L.R. Lazio 4/2020
Disciplina delliniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Lazio regola iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, referendum abrogativo, propositivo e consultivo, prevedendo uso di strumenti digitali tramite Portale della partecipazione. Ha rilievo solo nel Lazio; gli atti attuativi sono stati previsti entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Le disposizioni transitorie rinviano ai procedimenti già avviati e abrogano vecchie leggi solo dall’entrata in vigore degli atti attuativi.
Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, delle iniziative degli enti locali e dei referendum regionali nel Lazio
Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare e dei referendum regionali nel Lazio
La legge regionale del Lazio riordina gli strumenti di democrazia diretta e partecipativa previsti dallo Statuto: iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, referendum abrogativo, propositivo e consultivo. Il testo valorizza anche l’uso delle nuove tecnologie, tramite il Portale della partecipazione.
Finalità, ambito e strumenti digitali
La disciplina mira a favorire la partecipazione della comunità regionale al processo democratico e richiama i principi del Codice dell’amministrazione digitale. La Regione istituisce il Portale della partecipazione, attraverso il quale cittadini ed enti locali possono conoscere gli istituti di democrazia diretta e le modalità di attivazione previste dal Titolo VII dello Statuto. I criteri di funzionamento del Portale sono demandati al regolamento attuativo.
Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali: soggetti e requisiti
L’iniziativa legislativa spetta:
- al consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale;
- a ciascun consiglio provinciale;
- a non meno di cinque consigli comunali che rappresentino complessivamente almeno 10.000 abitanti;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a 10.000.
Le proposte devono essere redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa. Se comportano nuove o maggiori spese, devono indicare l’ammontare della spesa e i mezzi per coprirla.
Procedura dell’iniziativa popolare
Gli elettori promuovono l’iniziativa con una proposta di legge sottoscritta dal numero richiesto. Almeno cinque promotori, muniti dei certificati elettorali o delle dichiarazioni sostitutive, depositano testo e relazione con i fogli da vidimare presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.
Le firme:
- sono raccolte su moduli appositi e vidimati secondo le modalità fissate dagli atti attuativi;
- devono riportare generalità, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale;
- devono essere autenticate secondo la normativa statale;
- sono corredate da certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai sindaci entro 48 ore dalla richiesta.
La proposta si deposita con fogli vidimati da non oltre sei mesi e con la documentazione richiesta. Il deposito è attestato con verbale in duplice originale.
Iniziativa legislativa degli enti locali
Comuni, Città metropolitana di Roma capitale e province esercitano l’iniziativa con approvazione della proposta a maggioranza dei componenti del rispettivo consiglio. Le proposte dei consigli comunali sono sottoscritte dai sindaci; quelle della Città metropolitana e delle province dal Sindaco metropolitano e dai presidenti provinciali.
La presentazione avviene mediante deposito della proposta e della delibera di approvazione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Nei casi di iniziativa comunale, il procedimento si considera concluso quando il comune che completa il numero minimo di consigli abbia effettuato il deposito. Al deposito può essere chiesta anche la dichiarazione di urgenza.
Verifica, assegnazione e discussione in Consiglio
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale verifica la regolarità formale delle proposte entro 60 giorni dal deposito. In caso di esito positivo:
- il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta alla commissione competente;
- i promotori possono illustrarla secondo il regolamento consiliare;
- la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula con precedenza.
Le proposte popolari e degli enti locali devono comunque essere discusse dal Consiglio regionale, che deve deliberare entro sei mesi dall’assegnazione alla commissione.
Referendum abrogativo: titolarità, limiti e quesito
Il referendum abrogativo può riguardare l’abrogazione totale o parziale di leggi regionali, regolamenti regionali e atti amministrativi generali regionali. Possono richiederlo:
- 50.000 elettori;
- due consigli provinciali, oppure il consiglio metropolitano di Roma capitale e un consiglio provinciale, con voto favorevole dei due terzi dei componenti;
- dieci consigli comunali che, complessivamente, rappresentino almeno 50.000 elettori, anch’essi con maggioranza dei due terzi.
Sono esclusi, tra gli altri:
- leggi di revisione statutaria, bilancio, stabilità e rendiconto;
- leggi tributarie;
- leggi di attuazione di intese o accordi con altri soggetti pubblici/territoriali;
- norme vincolate da Costituzione, Statuto, diritto europeo o nazionale;
- leggi istitutive di nuovi comuni o su circoscrizioni e denominazioni comunali;
- regolamenti interni del Consiglio regionale;
- regolamenti e atti meramente esecutivi, se non si estende il quesito alle disposizioni legislative collegate.
Non è ammesso un nuovo referendum sugli stessi testi prima di tre anni dall’esito negativo, e l’iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Il quesito deve essere chiaro, univoco e omogeneo; può riguardare anche più atti, ma deve avere una matrice razionalmente unitaria. Per l’abrogazione parziale devono essere indicati articoli, commi o parti specifiche da abrogare.
Procedura del referendum abrogativo
Gli elettori promotori, in numero almeno pari a dieci, comunicano l’iniziativa alla Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta, accompagnata da almeno 500 firme, è presentata al Comitato di garanzia statutaria per il giudizio di ammissibilità.
Entro un mese dalla notifica dell’ammissibilità, si avvia la raccolta firme. Le firme devono:
- essere raccolte su moduli vidimati;
- contenere le generalità del sottoscrittore;
- riportare il testo del quesito e la sintesi in modo visibile;
- essere autenticate secondo la normativa statale;
- essere accompagnate dai certificati elettorali dei firmatari.
I moduli devono essere disponibili presso tutti i comuni del Lazio. I fogli depositati non devono essere vidimati da oltre sei mesi. Il Comitato verifica regolarità delle firme e certificazioni e comunica l’esito alle autorità regionali e ai promotori.
Il referendum è indetto dal Presidente della Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di regolarità o ammissibilità. La votazione si tiene in una domenica tra il 1° aprile e il 30 giugno; se in quel periodo si svolgono altre elezioni o consultazioni referendarie, il referendum è indetto nella stessa data.
Hanno diritto di voto gli elettori iscritti nelle liste di un comune del Lazio aventi diritto al voto per il Consiglio regionale. La proposta è approvata se vota la maggioranza degli aventi diritto e se prevalgono i voti validi favorevoli. In caso di esito favorevole, l’atto o le disposizioni abrogate cessano di avere efficacia dal centoventesimo giorno dopo la pubblicazione dei risultati.
Se il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente, i referendum già indetti sono sospesi e rinviati a una domenica compresa tra il 90° e il 120° giorno successivo alla prima riunione del nuovo Consiglio.
Referendum propositivo di leggi regionali
Il referendum propositivo riguarda proposte di legge regionale che possono essere sottoposte a consultazione ai sensi dello Statuto. Può essere promosso dagli stessi soggetti legittimati al referendum abrogativo.
La proposta deve essere:
- redatta in articoli;
- accompagnata da relazione illustrativa;
- unitaria e omogenea;
- non riferita a materie escluse per il referendum abrogativo;
- non sostanzialmente identica a precedenti proposte già respinte da referendum prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione dell’esito.
Per le proposte popolari si applica la disciplina dell’iniziativa legislativa popolare. Per quelle degli enti locali, la procedura segue le regole dell’iniziativa degli enti locali; la ricevibilità è verificata dal Segretario generale del Consiglio regionale e, se positiva, gli atti sono trasmessi al Comitato di garanzia statutaria e pubblicati sul BUR.
Il Comitato decide sull’ammissibilità entro 30 giorni. Se il Consiglio regionale non delibera sulla proposta entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità, il Presidente della Regione indice il referendum secondo le regole del referendum abrogativo, con applicazione delle disposizioni sui seggi, sul voto e sulla sospensione per scioglimento anticipato.
Se l’esito è favorevole, il Consiglio regionale deve deliberare sulla proposta entro 60 giorni dalla pubblicazione dei risultati.
Referendum consultivo
Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza qualificata, lo svolgimento di referendum consultivi sulle popolazioni interessate in ordine a provvedimenti di propria competenza, comprese le iniziative regionali di proposizione di leggi statali.
La deliberazione deve indicare:
- il quesito e/o la proposta di legge da sottoporre a consultazione;
- l’ambito territoriale dei votanti.
Il Presidente della Regione indice il referendum entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale. Per lo svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le regole del referendum abrogativo. L’esito è favorevole se partecipano alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se prevalgono i voti validi espressi.
Assistenza tecnica, propaganda e informazione
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale fornisce assistenza tecnica, tramite le strutture consiliari, ai soggetti che la richiedono per la redazione delle proposte e dei quesiti. La richiesta deve indicare finalità e contenuto dell’iniziativa.
La propaganda referendaria deve rispettare la normativa vigente e i principi di pluralismo e pari opportunità. È consentita dal 30° giorno antecedente la votazione. La direzione regionale competente predispone un opuscolo informativo da recapitare agli elettori entro i 15 giorni precedenti la consultazione, contenente quesito, effetti del sì e del no, facsimile delle schede e modalità di voto; il testo è preventivamente trasmesso alla commissione consiliare di vigilanza sul pluralismo dell’informazione.
Atti attuativi
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta una deliberazione che disciplina le procedure dell’iniziativa popolare e degli enti locali e le modalità, anche digitali, di raccolta firme per le proposte di legge popolari;
- la Giunta regionale adotta un regolamento, sentita la commissione consiliare competente, che disciplina il Portale della partecipazione, le procedure referendarie, la raccolta digitale delle firme per i referendum di iniziativa degli elettori e ogni altra disposizione attuativa.
Regime transitorio e rapporti con la normativa previgente
Per i procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore degli atti attuativi:
- per i referendum abrogativi continua ad applicarsi la previgente legge regionale n. 78/1980;
- per gli altri istituti, se il procedimento è frazionabile in fasi, ciascuna fase è regolata dal diritto vigente al momento del suo compimento.
Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria, le sue competenze sono esercitate dall’Ufficio centrale regionale per i referendum presso la Corte d’Appello.
Restano disciplinati da normative speciali:
- il referendum popolare per l’approvazione o modifica dello Statuto regionale;
- il referendum consultivo per nuovi comuni e modifiche di circoscrizioni o denominazioni comunali;
- l’iniziativa legislativa del Consiglio delle autonomie locali.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi sono abrogate la legge regionale n. 63/1980 sull’iniziativa popolare e degli enti locali, la legge regionale n. 78/1980 sul referendum abrogativo, gli articoli 12 e 13 della l.r. n. 24/2007 sul Comitato di garanzia statutaria e il comma 22 dell’articolo 1 della l.r. n. 22/2009 sul referendum propositivo.
Disposizioni finanziarie
Sono autorizzate spese per:
- il Portale della partecipazione, con stanziamenti sulla parte corrente e in conto capitale per le annualità 2020-2022;
- la comunicazione istituzionale relativa alle campagne referendarie, con stanziamenti per il 2020-2022.
Le coperture sono reperite mediante corrispondenti riduzioni di risorse del bilancio regionale 2020-2022, nei fondi speciali indicati dalla legge.
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