Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/32

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia

Normativa europea32016R0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento estende alla Malaysia il dazio antidumping definitivo già in vigore sull’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, dopo aver accertato un’elusione mediante trasbordo. La Commissione ha ritenuto provata una modificazione della configurazione degli scambi, l’assenza di sufficiente giustificazione economica alternativa al dazio e l’indebolimento dell’effetto riparatore delle misure. Il dazio esteso è quello del 42,7 % applicabile alle "altre società" e si applica alle importazioni registrate, con possibilità di esenzione per operatori che dimostrino di non eludere le misure.

Estensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della RPC alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, quale misura anti-elusione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico, incluso il citrato trisodico biidrato, classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00, nonché ai corrispondenti codici TARIC 2918140010 e 2918150011. Colpisce il prodotto spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia o meno dichiarato originario della Malaysia, quando rientri nel meccanismo di elusione accertato. Le misure si applicano alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/706; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Estensione del dazio antidumping sull’acido citrico spedito dalla Malaysia

Il regolamento attua una misura anti-elusione nel settore dell’acido citrico. La Commissione, sulla base dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ha accertato che le importazioni dalla Malaysia costituivano un canale di trasbordo dell’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, già assoggettato a dazio antidumping definitivo.

Contesto normativo e misure precedenti

Il prodotto interessato è l’acido citrico, incluso il citrato trisodico biidrato, classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00. Le misure originarie erano state introdotte dal regolamento (CE) n. 1193/2008 e successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, che aveva mantenuto i dazi antidumping definitivi in una fascia compresa tra il 15,3 % e il 42,7 %.

La Commissione aveva poi aperto d’ufficio un’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/706, ordinando anche la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia. L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 marzo 2015, con un periodo di riferimento più ristretto dal 1o gennaio 2014 al 31 marzo 2015 per verificare effetti sui prezzi e sui volumi.

Esito dell’inchiesta anti-elusione

La Commissione ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici dell’elusione di cui all’articolo 13, paragrafo 1:

  • modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, Malaysia e Unione;
  • assenza di sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall’istituzione del dazio;
  • indebolimento dell’effetto riparatore delle misure in termini di quantità e prezzi;
  • prova di dumping rispetto al valore normale già accertato nelle inchieste precedenti.

Sul piano probatorio, la mancanza di collaborazione da parte dei produttori malesi ha comportato il ricorso ai dati disponibili, in particolare ai dati Comext. La Commissione ha osservato un aumento simultaneo delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia e delle importazioni dalla Malaysia nell’Unione, con quantitativi giudicati sostanzialmente coincidenti e coerenti con un trasbordo. Ha quindi concluso che l’acido citrico originario della RPC veniva spedito nell’Unione attraverso la Malaysia.

Dazio esteso e base di calcolo

Il regolamento estende alle importazioni dalla Malaysia il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" ai sensi del regolamento (UE) n. 1193/2008, pari al 42,7 % del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. L’estensione opera per le importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Esenzioni per singoli operatori

Nessun produttore malese ha presentato richiesta di esenzione nel corso dell’inchiesta. Il regolamento, tuttavia, prevede che i produttori malesi che non si siano manifestati e che non abbiano esportato il prodotto nel periodo di riferimento possano chiedere un’esenzione, compilando un modulo e fornendo informazioni su capacità produttiva, tasso di utilizzo, approvvigionamento, vendite, modifiche societarie e rischio di reiterazione dell’elusione. La Commissione può concedere l’esenzione dopo valutazione del mercato e, di norma, una verifica in loco; in caso di esenzione, propone l’adeguamento delle misure e ne controlla successivamente il rispetto.

Effetti doganali e applicazione nel tempo

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2015/706. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con piena efficacia nei confronti delle importazioni interessate da quel momento in poi.

Disposizioni principali

Accertamento dell’elusione

La Commissione conclude che il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della RPC è stato eluso mediante trasbordo in Malaysia, in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Estensione del dazio antidumping

Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" ex articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1193/2008 è esteso all’acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata.

Riscossione sulle importazioni registrate

Il dazio esteso si riscuote sulle importazioni spedite dalla Malaysia che siano state registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/706 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Ambito delle merci interessate

Le merci interessate sono l’acido citrico, incluso il citrato trisodico biidrato, classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00, con codici TARIC 2918140010 e 2918150011.

Domande di esenzione

Le richieste di esenzione dal dazio esteso devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione, firmate da persona autorizzata e inviate alla Direzione generale del Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, se l’operatore dimostra di non eludere le misure.

Cessazione della registrazione

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di apertura (UE) 2015/706.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganeelusione delle misure commercialipolitica commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.