Sentenza del 05/02/2018 n. 584 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria - Pertinenza di fabbricato ex art. 827 del c.c. - Tassazione autonoma - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che, quando il contribuente dimostra l’effettivo e concreto vincolo pertinenziale tra terreno e fabbricato, il terreno non può essere tassato autonomamente ai fini ICI, anche se edificabile. Esso deve essere considerato parte integrante del fabbricato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il terreno, pur essendo astrattamente suscettibile di utilizzazione edificatoria, costituisse in concreto una pertinenza del fabbricato ai sensi dell’art. 827 c.c. Di conseguenza, l’area non avrebbe dovuto essere considerata autonomamente ai fini ICI, ma come parte integrante dell’immobile principale.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La nozione di area fabbricabile rilevante ai fini ICI deve essere coordinata con la concreta natura pertinenziale dell’area. Se il terreno è effettivamente asservito al fabbricato, non opera una tassazione autonoma.
Art. 827 del codice civile
La pertinenza è un bene destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene principale. Quando tale rapporto è effettivo e concreto, il terreno pertinenziale segue il regime fiscale del fabbricato e non costituisce un’autonoma area imponibile.
Massime di principio
- La mera edificabilità astratta di un terreno non è sufficiente, da sola, a giustificarne la tassazione autonoma se il contribuente dimostra che l’area è concretamente e durevolmente destinata al servizio o all’ornamento di un fabbricato.
- Il vincolo pertinenziale deve essere effettivo, concreto e stabile; non è sufficiente una semplice dichiarazione del proprietario o la mera contiguità fisica tra terreno e fabbricato.
- Ai fini fiscali, occorre verificare la funzione reale dell’area, l’uso che ne viene fatto, il collegamento materiale e funzionale con il fabbricato e l’eventuale esistenza di elementi documentali che dimostrino l’asservimento pertinenziale.
- Se la pertinenzialità è provata, il terreno deve essere considerato parte integrante del fabbricato e non può essere assoggettato separatamente all’ICI.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Foggia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →