Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11667/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado. I motivi erano due: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vizio totale di mente, assumendo che la valutazione delle risultanze processuali fosse errata; con il secondo si censurava la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., sostenendo che dovesse riconoscersi la ricettazione attenuata. La Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, mentre il secondo era manifestamente infondato anche perché il valore non esiguo del veicolo costituiva ostacolo alla configurabilità dell'ipotesi attenuata e la pena era già stata ritenuta congrua dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione, è rimasta ferma. La Corte ha inoltre ritenuto che la perizia psichiatrica avesse evidenziato una capacità di intendere e di volere solo parzialmente compressa, non del tutto assente, e che il valore del bene fosse incompatibile con la ricettazione attenuata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La circostanza attenuante della ricettazione attenuata non è applicabile quando il bene ricettato abbia un valore oggettivamente non esiguo; il valore del veicolo è stato considerato elemento ostativo al riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamata la regola sull'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di mente richiede una critica effettiva e specifica delle valutazioni di merito; se la perizia e la Corte territoriale escludono una totale incapacità di intendere e di volere, la censura non può essere riesaminata come merito in cassazione.
  • La circostanza attenuante della ricettazione attenuata non può essere riconosciuta quando il bene oggetto di ricettazione abbia un valore non modesto, poiché tale dato è incompatibile con la riduzione di offensività presupposta dall'ipotesi attenuata.
  • La congruità della pena già determinata in primo grado e confermata in appello può escludere, in concreto, un ulteriore abbattimento sanzionatorio mediante il riconoscimento di un'attenuante non dovuta.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.