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Provvedimento

Provvedimento del 26/11/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le istruzioni per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione, il rinnovo e le variazioni del gruppo nel regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime (tonnage tax). Il documento disciplina modalità telematiche di presentazione, reperibilità del modello, termini, soggetti interessati, contenuti della compilazione e richiami normativi, includendo l’informativa privacy e le istruzioni operative.

Approvazione del modello di comunicazione per il regime tonnage tax delle imprese marittime

Approvazione del modello per la comunicazione tonnage tax

Il documento approva il modello di “Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR”, con le relative istruzioni di compilazione. Il modello serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per il regime agevolato delle imprese marittime, il suo rinnovo e le variazioni del gruppo.

Contenuto del modello approvato

Il modello è approvato ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 giugno 2005 e si compone di:

  • un frontespizio con i dati della società o ente armatore;
  • i dati del rappresentante firmatario della comunicazione;
  • i dati delle società del gruppo per le quali sussiste il rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
  • la sottoscrizione del rappresentante;
  • l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.

Modalità di presentazione e reperibilità

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal soggetto interessato oppure tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica.

La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei dati avviene con il software gratuito “TONNAGE TAX”, reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello è inoltre scaricabile gratuitamente dai siti:

Può essere riprodotto anche da altri siti, purché:

  • sia conforme per struttura e sequenza;
  • riporti l’indirizzo del sito di provenienza;
  • indichi gli estremi del provvedimento di approvazione.

È ammessa la stampa monocromatica nera con stampanti laser o equivalenti, purché il modello resti chiaro e leggibile nel tempo.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

La comunicazione riguarda i soggetti che possono esercitare l’opzione per la tonnage tax, vale a dire:

  • le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR;
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, in forza della modifica introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per i gruppi di imprese, la comunicazione va presentata dalla società controllante.

Il regime si applica al reddito derivante dall’utilizzo di navi con tonnellaggio superiore a 100 tonnellate di stazza netta, destinate a:

  • trasporto merci;
  • trasporto passeggeri;
  • soccorso in mare;
  • rimorchio in mare, se prestazione di trasporto;
  • trasporto e posa in opera di impianti offshore;
  • assistenza marittima in alto mare.

Sono incluse anche le attività accessorie, se direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

Sono esclusi i proventi derivanti da:

  • vendita di prodotti di lusso;
  • prodotti e servizi non consumati a bordo;
  • giochi d’azzardo;
  • scommesse;
  • casinò.

Termini per l’opzione, il rinnovo e le variazioni

L’opzione per il regime va comunicata:

  • entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta dal quale si intende fruirne;
  • per il rinnovo, entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio successivo al periodo di efficacia della precedente opzione;
  • per le variazioni del gruppo, entro tre mesi dall’evento che ha determinato la variazione.

Per il gruppo, il termine decorre tenendo conto della data dell’opzione del gruppo rispetto a quella della singola impresa che entra a farne parte; in caso di più opzioni rileva quella meno recente.

Se l’opzione perde efficacia per qualsiasi motivo, una nuova opzione non può essere esercitata prima del decorso del decennio originariamente previsto.

Per il primo periodo d’imposta decorrente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sul regime, le comunicazioni relative all’opzione sono effettuate entro la fine del periodo d’imposta.

Caratteristiche del regime e durata

L’opzione per la tonnage tax:

  • deve essere comunicata con il presente modello;
  • può essere rinnovata;
  • è irrevocabile per dieci esercizi sociali;
  • deve riguardare tutte le navi con i requisiti previsti dall’art. 155 TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta.

Il documento ricorda inoltre che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale o mondiale possono esercitare l’opzione per il regime tonnage tax in alternativa a tali regimi, con applicazione delle norme sull’interruzione del consolidato previste dalla disciplina vigente.

Cause di esclusione o cessazione dell’efficacia

L’opzione non può essere esercitata, oppure se già esercitata perde efficacia dal periodo d’imposta in corso, qualora si verifichino le condizioni previste:

  • dall’art. 157 TUIR;
  • dall’art. 7 del decreto applicativo.

Compilazione della comunicazione

La comunicazione è strutturata in un prospetto con i seguenti elementi.

Tipo di comunicazione

Devono essere barrate le caselle corrispondenti a:

  • Opzione: prima adesione al regime;
  • Rinnovo: rinnovo dell’opzione;
  • Variazioni del gruppo: modifiche nei soggetti del gruppo rilevanti ai fini del regime.

Dati relativi alla società o ente armatore

Devono essere indicati:

  • codice fiscale;
  • denominazione o ragione sociale;
  • sede legale o domicilio fiscale;
  • comune, provincia, frazione, via e numero civico, CAP;
  • per soggetti non residenti, i dati della stabile organizzazione in Italia;
  • codice di identificazione estero e codice paese estero;
  • le date di inizio e fine del periodo d’imposta, se diverso dall’anno solare;
  • il codice della natura giuridica.

Dati relativi al rappresentante firmatario

Devono essere riportati i dati del rappresentante legale o negoziale che sottoscrive la comunicazione, inclusi:

  • codice fiscale;
  • cognome e nome;
  • sesso;
  • data e luogo di nascita;
  • residenza anagrafica o domicilio fiscale;
  • codice carica.

Dati relativi alle società del gruppo

Va indicato il codice fiscale delle società del gruppo per le quali opera il regime e per le quali sussiste il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.

Impegno alla presentazione telematica

L’intermediario incaricato deve indicare:

  • il proprio codice fiscale;
  • la data dell’impegno;
  • la firma;
  • se la comunicazione è stata predisposta dall’intermediario oppure consegnata già compilata dall’interessato.

Presentazione tramite intermediari

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente:

  • copia della comunicazione;
  • l’impegno a trasmetterla telematicamente;
  • la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che prova l’avvenuta presentazione.

La data dell’impegno deve risultare nel riquadro dedicato.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il documento contiene un’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

I dati personali contenuti nella comunicazione sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per finalità di:

  • liquidazione;
  • accertamento;
  • riscossione delle imposte.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando previsto da norma di legge o di regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per avvalersi del regime e, in generale, per evitare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali.

L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione rivolgendosi a:

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma;
  • Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico, viale Europa n. 242, 00144 Roma.

Il Ministero e l’Agenzia, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso; analogamente gli intermediari non devono acquisirlo perché il conferimento è obbligatorio per legge.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 155-161;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.M. 31 luglio 1998;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • D.M. 23 giugno 2005 sulle disposizioni applicative della tonnage tax;
  • L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Pubblicazione e data del provvedimento

Il provvedimento è datato Roma, 26 novembre 2008 ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, L. n. 244/2007.

Testo integrale

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