Sentenza del 24/02/2016 n. 3615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi determinati mediante percentuali di ricarico applicate ai prodotti commercializzati. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo inattendibili le percentuali di ricarico, insufficienti le verifiche effettuate su un numero limitato di prodotti e carente la motivazione dell'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che le percentuali di ricarico costituissero presunzioni idonee a fondare l'accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare e che la CTR avesse motivato in modo insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto non era pertinente, non intercettava effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censurava l'ulteriore autonoma ragione della decisione, ossia la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione: contestava solo la valutazione degli elementi economici e delle percentuali di ricarico, senza impugnare la ratio relativa al difetto di motivazione dell'atto impositivo. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'accertamento. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha partecipato al giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi sulla base di presunzioni. La sentenza non esclude in assoluto il ricorso a tale metodo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, ma richiede presunzioni gravi, precise e concordanti e una ricostruzione concretamente attendibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Prevede i presupposti dell'accertamento induttivo extracontabile. La CTR aveva ritenuto non ricorrenti le ipotesi tassative previste dalla norma.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
È stato invocato dall'Agenzia nel ricorso per cassazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile senza una decisione di merito sulla sua applicazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55
Riguardano, rispettivamente, l'accertamento analitico-induttivo e l'accertamento induttivo ai fini IVA. La decisione valorizza la necessità di elementi presuntivi attendibili e di una motivazione che colleghi logicamente gli elementi utilizzati alla ricostruzione dei ricavi.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Riguardano l'onere della prova e le presunzioni semplici. Le percentuali di ricarico possono avere valore presuntivo, ma devono essere fondate su dati concreti, completi e individualizzati e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. I motivi devono colpire tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
All'epoca applicabile, richiedeva la formulazione di un pertinente quesito di diritto. La Corte ha ritenuto carente tale requisito perché il quesito non corrispondeva realmente alla censura proposta.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non impedisce automaticamente un accertamento analitico-induttivo, ma l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Le percentuali di ricarico non sono automaticamente attendibili: devono essere calcolate considerando, per quanto possibile, la varietà dei prodotti, le quantità, i periodi di giacenza e vendita, le diverse politiche commerciali e le condizioni concorrenziali del settore.
- Un campionamento limitato o fondato su pochi articoli può essere insufficiente se non viene spiegato perché sia rappresentativo dell'intera attività commerciale.
- L'avviso di accertamento deve indicare non solo gli elementi utilizzati, ma anche il percorso logico che collega tali elementi alla quantificazione dei maggiori ricavi; una motivazione generica può comportare l'illegittimità dell'atto e la lesione del diritto di difesa.
- Nel giudizio di cassazione occorre impugnare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza: se anche una sola ragione idonea a sorreggere la decisione non viene censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della sentenza.
- L'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente opera solo dopo che l'Amministrazione abbia fornito una presunzione adeguatamente costruita e motivata; non sostituisce l'obbligo dell'Ufficio di provare i presupposti dell'accertamento.
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