Sentenza del 04/02/2016 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Avviso di accertamento - notifica a mani proprie - luogo della notifica - art. 138 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento deducendo, tra gli altri motivi, la nullità della notificazione. L’atto era stato consegnato a mani del legale rappresentante in piazza R. 4/2, luogo diverso dalla sede della società e dall’abitazione del rappresentante, senza che dalla relata risultasse un previo accesso presso la casa di abitazione, come richiesto dall’art. 138 c.p.c. La società ha inoltre contestato la motivazione dell’accertamento, il richiamo a dati OMI non allegati, i presupposti dell’accertamento induttivo, alcune riprese fiscali, l’aggio e la motivazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello limitatamente al vizio di notificazione e ha annullato integralmente l’avviso di accertamento. Ha qualificato il vizio come nullità, e non come inesistenza, poiché l’atto era stato comunque consegnato al legale rappresentante, soggetto collegato alla società. Tuttavia, la nullità non poteva essere sanata dalla proposizione del ricorso, poiché il ricorso e l’istanza di accertamento con adesione erano stati presentati dopo il 31 dicembre 2013, termine entro il quale l’Amministrazione era decaduta dal potere di rettifica. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione sul merito.
Norme richiamate
Art. 138 c.p.c.
La notificazione deve essere fatta di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, e, se ciò non è possibile, ovunque lo si trovi nell’ambito della circoscrizione.
La consegna a mani proprie non è liberamente eseguibile in qualunque luogo. Deve avvenire normalmente presso l’abitazione del destinatario; solo quando ciò non sia possibile può essere effettuata altrove nell’ambito della circoscrizione. La notifica eseguita in un luogo diverso, senza indicazione di un previo accesso presso l’abitazione o dell’impossibilità di procedervi, è affetta da nullità.
Art. 60 d.P.R. 600/1973
La disciplina speciale delle notificazioni degli atti tributari deve essere coordinata con l’art. 138 c.p.c.; la possibilità di consegna in mani proprie non elimina i requisiti relativi al luogo e alle modalità della notificazione.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione può normalmente essere sanata per raggiungimento dello scopo, ad esempio mediante la tempestiva proposizione del ricorso. Tuttavia, tale sanatoria non elimina una decadenza già maturata a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
Quando un atto tributario richiama un altro documento non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell’atto, salvo specifiche circostanze riconosciute dalla giurisprudenza.
Art. 38 d.P.R. 600/1973
Disciplina i presupposti dell’accertamento sintetico o induttivo. Nel caso concreto la Commissione non ha esaminato nel merito tali presupposti, avendo annullato l’accertamento per il vizio di notificazione.
Art. 47 d.lgs. 546/1992
Prevede la trattazione dell’istanza di sospensione cautelare secondo uno specifico procedimento camerale. Nel caso concreto la richiesta è stata assorbita dalla decisione immediata sul merito.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19854/2004
La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo opera retroattivamente sul vizio notificatorio, ma non impedisce di rilevare la decadenza dell’ente impositore già maturata prima della sanatoria.
Cassazione n. 12864/2012
È stata distinta dalla fattispecie esaminata: riguardava una consegna a persona estranea al contribuente e in luogo privo di collegamento con la sede legale, situazione qualificata come inesistenza della notificazione. Nel caso in esame, la consegna al legale rappresentante ha comportato invece nullità.
Massime di principio
- Per le notifiche a mani proprie di atti tributari, la consegna dovrebbe avvenire presso la casa di abitazione del destinatario; la consegna altrove richiede che risulti l’impossibilità di notificare presso l’abitazione o comunque il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
- La consegna dell’atto a un soggetto collegato al destinatario, come il legale rappresentante, tende a configurare una nullità della notificazione; la consegna a una persona totalmente estranea e in un luogo privo di collegamento può invece integrare inesistenza.
- La proposizione tempestiva del ricorso può sanare una notificazione nulla, ma non può rimettere in termini l’Amministrazione quando il termine decadenziale per esercitare il potere impositivo sia già scaduto.
- In presenza di un possibile vizio di notifica, è essenziale verificare sia la data entro cui l’ente doveva notificare validamente l’atto sia la data di proposizione del ricorso: la sanatoria è utile solo se interviene prima della maturazione della decadenza.
- Quando il giudice accoglie una questione preliminare idonea ad annullare l’atto, può non esaminare gli ulteriori motivi relativi alla fondatezza delle riprese fiscali, alla motivazione, ai costi e alle sanzioni.
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