Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17517/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. L'imputato deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. sostenendo che il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia della sentenza impugnata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il fatto è stato commesso il 22/07/2017; il reato (art. 635, comma 2, n. 3 c.p., pena massima 3 anni) ha termine di prescrizione breve pari a 6 anni (art. 157, comma 1) e termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi (art. 161, comma 2). Calcolato dalla data di consumazione, il termine si è estinto il 22/01/2025. Non risultano cause di sospensione e non si applicano le norme di sospensione previste dalla legge n.103/2017 né l'art. 161‑bis (per incompatibilità temporale con la data del fatto). Poiché la prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado (23/04/2024) ma prima della sentenza di appello (03/10/2025), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali "perché il reato è estinto per prescrizione". Le statuizioni civili (condanna al risarcimento del danno e spese processuali in favore delle parti civili) sono state confermate e il ricorso è stato rigettato per gli effetti civili.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen.

    Identifica il reato per cui si procede e il relativo quadro sanzionatorio (pena massima 3 anni), utile per determinare il termine di prescrizione breve ex art.157 c.p.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine di prescrizione breve in relazione alla pena edittale; qui ha individuato, per il delitto in esame, il termine di 6 anni.

  • art. 160 cod. pen.

    Regola il punto di decorrenza della prescrizione (calcolo dal giorno della consumazione del reato) e il computo dei termini.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione di un quarto quando non ricorrono le condizioni che escludono tale maggiorazione; qui ha portato il termine massimo a 7 anni e 6 mesi.

  • legge 23/06/2017 n. 103

    Norma che dispone sospensioni speciali della prescrizione per reati commessi dopo il 03/08/2017; nel caso specifico non applicabile per il fatto commesso il 22/07/2017.

  • art. 161‑bis cod. pen.

    Disposizione sulla cessazione del corso della prescrizione applicabile ai soli reati commessi dal 01/01/2020; non applicabile al caso di specie.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il motivo di cassazione volto a denunziare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non rilevata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto ammissibile tale doglianza.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norme sullo svolgimento del procedimento in Cassazione via contraddittorio scritto e sui termini per la trattazione orale; qui il processo si è svolto per iscritto per mancata richiesta di trattazione orale nei termini.

  • Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione basato sulla doglianza dell'intervenuta prescrizione non rilevata in sede di merito; richiamata per confermare l'ammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione si calcola dalla data di consumazione del reato e va determinato in base alla pena edittale (art.157 c.p.); verificare la possibile maggiorazione prevista dall'art.161 c.p.
  • Se la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado ma prima della pronuncia in appello, il giudice d'appello deve dichiarare l'estinzione del reato; l'omissione è sindacabile in cassazione e può portare all'annullamento senza rinvio.
  • Le norme speciali che sospendono o interrompono la prescrizione (es. legge n.103/2017, art.161‑bis) si applicano solo ai reati commessi dopo le rispettive date di efficacia; controllare sempre la data del fatto per verificare l'applicabilità.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente la nullità delle statuizioni civili: la condanna al risarcimento del danno e le relative spese possono restare valide e sono oggetto di valutazione separata.
  • È opportuno sollevare la questione della prescrizione tempestivamente e riproporla in ogni grado di giudizio, e i difensori devono verificare eventuali cause di sospensione o interruzione nei fascicoli processuali.
  • In Cassazione è ammissibile dedurre l'estinzione per prescrizione anche con un unico motivo ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b); la Corte può annullare senza rinvio se il vizio è evidente dai documenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.