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Risoluzione

Risoluzione n. 267 del 30/10/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le attività di consulenza, assistenza, gestione sinistri e recupero danni svolte da un broker assicurativo rientrano tra le prestazioni di intermediazione in campo assicurativo e sono quindi esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9, del DPR 633/1972.

Esenzione IVA per attività di intermediazione assicurativa

Esenzione IVA per attività di intermediazione assicurativa

La risoluzione affronta il trattamento IVA dei compensi percepiti da una società che opera come broker assicurativo, svolgendo attività di analisi dei rischi, assistenza nella copertura assicurativa, gestione dei sinistri e recupero dei danni. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni debbano essere considerate servizi generici imponibili oppure attività di intermediazione assicurativa esenti.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA Srl opera nel mercato assicurativo nell’interesse esclusivo dei clienti, reperendo soluzioni sul mercato nazionale ed estero secondo condizioni economiche concordate. In concreto:

  • assiste il cliente nell’analisi e nella copertura dei rischi;
  • cura la gestione dei sinistri;
  • si adopera per il recupero dei danni;
  • opera in nome e per conto del cliente per ottenere il massimo risarcimento.

La società chiede se il compenso forfetario percepito debba essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria del 20 per cento come prestazione di servizi generica, oppure se debba beneficiare dell’esenzione prevista per le operazioni e prestazioni assicurative.

Tesi della società istante

La società sostiene che la propria attività costituisca intermediazione in campo assicurativo e che, di conseguenza, i compensi siano esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 2) e n. 9), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

A supporto richiama:

  • la risoluzione 4 agosto 2008, n. 343, ritenuta analoga per profili di consulenza in materia di investimenti;
  • le direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE in tema di investimenti;
  • l’idea che la consulenza in materia assicurativa possa essere assimilata a quella in materia di investimenti, con conseguente applicazione del regime di esenzione.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 10, primo comma, n. 2), del DPR n. 633/1972, che prevede l’esenzione per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
  • l’articolo 10, primo comma, n. 9), del medesimo decreto, che estende l’esenzione alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni esenti.

Tali disposizioni recepiscono l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che a sua volta riprende la sesta direttiva 77/388/CEE, in base alla quale sono esenti le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a tali operazioni, effettuate da mediatori e intermediari di assicurazione.

Nozione di operazione di assicurazione e di intermediazione

L’Agenzia osserva che né la normativa nazionale né quella comunitaria forniscono una definizione espressa di:

  • operazioni di assicurazione;
  • prestazioni di mediazione o intermediazione relative alle operazioni assicurative.

Richiama quindi l’orientamento della Corte di Giustizia, secondo cui le esenzioni IVA sono nozioni autonome del diritto comunitario, da interpretare in modo uniforme negli Stati membri.

Con riferimento all’operazione assicurativa, la Corte afferma che essa è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a fornire all’assicurato la prestazione convenuta in caso di realizzazione del rischio coperto.

Definizione di intermediazione assicurativa

Per definire più precisamente i mediatori e intermediari di assicurazione, la risoluzione richiama la direttiva 2002/92/CE, il cui articolo 2, n. 3, definisce l’intermediazione assicurativa come:

  • presentazione o proposizione di contratti di assicurazione;
  • compimento di atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti;
  • collaborazione, soprattutto in caso di sinistri, alla gestione ed esecuzione dei contratti.

La definizione è poi recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il cui articolo 106 stabilisce che l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel:

  • presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi;
  • prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività;
  • se previsto dall’incarico, concludere i contratti;
  • collaborare alla gestione o all’esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Applicazione al caso concreto

Alla luce di tali definizioni, l’Agenzia ritiene che l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 9), del DPR n. 633/1972 si applichi non solo alle ipotesi classiche di intermediazione contrattuale, come mandato, agenzia e mediazione, ma anche a:

  • consulenza e assistenza finalizzate alla presentazione e proposta di prodotti assicurativi;
  • collaborazione nella gestione o esecuzione dei contratti assicurativi, in particolare in caso di sinistri.

In tale ambito rientrano le attività descritte nell’istanza, cioè:

  • analisi e successiva copertura dei rischi;
  • collaborazione nella gestione dei sinistri;
  • recupero dei danni.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che l’attività di consulenza e assistenza descritta dalla società istante può essere ricompresa tra le attività esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633/1972.

Pertanto, i compensi percepiti per tali prestazioni non sono assoggettati a IVA, in quanto riferiti a prestazioni di intermediazione assicurativa esenti.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi vengano applicati in modo uniforme.

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