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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/38

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/38 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

Normativa europea32016R0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro applicativo degli anticipi per il sostegno agli investimenti e all'innovazione nel settore vitivinicolo. In via temporanea, estende anche al 2016 la possibilità di elevare dal 20 % al 50 % il massimale dell'anticipo, mantenendo l'obbligo di garanzia pari al 110 % dell'importo anticipato e l'obbligo di utilizzo entro due anni. La misura è giustificata dalla perdurante difficoltà finanziaria in molti Stati membri e mira a garantire continuità e parità di trattamento tra i beneficiari.

Modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 innalzando temporaneamente il massimale degli anticipi per il sostegno a investimenti e innovazione nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, limitatamente alle misure di investimento e alle misure a favore dell'innovazione disciplinate dagli articoli 19, paragrafo 2, e 20 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008. Riguarda i beneficiari ai quali sia stata adottata una decisione individuale di concessione del sostegno negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 o 2016, a seconda che si tratti di investimenti o di innovazione. Si applica in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2016.

Modifica del regime degli anticipi per investimenti e innovazione nel settore vitivinicolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/38 interviene sul regolamento (CE) n. 555/2008, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, per prorogare al 2016 il regime temporaneo di anticipi rafforzati destinati alle misure di investimento e di innovazione nei programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo. La Commissione motiva l'intervento con la persistente situazione di difficoltà finanziaria in molti Stati membri e con l'esigenza di assicurare continuità delle condizioni applicabili e parità di trattamento tra i beneficiari.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 54, lettere b) e f). Esso modifica in modo puntuale il regolamento (CE) n. 555/2008, che disciplina le modalità di applicazione del precedente regolamento sul settore vitivinicolo in materia di programmi di sostegno, scambi con paesi terzi, potenziale produttivo e controlli.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le modifiche riguardano esclusivamente:

  • le misure di investimento di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008;
  • le misure a favore dell'innovazione di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

La disciplina si applica ai casi in cui la decisione individuale di concessione del sostegno sia adottata negli esercizi finanziari indicati dal regolamento: 2013, 2014, 2015 e 2016 per gli investimenti; 2014, 2015 e 2016 per l'innovazione.

Regime ordinario degli anticipi

Il regolamento conferma il principio secondo cui l'importo dell'anticipo è normalmente limitato al 20 % dell'aiuto pubblico. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tale assetto vale sia per gli investimenti sia per l'innovazione, salvo l'applicazione della deroga temporanea elevata al 50 %.

Deroga temporanea: anticipo fino al 50 %

Per attenuare le difficoltà di finanziamento e agevolare l'attuazione delle operazioni, il regolamento estende al 2016 la possibilità di innalzare l'anticipo fino al 50 % dell'aiuto pubblico:

  • per gli investimenti, la deroga vale per le decisioni individuali adottate negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 o 2016;
  • per l'innovazione, la deroga vale per le decisioni individuali adottate negli esercizi finanziari 2014, 2015 o 2016.

Obbligo di impiego dell'anticipo

In entrambi i casi, ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'intero importo anticipato deve essere speso per l'attuazione dell'operazione entro due anni dalla data del pagamento. Si tratta di una condizione sostanziale di utilizzo dei fondi, collegata alla disciplina sulla gestione finanziaria e sulle cauzioni.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua applicazione decorre retroattivamente dal 1o gennaio 2016. Tale scelta è espressamente giustificata dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra beneficiari e di garantire la continuità del regime degli anticipi nel corso dell'esercizio 2016.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore vitivinicolo e per i consulenti che assistono i beneficiari dei programmi nazionali di sostegno, la modifica comporta la possibilità di ottenere anticipi più elevati rispetto al tetto ordinario del 20 %, purché siano rispettati i requisiti temporali della decisione di concessione, la prestazione della garanzia al 110 % e l'obbligo di spesa entro due anni. Il regolamento non introduce nuove procedure autonome, ma interviene direttamente sui limiti finanziari applicabili alle misure già previste dal regolamento (CE) n. 555/2008.

Disposizioni principali

Innalzamento temporaneo del massimale degli anticipi per gli investimenti

Per gli investimenti disciplinati dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, l'anticipo resta in linea generale limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e subordinato a garanzia bancaria o equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti con decisione individuale di concessione del sostegno adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 o 2016, l'anticipo può essere elevato al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

Innalzamento temporaneo del massimale degli anticipi per l'innovazione

Per le misure a favore dell'innovazione di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, l'anticipo resta in linea generale limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e subordinato a garanzia bancaria o equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Per gli investimenti nell'innovazione con decisione individuale di concessione del sostegno adottata negli esercizi finanziari 2014, 2015 o 2016, l'anticipo può essere elevato al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento in questione.

Obbligo di utilizzo dell'anticipo entro due anni

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, tutto l'importo anticipato deve essere speso nell'attuazione dell'operazione entro due anni dalla data del pagamento.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, al fine di garantire continuità delle condizioni applicabili e di evitare discriminazioni tra beneficiari.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicoloorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato e sostegni pubblicigestione finanziaria dei contributi

Testo integrale

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