Cassazione Civile, Sentenza n. 27442/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di rinvio che aveva trasferito un alloggio a Valletta previo pagamento del residuo prezzo (determinato in € 25.476,93). La cooperativa deduceva: (i) difetto di legittimazione/ interesse del Valletta per effetto della sua esclusione dalla cooperativa (delibera 2.12.1985); (ii) omissione di considerare che l'immobile era stato assegnato a terzi e trasferito e che la trascrizione della domanda di Valletta non era stata rinnovata; (iii) violazione dell'art. 2932 c.c. nella determinazione del prezzo e mancata prova di offerta di pagamento da parte del Valletta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. Ha ritenuto inammissibili le doglianze relative al difetto di legittimazione e alla posizione trascrizionale in quanto questioni già decise implicitamente nella precedente sentenza di merito (formazione di giudicato implicito) e non riproposte con ricorso incidentale nella precedente fase di legittimità. Quanto ai profili relativi alla determinazione del prezzo e all'offerta di pagamento, la Corte ha ritenuto che la Corte di rinvio abbia applicato correttamente il principio di diritto formulato dalla Cassazione (determinazione del prezzo secondo l'art. 10 della convenzione e con il contributo del consulente tecnico) e che il trasferimento fosse subordinato al "previo pagamento del residuo prezzo", con conseguente inammissibilità del motivo relativo a mancata offerta per difetto d'interesse. Non sono state disposte statuizioni sulle spese (la controparte non ha difeso) e è stato disposto l'adempimento degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/02.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Norma richiamata come fondamento della domanda di trasferimento dell'alloggio in qualità di promotario assegnatario; la Corte ha affermato che il corrispettivo dovuto dovesse essere determinato conformemente a quanto previsto dall'art.10 della convenzione Comune/Cooperativa, secondo il criterio del prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica.
art. 2286 cod. civ.
Richiamato nel ricorso per dedurre profili probatori; la Corte non ha ritenuto il motivo ammissibile, poiché la questione sostanziale sulla legittimazione era già stata implicitamente risolta nella sentenza precedente.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la cooperativa non potesse far valere in questa sede questioni già implicitamente decise e non tempestivamente impugnate con ricorso incidentale.
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla preclusione di nuove eccezioni nel processo di rinvio; la Corte ha ribadito che il giudice del rinvio è vincolato alla decisione di Cassazione e non può essere investito di questioni nuove o diverse dal tema decidendum.
art. 2668-bis cod. civ.
Evocato nel motivo relativo alla posizione trascrizionale; la Corte l'ha ritenuto inammissibile perché la questione non era stata oggetto delle decisioni anteriori e non poteva essere introdotta nel giudizio di rinvio.
D.M. n. 1661/1982 (prezzo medio edilizia residenziale pubblica)
Richiamato come criterio previsto dall'art.10 della convenzione tra Cooperativa e Comune per la determinazione del prezzo; la Cassazione ha ritenuto che tale criterio dovesse essere applicato per quantificare il corrispettivo.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002 (commi 1-bis e 1-quater)
Applicata ratione temporis per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte ha attestato sussistenti i presupposti processuali per l'ulteriore versamento.
Legge n. 228/2012 (comma che ha inserito art.13, comma 1-quater nel DPR 115/02)
Richiamata per la disciplina del contributo unificato applicabile al procedimento.
Massime di principio
- Se in una precedente sentenza di merito (anche se poi cassata in parte) una questione preliminare o pregiudiziale è stata implicitamente risolta in favore di una parte, l'altra parte che intenda far valere la stessa questione in Cassazione deve proporre ricorso incidentale; altrimenti si forma giudicato implicito e la questione è preclusa.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non possono essere introdotte nuove domande, eccezioni o questioni che amplino il tema decidendum: le questioni non affrontate o implicitamente decise nella sentenza cassata risultano precluse.
- L'esclusione dalla cooperativa non comporta automaticamente la perdita di ogni interesse del promissario assegnatario a ottenere il trasferimento dell'immobile, quando il diritto richiesto derivi da accordi contrattuali distinti dal rapporto associativo; tuttavia la parte che invoca l'esclusione deve proporre tempestivamente le opportune impugnazioni nei relativi gradi di giudizio.
- La determinazione del prezzo dovrà seguire i criteri stabiliti dalla convenzione richiamata dalla Cassazione (qui: art.10 e il riferimento al prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica) e ciò vincola il giudice di rinvio che deve applicare il criterio indicato anche avvalendosi di consulenze tecniche per la quantificazione.
- La subordinazione del trasferimento della proprietà al previo pagamento del residuo prezzo significa che, pur essendo riconosciuto il diritto alla traslazione, l'effetto pratico è condizionato dall'adempimento economico; la mancata offerta di pagamento può rendere inattuabile il trasferimento, ma non necessariamente incidere sulla legittimazione a chiedere la pronuncia.
- Le questioni relative alla trascrizione e alla posizione verso terzi (assegnazione a terzi, trasferimenti) devono essere tempestivamente eccepite nel corso del primo giudizio e non possono essere introdotte tardivamente in un giudizio di rinvio salvo che non siano state previamente oggetto della decisione di legittimità.
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