Sentenza del 18/01/2018 n. 128 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Iva comunitaria - operazioni esenti - rimborso - pro rata - violazione del principio di neutralità - non consegue. IVA - VI Direttiva - art. 13, parte B, lett. c - applicaz
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che l’art. 13, parte B, lett. c), della VI Direttiva 1977/388/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-18/05 e C-155/05 del 6 luglio 2006, imponesse il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti da parte di soggetti che svolgono attività sanitarie esenti. Contestavano quindi l’applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 633/1972, che limitano o escludono la detrazione dell’IVA mediante il meccanismo del pro rata.
La decisione
La pretesa è stata respinta. L’art. 13, parte B, lett. c), della VI Direttiva riguarda esclusivamente la rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, quando tali beni non abbiano dato luogo al diritto di detrazione. La norma non consente invece di riconoscere un rimborso generalizzato dell’IVA agli operatori sanitari per gli acquisti connessi ad attività esenti e non impedisce l’applicazione delle regole nazionali sul pro rata e sulla limitazione della detrazione. Non è stata quindi ravvisata una violazione del principio di neutralità dell’IVA.
Norme richiamate
Art. 13, parte B, lett. c), della VI Direttiva 1977/388/CEE
La disposizione si applica alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, purché tali beni non abbiano formato oggetto di detrazione. Non costituisce una base generale per il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati dagli operatori che svolgono attività esenti.
Art. 19, comma 5, d.P.R. 633/1972
Consente di determinare la detrazione dell’IVA secondo il criterio proporzionale quando il soggetto esercita sia attività imponibili sia attività esenti.
Art. 19-bis, d.P.R. 633/1972
Disciplina il pro rata di detraibilità dell’IVA e può limitare, in tutto o in parte, la detrazione per i soggetti che effettuano operazioni esenti.
Corte di giustizia UE, cause C-18/05 e C-155/05, 6 luglio 2006
La giurisprudenza richiamata è stata interpretata restrittivamente: il principio affermato riguarda specificamente la rivendita di beni precedentemente acquistati senza diritto di detrazione e non determina il rimborso dell’IVA relativa a tutti gli acquisti degli operatori che effettuano attività esenti.
Massime di principio
- L’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie comporta normalmente l’indetraibilità, totale o parziale, dell’IVA sugli acquisti correlati, secondo le regole nazionali del pro rata.
- Una norma europea riferita alla rivendita di beni acquistati senza detrazione non può essere automaticamente estesa a ogni costo sostenuto da un operatore che svolge attività esenti.
- Il principio di neutralità dell’IVA non implica necessariamente il rimborso dell’imposta a chi effettua operazioni esenti: occorre verificare l’ambito preciso della norma europea invocata.
- Per ottenere la detrazione o il rimborso è necessario dimostrare che l’operazione rientri esattamente nella fattispecie prevista dalla normativa europea o nazionale, senza applicazioni analogiche estensive.
- In presenza di attività sia imponibili sia esenti, la detrazione va generalmente calcolata distinguendo i costi direttamente riferibili alle singole attività e applicando il pro rata ai costi promiscui.
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