Cassazione Civile, Sentenza n. 8265/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per recupero a tassazione di maggiore imponibile ai fini IRES e IRAP con applicazione della disciplina delle società non operative; successiva questione processuale circa la validità dell'appello proposto dall'Agenzia, non risultando provata la notifica dell'atto di appello (mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata). La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica al difensore/eletto domicilio e per mancato deposito dell'atto in segreteria quando la notifica non è effettuata da ufficiale giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi congiunti attinenti all'inesistenza della notifica dell'appello per mancata produzione dell'avviso di ricevimento. Avendo l'appello dell'Agenzia non potuto perfezionarsi, la sentenza di primo grado era divenuta definitiva. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha compensato le spese dei gradi di merito; ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 6.000,00 più oneri come da dispositivo).
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Norma di merito (tributaria) invocata per l'applicazione della disciplina delle società non operative che ha determinato il recupero a tassazione impugnato dalla contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 16 e artt. 6, 20, 22, 53)
Art. 16 citato come possibile base per la notifica diretta dell'atto da parte dell'amministrazione; gli artt. 6, 20, 22 e 53 richiamati in relazione alle regole di processo tributario sul contraddittorio, rappresentanza e impugnazioni (la Corte ha ritenuto che le violazioni procedurali dedotte attengano all'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica).
Codice di procedura civile (art. 137 e ss.)
Principi generali sulla forma e perfezionamento delle notificazioni; la Corte ha rilevato che la notifica dell'appello deve rispettare le norme sugli atti introduttivi e che la mancata notifica impedisce il perfezionamento del gravame.
Codice di procedura civile (art. 149)
L'avviso di ricevimento (A/R) è l'unico documento idoneo a dimostrare la consegna del plico, la data e l'identità della persona che ha ricevuto: la sua mancata produzione impedisce di provare la validità della notifica effettuata a mezzo servizio postale.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata in connessione all'art. 149 c.p.c.; conferma che l'A/R è il documento probatorio della ricezione postale.
Codice di procedura civile (art. 153)
Norma richiamata con riferimento alla possibilità di chiedere la rimessione in termini per produrre l'A/R o il duplicato quando sia stata tempestivamente richiesta la replica all'amministrazione postale; la Corte sottolinea che tale rimessione deve essere formalmente chiesta e giustificata.
Codice di procedura civile (art. 291)
Richiamato per affermare che, in caso di notifica postale non perfezionata, non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi di tale norma (in quanto manca la conoscibilità legale dell'atto).
Codice di procedura civile (art. 382, comma 3)
Norma che consente la cassazione senza rinvio quando l'appello è inammissibile e la Corte ha applicato tale previsione per cassare senza rinvio la decisione impugnata.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)
Norma procedurale/riferimento formale relativa alla celebrazione dell'udienza pubblica nella quale è stata svolta la relazione; richiamata a cornice procedurale dell'udienza di decisione.
Massime di principio
- Quando l'appello è notificato mediante servizio postale, la notificazione si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario e l'A/R è l'unico documento idoneo a provarla; l'assenza dell'A/R comporta l'inammissibilità dell'appello se la controparte non si costituisce.
- L'ufficio che propone appello ha l'onere di produrre, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante la consegna; in difetto l'appello non può essere proseguito e la sentenza di primo grado diventa definitiva.
- Se l'appellante postale non è in grado di produrre l'A/R, può chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi attivato tempestivamente per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale e la perduta casuale dell'A/R; tale rimessione deve essere formalmente richiesta e adeguatamente motivata.
- La notifica non effettuata tramite ufficiale giudiziario può richiedere il deposito dell'atto in segreteria (ove previsto) e l'osservanza delle regole speciali di deposito; l'omissione di tali adempimenti può ulteriormente aggravare l'inammissibilità del gravame.
- In situazioni analoghe, la parte soccombente per motivi processuali (notifica non provata) rischia la cassazione senza rinvio: per evitarlo l'ente notificante deve curare la prova documentale della notifica o tempestivamente reintegrare la posizione processuale mediante istanze concrete e documentate.
- È prudente, per la parte che riceve una raccomandata contenente un atto processuale, costituirsi nel giudizio o comunque assicurarsi che la notifica sia documentalmente provata; la mancata costituzione accresce il rischio che un'irregolarità formale renda definitivo l'atto di primo grado.
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