Ordinanza n. 96/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare nel merito la legittimità dell'ordinanza impugnata né pronunciarsi sulla domanda di annullamento. In conformità alla dichiarazione delle parti, ha compensato le spese della fase cautelare.
Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente comunale per la messa in sicurezza e l'inibizione all'accesso di un'area
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, un'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Comune aveva disposto la messa in sicurezza e l'inibizione all'accesso di un'area. Nel corso della camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, in relazione alla deduzione del Comune secondo cui l'ordinanza aveva ormai esaurito i propri effetti e sarebbe quindi sopravvenuta una carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina sulle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice non ha tuttavia esaminato i relativi presupposti, prendendo atto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare determina la cessazione della relativa fase incidentale senza che il giudice debba esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora.
- Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese della fase cautelare, il giudice può disporla conformemente a tale accordo.
Come è indicizzato
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