri. L'effetto pratico è quello di consentire, fino al 28 gennaio 2016, determinate transazioni connesse a obblighi contrattuali preesistenti e al rimborso di importi insoluti legati a forniture di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani.
Modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 per prorogare fino al 28 gennaio 2016 una deroga relativa a determinate transazioni connesse all'Iran.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e, in generale, ai soggetti che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell'Iran, con particolare riferimento alle entità elencate e alle transazioni necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012. Rileva per gli atti e le operazioni con riguardo a petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani, quando i relativi proventi siano destinati al rimborso di importi insoluti dovuti a persone o entità situate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, purché i contratti prevedano specificamente tali rimborsi. La modifica opera nell'ordinamento dell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell'Iran
Il regolamento (UE) 2016/31 del Consiglio interviene in modo circoscritto sul regime sanzionatorio dell'Unione verso l'Iran, aggiornando una scadenza già prevista dal regolamento (UE) n. 267/2012. Il considerando rilevante evidenzia che la modifica è resa necessaria dalla proroga della corrispondente deroga nella decisione 2010/413/PESC, al fine di garantire uniformità applicativa nell'Unione.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) n. 267/2012 attua le misure restrittive dell'UE nei confronti dell'Iran. La presente modifica è adottata sulla base dell'articolo 215 TFUE e si limita a recepire sul piano del diritto dell'Unione una proroga temporale già stabilita in sede PESC, così da assicurare che gli operatori economici di tutti gli Stati membri applichino la stessa disciplina.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 sostituisce all'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 la data "fino al 14 gennaio 2016" con "fino al 28 gennaio 2016". La modifica riguarda quindi esclusivamente la durata di una deroga specifica relativa ad atti e transazioni con entità elencate.
Contenuto sostanziale della deroga prorogata
La deroga, come richiamata nei considerando, si applica agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria per eseguire obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012, oppure da contratti accessori necessari all'esecuzione di tali obblighi. La proroga è inoltre collegata al caso in cui la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani, o i proventi derivati da tale fornitura, servano al rimborso di importi insoluti dovuti a persone o entità situate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, sempre che i contratti prevedano espressamente tali rimborsi.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della deroga sulle transazioni con entità elencate
All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, la scadenza della deroga è estesa sostituendo le parole "fino al 14 gennaio 2016" con "fino al 28 gennaio 2016". La deroga riguarda atti e transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, nei casi indicati dalla disciplina originaria.
Coordinamento con la decisione PESC 2016/36
Il regolamento dà attuazione a livello unionale alla proroga disposta dalla decisione (PESC) 2016/36 del 14 gennaio 2016, che estende ulteriormente la deroga fino al 28 gennaio 2016. La motivazione è garantire un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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