Regolamento (UE) 2016/27
Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (CE) n. 999/2001 sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, soprattutto per allineare la rendicontazione annuale alla nuova gestione della relazione di sintesi dell’Unione da parte dell’EFSA. Interviene inoltre sulle regole di trasporto e di esportazione di proteine animali trasformate, chiarendo il regime per la farina di pesce, gli alimenti per animali da compagnia e le proteine derivate da non ruminanti. Vengono inoltre soppressi alcuni vincoli di esportazione ritenuti non più necessari alla luce del miglioramento della situazione della BSE nell’Unione.
Modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di sorveglianza, rendicontazione, trasporto ed esportazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, ai laboratori di analisi, agli operatori del settore dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale, nonché agli esportatori di proteine animali trasformate, mangimi composti e alimenti per animali da compagnia. Riguarda la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle TSE negli animali, con effetti sulla produzione, sull'immissione sul mercato, sul trasporto e, in determinati casi, sull'esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale. Si applica nell'Unione europea e incide anche sulle esportazioni verso paesi terzi; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce un regime autonomo per altri settori diversi dalle TSE e dalle filiere connesse.
Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sulle TSE
Il regolamento interviene sul quadro europeo di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali, aggiornando in particolare le regole di sorveglianza e alcune restrizioni su proteine animali trasformate e mangimi. La modifica riflette sia il trasferimento all'EFSA della relazione di sintesi annuale sulla sorveglianza, sia l'evoluzione del rischio BSE nell'Unione, considerato significativamente ridotto rispetto al passato.
Ambito e finalità
Il provvedimento si innesta nel regolamento (CE) n. 999/2001, che si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in taluni casi, alla loro esportazione. Le modifiche riguardano la rendicontazione degli Stati membri, la conservazione dei dati di sorveglianza, il trasporto di proteine animali trasformate sfuse e il regime di esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono.
Rendicontazione degli Stati membri e relazione di sintesi dell'Unione
L'allegato III, capitolo B, viene sostituito con un sistema più dettagliato di raccolta dati. Gli Stati membri devono indicare, tra l'altro:
- numero di casi sospetti soggetti a limitazioni ufficiali di movimento;
- numero di casi sospetti sottoposti ad analisi di laboratorio e relativi esiti positivi/negativi;
- per i bovini, la distribuzione per età degli animali controllati;
- numero di greggi ovine e caprine in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti;
- numero di bovini testati nelle sottopopolazioni previste dal capitolo A, parte I;
- numero di ovini, caprini e greggi testati nelle sottopopolazioni previste dal capitolo A, parte II;
- distribuzione geografica dei casi di BSE e scrapie, con indicazione del paese d'origine se diverso da quello segnalante;
- anno e, se possibile, mese di nascita per ogni caso di TSE nei bovini, ovini e caprini;
- eventuale qualificazione dei casi come atipici;
- risultati dell'analisi molecolare iniziale e secondaria per la scrapie, ove pertinente;
- numero di campioni e casi confermati di TSE in animali diversi da bovini, ovini e caprini;
- genotipo e, se possibile, razza di ciascun ovino positivo testato.
Le relazioni contenenti tali informazioni sono trasmesse alla Commissione, che le invia all'EFSA, con cadenza mensile nel formato elettronico concordato; per il punto 8 la trasmissione può essere trimestrale. Tale flusso può soddisfare l'obbligo della relazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, purché i dati siano aggiornati al venir meno di nuove informazioni. La sintesi dell'Unione deve essere presentata in tabelle per Stato membro e, dal 1º gennaio 2016, l'EFSA ne cura l'analisi e pubblica entro fine novembre una relazione sulle tendenze e sulle fonti delle TSE nell'Unione. La documentazione deve essere conservata per sette anni sia dall'autorità competente sia dal laboratorio di analisi.
Trasporto di proteine animali trasformate sfuse
Il nuovo testo dell'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, precisa che la restrizione sul trasporto in veicoli e contenitori non utilizzati per mangimi destinati ad altri animali si applica alle proteine animali trasformate sfuse diverse dalle farine di pesce. In questo modo la farina di pesce viene esclusa dal vincolo specifico, coerentemente con il suo uso autorizzato nei mangimi per tutti gli animali d'allevamento non ruminanti.
Esportazione: divieti, deroghe e condizioni
La sezione E del capitolo V dell'allegato IV è riscritta in modo sostanziale. È anzitutto vietata l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e dei prodotti che le contengono. Fa eccezione il caso degli alimenti trasformati per animali da compagnia, se prodotti in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e se imballati ed etichettati conformemente al diritto dell'Unione.
Per le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e per i mangimi composti che le contengono, l'esportazione è consentita solo a determinate condizioni:
- le proteine devono provenire da impianti di trasformazione dedicati esclusivamente a sottoprodotti di origine animale di non ruminanti, oppure da impianti autorizzati inclusi negli elenchi pubblici previsti;
- i mangimi composti devono provenire da stabilimenti autorizzati inclusi negli elenchi pubblici e devono essere imballati ed etichettati secondo la normativa UE.
Tali condizioni non si applicano agli alimenti per animali da compagnia prodotti in stabilimenti riconosciuti, né alla farina di pesce e ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalla farina di pesce. Il precedente obbligo di accordo scritto con il paese terzo di destinazione e il correlato divieto di riesportazione per usi vietati viene soppresso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rendicontazione e relazione di sintesi sulle TSE
L'allegato III, capitolo B, è sostituito per ridefinire le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere annualmente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001: casi sospetti, test effettuati, distribuzione per età dei bovini controllati, dati su greggi ovini e caprini, sottopopolazioni testate, distribuzione geografica dei casi di BSE e scrapie, casi di TSE in altre specie e genotipo degli ovini positivi. Le relazioni possono essere trasmesse mensilmente nel formato elettronico concordato, oppure trimestralmente per i dati di cui al punto 8, e ciò può equivalere alla relazione annuale se aggiornate quando emergono nuove informazioni. Dal 1º gennaio 2016 l'EFSA analizza tali informazioni e pubblica entro fine novembre una relazione di sintesi sulle tendenze e le fonti delle TSE nell'Unione. L'autorità competente e il laboratorio di analisi devono conservare la documentazione per sette anni.
Trasporto di proteine animali trasformate sfuse
Nell'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, è chiarito che il vincolo di trasporto in veicoli e contenitori non utilizzati per mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura si applica alle proteine animali trasformate sfuse diverse dalle farine di pesce. La farina di pesce è quindi esclusa da tale restrizione.
Esportazione di proteine animali trasformate e prodotti contenenti tali proteine
L'allegato IV, capitolo V, sezione E, è sostituito: è vietata l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e dei prodotti che le contengono, salvo la deroga per gli alimenti trasformati per animali da compagnia prodotti in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e correttamente imballati ed etichettati. Per le proteine derivate da non ruminanti e i mangimi composti che le contengono, l'esportazione è ammessa solo se provengono da impianti/stabilimenti autorizzati o elencati pubblicamente, e se sono imballati ed etichettati conformemente alla normativa UE. Le condizioni non si applicano agli alimenti per animali da compagnia prodotti in stabilimenti riconosciuti né alla farina di pesce e ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalla farina di pesce.
Soppressione del precedente requisito dell'accordo scritto con il paese terzo
Viene eliminato il precedente requisito, contenuto nella disciplina previgente dell'allegato IV, capitolo V, sezione E, secondo cui l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e dei prodotti contenenti tali proteine richiedeva un accordo scritto con l'autorità del paese terzo di importazione e l'impegno a rispettare l'uso previsto e a non riesportare per usi vietati. La soppressione è giustificata dal miglioramento del quadro sanitario della BSE nell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 gen 2016Regolamento (UE) 2016/26
- Regolamento · 13 gen 2016Regolamento (UE) 2016/28
- Regolamento · 13 gen 2016Regolamento (UE) 2016/29
- Regolamento · 13 gen 2016Regolamento (UE) 2016/30
- Regolamento · 13 gen 2016Regolamento (UE) 2016/80
- Regolamento · 12 gen 2016Regolamento (UE) 2016/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →