Sentenza del 28/12/2016 n. 27126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi non contenevano i quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.; il quarto non riportava il necessario momento di sintesi relativo al vizio di motivazione. La società ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva effettuato il controllo automatizzato della dichiarazione modello 770 relativa all’anno d’imposta 2001, rilevando l’omesso versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente per 8.251 euro. Ne era seguita una cartella di pagamento, impugnata dalla società. Dopo il rigetto sia in primo grado sia in appello, E.T.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre per violazione di legge e il quarto per vizio di motivazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare il controllo automatizzato delle dichiarazioni e di iscrivere a ruolo gli importi risultanti come non versati, comprese le ritenute fiscali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e al vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
richiesti dall'art. 366 bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, imponeva di formulare specifici quesiti di diritto per le censure giuridiche e un momento di sintesi per le contestazioni relative alla motivazione. La loro omissione comportava l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: ogni motivo deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge processuale applicabile ratione temporis.
- Quando la normativa processuale richiede quesiti di diritto o una sintesi del vizio motivazionale, la loro mancanza può impedire l’esame nel merito e determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 può fondare l’emissione della cartella per ritenute dichiarate ma non versate, salvo che il contribuente contesti efficacemente errori o irregolarità dell’elaborazione.
- La soccombenza processuale può comportare, oltre alla perdita della controversia, la condanna al rimborso delle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria.
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