Provvedimento del 18/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo schema di certificazione degli utili, dei proventi equiparati, delle ritenute e delle imposte sostitutive, da rilasciare ai percettori residenti entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il modello sostituisce quello del 12 novembre 2007 e disciplina compilazione, soggetti obbligati, sezioni del modello, casistiche particolari e riferimenti normativi, includendo anche un elenco dei codici dei Paesi e territori esteri.
Approvazione dello schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti
Approvazione dello schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti
Il provvedimento approva il nuovo schema di certificazione relativo agli utili corrisposti, ai proventi equiparati, alle ritenute operate e alle imposte sostitutive applicate. Lo schema è destinato a sostituire quello precedentemente approvato nel 2007 e contiene anche le istruzioni per la compilazione.
Oggetto e finalità del provvedimento
È approvato l’annesso schema di certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Il modello deve essere utilizzato per attestare:
- gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
- i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.
Restano esclusi gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Sostituzione del precedente modello e validità delle certificazioni già rilasciate
Lo schema approvato sostituisce quello approvato con provvedimento del 12 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007. Restano valide le certificazioni già rilasciate fino alla data del provvedimento, purché i dati contenuti siano conformi a quelli richiesti dal nuovo schema.
Struttura della certificazione
La certificazione è composta:
- dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- dalla Sezione I, relativa al soggetto emittente;
- dalla Sezione II, relativa all’intermediario non residente;
- dalla Sezione III, relativa al percettore degli utili;
- dalla Sezione IV, relativa agli utili e ai proventi equiparati corrisposti.
La certificazione deve riportare tutti i dati previsti nello schema, nella sequenza indicata e con l’esatta denominazione dei campi. È ammessa una veste grafica diversa rispetto allo schema approvato e la sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Soggetti obbligati al rilascio
La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili. Le istruzioni individuano, tra i soggetti che possono rilasciarla, anche:
- società ed enti emittenti;
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.;
- rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti;
- società fiduciarie, per gli effettivi proprietari delle azioni o titoli intestati fiduciariamente;
- imprese di investimento e agenti di cambio;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione;
- associanti, per i proventi da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
Termini di rilascio
La certificazione deve essere rilasciata al percettore entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuato nelle istruzioni nel 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione.
Modalità di compilazione: soggetto che rilascia la certificazione
Nel frontespizio devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che rilascia la certificazione, compreso l’indirizzo completo, con comune, provincia, CAP, via e numero civico.
Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" devono essere utilizzati i seguenti codici:
- A: società o ente emittente per gli utili o proventi da esso corrisposti; codice usato anche per interessi riqualificati ex art. 98 TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2007;
- B: cassa incaricata o intermediario residente aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- C: soggetto che interviene nel pagamento di utili o proventi di fonte estera;
- D: rappresentante fiscale in Italia di intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. o a sistemi esteri collegati;
- E: società fiduciaria o altri soggetti di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, per conto di emittente residente;
- F: certificazione rilasciata in caso di riporto ai sensi dell’art. 8 della legge n. 1745/1962;
- G: persona fisica o soggetto di cui all’art. 5 del TUIR per proventi da associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto solo di capitale, o di capitale, opere e servizi.
In caso di operazioni societarie straordinarie che abbiano estinto il soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve indicare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.
Sezione I – Dati relativi al soggetto emittente
In questa sezione vanno riportati i dati del soggetto emittente:
- al punto 1 il codice fiscale del soggetto residente; per i soggetti esteri, il codice di identificazione fiscale o amministrativo previsto dalla legislazione e dalla prassi del Paese di residenza;
- in mancanza del codice fiscale estero, va indicato il codice ISIN barrando la casella del punto 2;
- al punto 3 il cognome e nome o la denominazione;
- al punto 4 il codice dello Stato estero;
- ai punti 5-7 il domicilio fiscale, solo se l’emittente è residente.
Sezione II – Dati relativi all’intermediario non residente
Questa sezione riguarda gli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. Devono essere indicati:
- punto 8: codice ABI, se attribuito;
- punto 9: codice internazionale BIC/SWIFT;
- punto 10: codice fiscale italiano, se attribuito, oppure codice identificativo estero;
- punto 11: denominazione;
- punto 12: codice dello Stato estero.
Sezione III – Dati relativi al percettore degli utili
I punti da 13 a 24 contengono i dati anagrafici e fiscali del percettore. Per i soggetti non residenti, le istruzioni specificano che:
- nei punti 20 e 22 va indicata la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- al punto 23 va riportato il codice dello Stato estero;
- al punto 24 va indicato, se non già attribuito, il codice fiscale italiano oppure il codice identificativo estero previsto dal Paese di residenza.
Sezione IV – Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati
La sezione IV è destinata alla certificazione degli utili in qualunque forma corrisposti derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti già assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.
Devono essere indicati anche i dati relativi a:
- proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR;
- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, comma 1, lett. f), TUIR;
- remunerazioni di finanziamenti eccedenti ex art. 98 TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2007, riqualificati come utili.
Le istruzioni richiamano il decreto del 2 aprile 2008, secondo cui gli utili e i proventi equiparati formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono al reddito complessivo nella misura del 49,72%.
I campi della sezione sono così disciplinati:
- punto 25: numero delle azioni o quote; in caso di contitolarità, numero complessivo e arrotondamento al secondo decimale se frazionario;
- punto 26: percentuale di possesso se le azioni, quote, strumenti o contratti sono intestati a più soggetti;
- punto 27: dividendo unitario, senza troncamenti; non va compilato per i titoli esteri;
- punto 28: dividendo complessivo lordo da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, tassati nella misura del 40%;
- punto 29: dividendo complessivo lordo da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tassati nella misura del 49,72%;
- nei punti 28 e 29, per titoli esteri, va indicato il controvalore in euro;
- i punti 28 e 29 devono essere indicati al lordo di ritenute o imposte sostitutive, anche se applicate all’estero, e non comprendono utili e riserve formatesi nei periodi di efficacia dell’opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR;
- punto 30: proventi da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, con remunerazione totalmente collegata ai risultati economici, formati con utili fino al 31 dicembre 2007; comprende anche utili da strumenti finanziari esteri assimilati alle azioni;
- punto 31: proventi analoghi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2007;
- punto 32: utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza formati con utili fino al 31 dicembre 2007;
- punto 33: utili da contratti analoghi formati con utili successivi al 31 dicembre 2007;
- punto 34: remunerazioni di finanziamenti eccedenti ex art. 98 TUIR riqualificate come utili;
- punto 35: importo netto degli utili o altri proventi, al netto delle imposte estere, c.d. "netto frontiera";
- punto 36: aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata;
- punti 37 e 38: importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva, alternativi tra loro;
- punto 39: imposta eventualmente applicata all’estero;
- punto 40: dividendi relativi a utili e riserve formati nei periodi di efficacia dell’opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR, non imponibili per i soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004; il punto non può essere compilato se sono compilati i punti 30, 31, 32, 33 o 34.
Annotazioni
Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato per fornire al percettore le informazioni necessarie a comprendere le procedure adottate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, nonché delle ritenute o imposte sostitutive applicate.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti normative:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- D.M. 28 dicembre 2000;
- legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
- D.M. 4 febbraio 1998;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4;
- D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126;
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- D.M. 23 aprile 2004;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- D.M. 2 aprile 2008.
Elenco dei Paesi e territori esteri
In allegato alle istruzioni è riportato un elenco analitico dei codici da utilizzare per i Paesi e territori esteri. L’elenco comprende numerose giurisdizioni e territori, ciascuno associato a un codice numerico specifico da riportare nei campi dedicati alla residenza o allo Stato estero di soggetti emittenti, intermediari e percettori non residenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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