L.R. Lazio 5/2020
Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio promuove e sostiene cinema, audiovisivo e multimedialità, definendo funzioni di Regione, enti locali e fondazioni, tipi di intervento, autorizzazione unica per sale e arene, programmazione triennale e piano annuale. Sostituisce la l.r. 2/2012 e altre norme collegate; le disposizioni su programmazione triennale decorrono dal 1° gennaio 2023.
Disciplina regionale del cinema e dell’audiovisivo nel Lazio
Disciplina regionale del cinema e dell’audiovisivo nel Lazio
La legge definisce il quadro organico con cui la Regione Lazio promuove, valorizza e sostiene il settore cinematografico e audiovisivo nel proprio territorio. La disciplina riguarda sia gli interventi di sostegno economico e promozionale sia l’allocazione delle funzioni amministrative tra Regione, enti locali e fondazioni partecipate.
Finalità, principi e obiettivi
La Regione riconosce le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica, rilevanti per lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio. L’intervento regionale si muove nel rispetto della normativa statale ed europea di settore, in particolare della disciplina del cinema e dell’audiovisivo.
Gli obiettivi sono ampi e comprendono:
- sviluppo della produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio cinematografico e audiovisivo;
- sostegno all’imprenditoria e all’occupazione, con attenzione a giovani, formazione e qualificazione professionale;
- diffusione equilibrata delle sale sul territorio, con tutela di centri storici, aree periferiche, montane, insulari e comuni minori;
- promozione di opere di qualità, prime e seconde opere, film difficili, documentari, animazione, opere di interesse regionale e a basso impatto ambientale;
- accessibilità per persone con limitazioni sensoriali, anche tramite sottotitolazione, sovrascrittura e altri strumenti tecnologici;
- valorizzazione del patrimonio cinematografico regionale, anche mediante conservazione, digitalizzazione e fruizione telematica;
- contrasto alla pirateria e tutela del diritto d’autore;
- promozione del cineturismo, dei festival, della formazione del pubblico e dei progetti connessi alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi linguaggi.
Definizioni rilevanti
La legge contiene un ampio apparato definitorio, richiamando le nozioni della normativa statale e adattandole al sistema regionale. Sono definiti, tra gli altri:
- opera audiovisiva, film/opera cinematografica, film d’essai, documentario, opera prima e seconda, opera di animazione;
- sala cinematografica, sala d’essai, multisala, multiplex, arena, cinema-teatro, cine-circolo, cine-studio, mediateca e centri multimediali;
- impresa cinematografica o audiovisiva, impresa italiana, non europea e indipendente;
- cineturismo, opera di rilevante utilità sociale, opera a basso impatto ambientale, opera a base di archivi, film per ragazzi, film difficile, opera di interesse regionale;
- film commission, intesa come istituzione territoriale di supporto alle produzioni.
Riparto delle funzioni amministrative
La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema, partecipa ai programmi nazionali ed europei, approva la programmazione triennale e quella annuale, definisce i requisiti tecnici minimi per sale e arene cinematografiche, favorisce l’accesso ai fondi europei e può istituire una struttura regionale di coordinamento senza nuovi oneri.
La Città metropolitana di Roma capitale e le province svolgono funzioni di promozione, coordinamento, informatizzazione, raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Tali compiti devono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Roma Capitale e i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali, possono istituire e gestire servizi culturali dedicati al cinema e all’audiovisivo, promuovere ricerca e divulgazione, rilevare dati statistici e contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge. Inoltre rilasciano l’autorizzazione unica per sale e arene cinematografiche.
Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma
La legge disciplina la partecipazione regionale a due fondazioni strategiche:
- la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, operativa in regime di in house providing, con funzioni di supporto alle produzioni nazionali e internazionali e di assistenza alle amministrazioni competenti;
- la Fondazione Cinema per Roma, finalizzata alla promozione del settore e della Festa del Cinema di Roma.
Per la Film Commission sono previste attività di promozione territoriale, marketing, internazionalizzazione, sostegno alla formazione, alfabetizzazione ai media e sviluppo dell’industria audiovisiva, anche con strumenti di incentivo e con una piattaforma informatica per la gestione degli avvisi pubblici. La Regione esercita il controllo analogo e ne regola i rapporti con apposito atto della Giunta.
Per la Fondazione Cinema per Roma, la partecipazione regionale è subordinata a specifiche previsioni statutarie: promozione della Festa del Cinema di Roma, valorizzazione culturale del territorio e sostegno a nuove forme artistiche che incontrano difficoltà di distribuzione.
Tipologie di interventi e criteri di priorità
La Regione interviene direttamente oppure mediante sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi, benefici economici e garanzie finanziarie, tramite procedure di evidenza pubblica. Gli interventi si basano sul documento programmatico triennale e sul piano annuale.
Nella selezione delle opere da sostenere è prevista priorità per:
- opere di interesse regionale;
- opere per ragazzi;
- opere prime e seconde;
- film difficili;
- opere di ricerca e sperimentazione, anche cross-mediali e multipiattaforma;
- documentari;
- opere di rilevante utilità sociale;
- opere a basso impatto ambientale;
- opere fruibili da persone con disabilità sensoriali;
- opere di animazione;
- opere prodotte da imprese indipendenti;
- produzioni internazionali;
- produzioni realizzate in teatri di posa ubicati nel Lazio;
- opere prima e seconda della casa di produzione.
L’accesso ai benefici è subordinato all’assenza di cause ostative, comprese quelle antimafia. Per gli avvisi pubblici che finanziano interventi di produzione, può essere richiesta una dichiarazione di revisore legale sulla spesa effettivamente sostenuta.
Le risorse destinate a Film Commission e Fondazione Cinema per specifiche progettualità sono erogate dopo la rendicontazione da parte delle fondazioni.
Programmazione triennale e piano annuale
Il sistema degli interventi è strutturato su due livelli:
- il documento programmatico triennale, approvato dal Consiglio regionale entro settembre dell’anno precedente l’inizio del triennio;
- il piano annuale degli interventi, approvato dalla Giunta entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, sentita la commissione consiliare competente e previa audizione delle categorie del settore audiovisivo.
Il documento triennale definisce obiettivi, criteri di verifica, criteri per individuare le iniziative nel piano annuale, quadro finanziario pluriennale e indirizzi per concessione ed erogazione dei contributi. Il piano annuale specifica interventi, risorse per le fondazioni, beneficiari, priorità, tempi, modalità di concessione, riparto, erogazione e rendicontazione.
Autorizzazione unica per sale e arene cinematografiche
La realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, rigenerazione e ampliamento di sale e arene cinematografiche sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal comune competente, secondo la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.
L’autorizzazione deve rispettare le norme in materia edilizia, urbanistica, igiene, sicurezza, accessibilità delle persone con disabilità, ambiente, territorio, paesaggio e patrimonio storico-artistico. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici minimi delle sale e arene, anche sulla base di indicatori relativi a popolazione, bacini d’utenza, numero di sale, posti e schermi.
Per le medie e grandi strutture commerciali, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere del rappresentante regionale in conferenza di servizi.
Procedure di erogazione e vincoli sui beni finanziati
La determinazione delle misure di sostegno tiene conto della spesa ammissibile, di altri sostegni pubblici o privati e dell’eventuale impegno finanziario del richiedente. La compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati costituisce titolo di preferenza.
Per i contributi o le agevolazioni su investimenti, il documento programmatico può prevedere vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso, con conseguenze di revoca totale o parziale in caso di violazione. I vincoli non possono essere inferiori a:
- dieci anni per gli interventi edilizi;
- tre anni per acquisto di attrezzature o altri beni mobili.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni documento programmatico, la Giunta presenta una relazione con dati su interventi realizzati, diffusione territoriale, soggetti coinvolti, risultati, risorse stanziate ed erogate, criticità emerse e misure adottate.
Disposizioni transitorie
Le norme sulla programmazione triennale si applicano dal 1° gennaio 2023, con riferimento al triennio 2023-2025. Se il documento triennale non è approvato entro novanta giorni dal termine previsto, la Giunta può comunque approvare il piano annuale per consentire interventi urgenti.
I procedimenti già avviati per contributi o altre misure di sostegno restano regolati dalla disciplina previgente. Lo stesso vale, per quanto compatibile, per i procedimenti di autorizzazione unica già iniziati. In attesa del regolamento attuativo sui requisiti tecnici minimi, si applicano quelli del regolamento regionale del 2007.
Film Commission e Fondazione Cinema dovevano adeguare gli statuti alle nuove finalità entro sei mesi dall’entrata in vigore.
Aiuti di Stato dell’Unione europea
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La legge distingue tra:
- contributi esentati dalla notifica, concessi nei limiti dei regolamenti europei applicabili e dei loro periodi di validità;
- contributi soggetti a notifica, concedibili solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea o quando si ritenga autorizzazione implicita, con decorrenza dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga la precedente disciplina regionale del 2012 sul cinema e l’audiovisivo, la normativa regionale sulla partecipazione alla Fondazione Cinema per Roma, le disposizioni sul “teatro e cinema senza barriere”, il premio Marcello Mastroianni e ulteriori norme di coordinamento collegate alle precedenti modifiche. Vengono inoltre introdotte modifiche alla disciplina urbanistica e commerciale per consentire, entro limiti percentuali, attività commerciali, artigianali e di servizi negli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali.
Aspetti finanziari
Per il 2020 e per le annualità successive, la copertura è assicurata mediante la riallocazione di risorse già destinate alla precedente legge regionale sul cinema e attraverso specifici fondi di bilancio per interventi correnti, per le fondazioni partecipate e per gli interventi in conto capitale. La legge prevede anche una dotazione specifica per la piattaforma informatica della Film Commission a decorrere dal 2026.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 lug 2020L.R. Lazio 6/2020
- Legge · 24 giu 2020L.R. Lazio 4/2020
- Legge · 17 giu 2020L.R. Lazio 3/2020
- Legge · 5 ago 2020L.R. Lazio 7/2020
- Legge · 27 mag 2020L.R. Lazio 2/2020
- Legge · 7 ago 2020L.R. Lazio 9/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →