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Sentenza

Sentenza n. 693/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo alla determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022 recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativi allegati (per brevità anche solo il “provvedimento di recupero”).

Giustizia amministrativa202216742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno dato attuazione al meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale e l’incompatibilità euro-unitaria della disciplina, lamentando in particolare la retroattività del meccanismo, la lesione del legittimo affidamento, la violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e concorrenza, l’inosservanza delle tempistiche, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’utilizzo dei dati contabili del modello CE, alla mancata distinzione tra costi di beni e servizi e al computo del fatturato al lordo dell’IVA. Sono state inoltre contestate le modalità di determinazione della quota regionale di ripiano e chiesto, implicitamente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Quanto al provvedimento regionale applicativo, sono state contestate l’individuazione dell’impresa e la quantificazione degli importi dovuti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con motivazione semplificata mediante richiamo a precedenti della stessa Sezione sul payback per gli anni 2015-2018. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non viola la riserva di legge dell’art. 23 Cost. e non contrasta con i principi di irretroattività e tutela dell’affidamento, poiché il tetto di spesa e l’obbligo di ripiano erano conoscibili già dal 2015. Le medesime considerazioni valgono per le censure fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sono state respinte anche le doglianze relative alla violazione della disciplina europea dei contratti pubblici e della concorrenza: il payback opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi dell’impresa, in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, senza modificare il contenuto dei contratti né l’esito delle gare. Non è stata provata la non remuneratività delle offerte o l’azzeramento dei margini di utile; pertanto non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il TAR ha ritenuto legittimi e ragionevoli i criteri ministeriali basati sui dati contabili del modello CE e sul fatturato al lordo dell’IVA, attribuendo alle imprese l’onere della corretta contabilizzazione dei costi dei servizi accessori. Quanto al provvedimento regionale, il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: l’atto applicativo si limita a recepire dati contabili e a compiere operazioni matematiche vincolate, dando luogo a un rapporto patrimoniale di diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario. La domanda potrà essere riassunta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del tetto di spesa per i dispositivi medici e del meccanismo di ripiano del relativo superamento.

  • comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Ha reso operative le procedure di ripiano per le annualità 2015-2018, senza introdurre, secondo il giudice, un obbligo imprevedibile per le imprese.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha escluso la violazione della riserva di legge, ritenendo predeterminati soggetti, oggetto, misura e procedura del contributo solidaristico.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con motivazione semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della domanda sulla quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e tutela dell’affidamento quando il tetto di spesa e l’obbligo di ripiano erano conoscibili dagli operatori già prima dell’attuazione delle procedure di recupero.
  • Il payback sui dispositivi medici ha natura di contributo solidaristico e non viola la riserva di legge quando la disciplina primaria predetermina i soggetti obbligati, l’oggetto, la misura e la procedura del prelievo.
  • Il payback opera esternamente rispetto ai singoli contratti pubblici di fornitura e, incidendo sulla complessiva sfera patrimoniale dell’impresa in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, non altera di per sé l’esito delle gare né viola i principi europei di concorrenza e trasparenza.
  • La contestazione della non remuneratività delle offerte o della compressione dei margini di utile derivante dal payback richiede una dimostrazione concreta; in assenza di tale prova non può fondare l’illegittimità del meccanismo né giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
  • La determinazione regionale delle quote di payback, quando consiste esclusivamente nel recepimento di dati contabili e nello svolgimento di calcoli vincolati secondo parametri normativamente predeterminati, non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa e riguarda un rapporto patrimoniale di diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoria

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