Cassazione Penale, Sentenza n. 17517/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. L'imputato deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. sostenendo che il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia della sentenza impugnata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il fatto è stato commesso il 22/07/2017; il reato (art. 635, comma 2, n. 3 c.p., pena massima 3 anni) ha termine di prescrizione breve pari a 6 anni (art. 157, comma 1) e termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi (art. 161, comma 2). Calcolato dalla data di consumazione, il termine si è estinto il 22/01/2025. Non risultano cause di sospensione e non si applicano le norme di sospensione previste dalla legge n.103/2017 né l'art. 161‑bis (per incompatibilità temporale con la data del fatto). Poiché la prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado (23/04/2024) ma prima della sentenza di appello (03/10/2025), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali "perché il reato è estinto per prescrizione". Le statuizioni civili (condanna al risarcimento del danno e spese processuali in favore delle parti civili) sono state confermate e il ricorso è stato rigettato per gli effetti civili.
Norme richiamate
art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen.
Identifica il reato per cui si procede e il relativo quadro sanzionatorio (pena massima 3 anni), utile per determinare il termine di prescrizione breve ex art.157 c.p.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione breve in relazione alla pena edittale; qui ha individuato, per il delitto in esame, il termine di 6 anni.
art. 160 cod. pen.
Regola il punto di decorrenza della prescrizione (calcolo dal giorno della consumazione del reato) e il computo dei termini.
art. 161, comma 2 cod. pen.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione di un quarto quando non ricorrono le condizioni che escludono tale maggiorazione; qui ha portato il termine massimo a 7 anni e 6 mesi.
legge 23/06/2017 n. 103
Norma che dispone sospensioni speciali della prescrizione per reati commessi dopo il 03/08/2017; nel caso specifico non applicabile per il fatto commesso il 22/07/2017.
art. 161‑bis cod. pen.
Disposizione sulla cessazione del corso della prescrizione applicabile ai soli reati commessi dal 01/01/2020; non applicabile al caso di specie.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di cassazione volto a denunziare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non rilevata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto ammissibile tale doglianza.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norme sullo svolgimento del procedimento in Cassazione via contraddittorio scritto e sui termini per la trattazione orale; qui il processo si è svolto per iscritto per mancata richiesta di trattazione orale nei termini.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione basato sulla doglianza dell'intervenuta prescrizione non rilevata in sede di merito; richiamata per confermare l'ammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione si calcola dalla data di consumazione del reato e va determinato in base alla pena edittale (art.157 c.p.); verificare la possibile maggiorazione prevista dall'art.161 c.p.
- Se la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado ma prima della pronuncia in appello, il giudice d'appello deve dichiarare l'estinzione del reato; l'omissione è sindacabile in cassazione e può portare all'annullamento senza rinvio.
- Le norme speciali che sospendono o interrompono la prescrizione (es. legge n.103/2017, art.161‑bis) si applicano solo ai reati commessi dopo le rispettive date di efficacia; controllare sempre la data del fatto per verificare l'applicabilità.
- L'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente la nullità delle statuizioni civili: la condanna al risarcimento del danno e le relative spese possono restare valide e sono oggetto di valutazione separata.
- È opportuno sollevare la questione della prescrizione tempestivamente e riproporla in ogni grado di giudizio, e i difensori devono verificare eventuali cause di sospensione o interruzione nei fascicoli processuali.
- In Cassazione è ammissibile dedurre l'estinzione per prescrizione anche con un unico motivo ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b); la Corte può annullare senza rinvio se il vizio è evidente dai documenti.
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