Cassazione Civile, Sentenza n. 35218/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2001 sulla base di un PVC della Polizia Tributaria: 1) contestazione della non imponibilità delle sostituzioni/prestazioni in garanzia per mancata documentazione; 2) contestazione di operazioni dichiarate non imponibili effettuate verso la società sammarinese "Robotica del Titano" ritenendo invece destinatario effettivo la società italiana Assotech s.r.l.. In primo grado la CTP di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR dell'Emilia aveva confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia ricorreva in Cassazione.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la resistente ha definito la lite ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018 versando la prima rata e le successive e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato imposto alla ricorrente, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" in quanto tale raddoppio ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 DL 119/2018
Prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la definizione della controversia e la sospensione del processo dietro deposito della domanda e del versamento (o della prima rata). Se non è notificato il diniego entro i termini e non è presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; perciò la sua applicazione non può essere estesa oltre i casi tipici quali rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 23175/2015
Giurisprudenza richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non estendibile oltre i casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Se il contribuente intende avvalersi della definizione prevista dall'art. 6 DL 119/2018 deve richiedere espressamente la sospensione del processo e depositare copia della domanda di definizione e la prova del versamento (o della prima rata) entro i termini previsti per mantenere sospeso il giudizio.
- In mancanza della tempestiva notificazione del diniego da parte dell'Amministrazione e se non viene richiesta la trattazione entro la data ultima prevista (31.12.2020 per la disciplina richiamata), il processo va dichiarato estinto: la definizione consensuale può quindi porre fine al contenzioso anche in Cassazione.
- Le spese relative al processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; occorre valutare e provare chi ha effettivamente anticipato le spese processuali.
- Il "doppio contributo unificato" è uno strumento eccezionale di natura sanzionatoria e va applicato solo nei casi tassativamente indicati (rigetto, inammissibilità, improcedibilità); non si applica automaticamente in caso di estinzione per definizione della lite.
- Prassi operativa consigliata: quando si procede a una definizione di controversie tributarie, documentare immediatamente il versamento e notificare al giudice la domanda di definizione; conservare la prova della comunicazione all'Ufficio e monitorare i termini per evitare l'estinzione senza vantaggi o contestazioni sulle spese.
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