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Sentenza

Sentenza del 05/02/2018 n. 584 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - Terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria - Pertinenza di fabbricato ex art. 827 del c.c. - Tassazione autonoma - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che, quando il contribuente dimostra l’effettivo e concreto vincolo pertinenziale tra terreno e fabbricato, il terreno non può essere tassato autonomamente ai fini ICI, anche se edificabile. Esso deve essere considerato parte integrante del fabbricato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il terreno, pur essendo astrattamente suscettibile di utilizzazione edificatoria, costituisse in concreto una pertinenza del fabbricato ai sensi dell’art. 827 c.c. Di conseguenza, l’area non avrebbe dovuto essere considerata autonomamente ai fini ICI, ma come parte integrante dell’immobile principale.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La nozione di area fabbricabile rilevante ai fini ICI deve essere coordinata con la concreta natura pertinenziale dell’area. Se il terreno è effettivamente asservito al fabbricato, non opera una tassazione autonoma.

  • Art. 827 del codice civile

    La pertinenza è un bene destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene principale. Quando tale rapporto è effettivo e concreto, il terreno pertinenziale segue il regime fiscale del fabbricato e non costituisce un’autonoma area imponibile.

Massime di principio

  • La mera edificabilità astratta di un terreno non è sufficiente, da sola, a giustificarne la tassazione autonoma se il contribuente dimostra che l’area è concretamente e durevolmente destinata al servizio o all’ornamento di un fabbricato.
  • Il vincolo pertinenziale deve essere effettivo, concreto e stabile; non è sufficiente una semplice dichiarazione del proprietario o la mera contiguità fisica tra terreno e fabbricato.
  • Ai fini fiscali, occorre verificare la funzione reale dell’area, l’uso che ne viene fatto, il collegamento materiale e funzionale con il fabbricato e l’eventuale esistenza di elementi documentali che dimostrino l’asservimento pertinenziale.
  • Se la pertinenzialità è provata, il terreno deve essere considerato parte integrante del fabbricato e non può essere assoggettato separatamente all’ICI.

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