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Ordinanza

Ordinanza n. 1849/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento della nota prot. n. 0000968 del 13.1.2026 a firma del Responsabile del 5° Settore - Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella, con cui: "…dispone, in via cautelativa, con effetto ex nunc, il divieto del prosieguo di ogni e qualsiasi attività conseguente e derivante della P.A.S. presentata tramite SUAP pratica n. 10018021211 del 31 luglio 2023 con successiva Variante tramite SUAP prot. 53069 del 31 luglio 2024" nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da DSR 1 s.r.l. per effetto del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202601002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale recante, in via cautelativa e con effetto ex nunc, il divieto di prosecuzione delle attività conseguenti a una PAS e alla relativa variante presentate tramite SUAP

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la nota del Responsabile del 5° Settore - Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella, con la quale è stato disposto in via cautelativa il divieto di prosecuzione di ogni attività derivante da una PAS presentata nel 2023 e dalla successiva variante del 2024. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto del provvedimento. Dagli atti, e in particolare dal decreto del MASE del 25 novembre 2025, è emerso che l'intervento rientra nella Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR, relativo allo sviluppo dell'agrovoltaico e finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. La qualificazione dell'intervento come intervento PNRR comporta l'applicazione del rito accelerato previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, e la necessaria partecipazione al giudizio delle amministrazioni centrali titolari dell'intervento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda di annullamento né quella risarcitoria e non ha ancora esaminato la domanda cautelare. Ha disposto il mutamento dal rito ordinario al rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente, a pena di improcedibilità, di integrare il contraddittorio notificando il ricorso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La prova della notificazione dovrà essere depositata telematicamente entro i successivi cinque giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione. Il Comune è stato onerato di informare tempestivamente il Tribunale sull'eventuale esito delle verifiche avviate e menzionate nell'atto impugnato. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108

    nel quale, ai sensi del comma 4, sono parti necessarie, oltre che i soggetti attuatori degli interventi, anche le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR

    La riconducibilità dell'intervento a una misura PNRR impone l'applicazione del rito accelerato e la partecipazione necessaria al giudizio delle amministrazioni centrali titolari dell'intervento. Il comma 4 disciplina inoltre le modalità e i termini dell'integrazione del contraddittorio.

  • Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR

    La collocazione dell'intervento nell'investimento PNRR dedicato allo sviluppo agrovoltaico costituisce il presupposto fattuale per l'applicazione dell'art. 12-bis d.l. n. 68/2022.

Massime di principio

  • Quando un intervento oggetto di un giudizio amministrativo rientra tra quelli finanziati dal PNRR, il giudice deve applicare il rito accelerato previsto dall'art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, anziché il rito ordinario.
  • Nel giudizio relativo a un intervento PNRR sono parti necessarie, oltre ai soggetti attuatori, anche le amministrazioni centrali titolari dell'intervento; ove queste non siano state evocate, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio nel rito PNRR può essere assistito dalla sanzione dell'improcedibilità, con fissazione di un termine perentorio per la notificazione e di un successivo termine per il deposito telematico della relativa prova.
  • La qualificazione dell'intervento come rientrante in una specifica misura PNRR può essere desunta dagli atti amministrativi acquisiti nel giudizio, ove tali atti attestino l'inquadramento dell'intervento nella missione, componente e investimento pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela del terzo

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