Ordinanza n. 15514/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 9755/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 37663/2023, pubblicata in data 03/10/2024 e notificata il 19/04/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero rispetto al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 9755/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 9755/2024, resa nel procedimento R.G. n. 37663/2023, pubblicata il 3 ottobre 2024, notificata il 19 aprile 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto anche la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato e per ogni ritardo nell'esecuzione. Il testo non specifica i singoli obblighi statuiti dalla sentenza né le contestazioni di merito formulate contro le modalità di esecuzione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla richiesta di fissazione della somma coercitiva. Ritenendo necessaria, per la corretta e completa esecuzione del giudicato, la partecipazione della Ragioneria dello Stato competente, ne ha disposto d'ufficio la chiamata in causa. Ha onerato la ricorrente di notificare alla Ragioneria, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il ricorso, l'ordinanza e la memoria di costituzione del Ministero depositata il 3 febbraio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2027; nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Il provvedimento richiama le disposizioni istruttorie del codice del processo amministrativo a fondamento degli incombenti disposti e dell'integrazione del contraddittorio; non esplicita ulteriori criteri interpretativi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
La disposizione è indicata quale fondamento della richiesta della ricorrente di fissare una somma coercitiva per le violazioni o i ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide tale richiesta.
Come è indicizzato
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