L.R. Lazio 3/2020
Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Lazio interventi di prevenzione, informazione e sostegno per le vittime della diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, anche se generati con intelligenza artificiale. Prevede campagne, formazione, supporto psicologico, reinserimento, un osservatorio e una sezione digitale dedicata, con misure finanziate soprattutto per il triennio 2020-2022.
Prevenzione e sostegno contro la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)
Prevenzione e sostegno contro la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
La legge regionale del Lazio disciplina interventi di prevenzione, tutela e sostegno delle vittime della diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, anche quando il materiale sia ottenuto con intelligenza artificiale. Il provvedimento mira anche a diffondere una cultura del rispetto della dignità personale e dell’affettività e della sessualità.
Finalità della disciplina
La Regione interviene per:
- prevenire il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, compresi quelli creati con intelligenza artificiale;
- sostenere le persone vittime del reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale;
- promuovere il rispetto della dignità della persona e dei sentimenti relativi alla sfera affettiva e sessuale.
Interventi di prevenzione, informazione e formazione
Per conseguire tali finalità, la Regione promuove una pluralità di azioni coordinate. In particolare:
- realizza campagne di sensibilizzazione e informazione contro la diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito, anche creato con intelligenza artificiale, anche in collaborazione con enti del Terzo settore attivi nella prevenzione e nel sostegno alle vittime di violenza;
- promuove nel settore della comunicazione, dei media e dei new media campagne informative e azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori, con focus su intelligenza emotiva, educazione sentimentale e sessuale, per diffondere soprattutto tra i giovani modelli positivi di relazioni intime fondati su consapevolezza, sicurezza di sé e rispetto reciproco;
- organizza specifica formazione e aggiornamento per operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari;
- promuove, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e nelle università, progetti e interventi anche rivolti a docenti e genitori, finalizzati all’educazione all’affettività e allo sviluppo di capacità relazionali e autostima;
- favorisce programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime.
Sostegno alle vittime e rete dei servizi
La legge prevede forme di supporto concreto alle persone offese dal reato, attraverso:
- attività di supporto psicologico, anche mediante protocolli d’intesa con le aziende sanitarie locali o con l’Ordine degli psicologi;
- sostegno ai soggetti del Terzo settore che svolgono attività di prevenzione, assistenza, tutela legale e supporto psicologico in favore delle vittime.
Osservatorio regionale e monitoraggio dei dati
È istituito un osservatorio regionale sul revenge porn, con funzioni di monitoraggio e confronto istituzionale. L’osservatorio:
- include rappresentanti della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni;
- si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
- può svolgere audizioni, coinvolgendo anche le vittime;
- deve pubblicare un report annuale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere preventivamente al Consiglio regionale e al Dipartimento nazionale per le pari opportunità.
L’osservatorio comprende, previa intesa per i rappresentanti delle amministrazioni statali, soggetti che partecipano a titolo gratuito, tra cui rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, giuristi, insegnanti, università, psicologi, aziende sanitarie locali e ISTAT.
Piattaforma digitale regionale e numero verde
La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, nell’ambito della Piattaforma digitale regionale dati, una sezione denominata “Revenge porn” per pubblicare informazioni utili alle vittime, insieme a un numero verde dedicato. Le modalità di costituzione e funzionamento della sezione sono stabilite dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Misure di sostegno ai soggetti del Terzo settore
La Regione sostiene gli enti del Terzo settore che operano nella prevenzione e nell’assistenza alle vittime. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della commissione competente, stabilisce:
- i requisiti strutturali e professionali dei soggetti beneficiari;
- i criteri e le modalità per accedere ai contributi.
Monitoraggio consiliare e relazione periodica
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine la Giunta regionale presenta una relazione:
- entro due anni dall’entrata in vigore della legge;
- e successivamente con cadenza biennale.
La relazione deve indicare gli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, l’ammontare delle risorse ricevute, le attività svolte e le eventuali difficoltà incontrate con le misure adottate per affrontarle.
Disposizioni finanziarie
Per gli oneri derivanti dalla legge è istituito un fondo regionale specifico nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”. La dotazione complessiva è pari a:
- 150.000 euro per il 2020;
- 200.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022.
Le risorse derivano dalla riduzione del fondo speciale del bilancio regionale 2020-2022. Una quota di 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 è destinata al sostegno dei soggetti del Terzo settore. Per la formazione degli operatori sanitari la Regione può attivare collaborazioni con soggetti istituzionali o altri enti pubblici e privati accreditati senza nuovi oneri per la finanza regionale.
Decorrenza e applicabilità temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le previsioni finanziarie richiamano espressamente il triennio 2020-2022, mentre gli obblighi di relazione e monitoraggio sono scanditi su base biennale a partire dai due anni successivi all’entrata in vigore.
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