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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/574

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua l'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE fissando le specifiche tecniche del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco nell'Unione. Regola la generazione, l'emissione e il contrassegno degli identificativi univoci, la registrazione dei movimenti e delle transazioni, il funzionamento del sistema di repertori e i requisiti di indipendenza dei soggetti terzi coinvolti. Definisce inoltre scadenze, formati di comunicazione, supporti dati e disposizioni transitorie per l'entrata a regime del sistema.

Norme tecniche per istituire e far funzionare il sistema UE di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco tramite identificativi univoci, registrazione degli eventi e sistema di repertori.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti del tabacco lavorati nell'Unione e a quelli lavorati fuori dall'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione, nonché agli operatori economici coinvolti negli scambi di tali prodotti, agli operatori di prima rivendita, agli emittenti di identificativi, ai fornitori dei repertori e dei dispositivi antimanomissione. Disciplina altresì, in via tecnica, i rapporti con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione, il trattamento dei dati nel sistema di tracciabilità e la selezione/gestione dei soggetti terzi indipendenti. Sono previste specifiche esclusioni o deroghe operative per i processi completamente manuali, per taluni operatori di ridotte dimensioni/PMI e per i regimi transitori relativi ai prodotti immessi sul mercato prima delle date indicate all'articolo 37.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco

Il regolamento attua l'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e dà contenuto tecnico al sistema UE di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il commercio illecito. La disciplina è costruita su tre pilastri: identificativi univoci sulle confezioni, registrazione elettronica degli eventi della catena logistica e delle transazioni, e sistema di repertori interoperabile e sotto controllo pubblico.

Finalità e perimetro applicativo

Il sistema si applica a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione e a quelli lavorati fuori dall'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione. Sono coinvolti fabbricanti, importatori, operatori economici intermedi, operatori di prima rivendita, emittenti di identificativi, fornitori di repertori e fornitori di dispositivi antimanomissione. Il regolamento richiama anche il protocollo FCTC dell'OMS sull'eliminazione del commercio illecito, che richiede un regime globale di tracciabilità sotto controllo degli Stati membri.

Definizioni rilevanti

Ai fini applicativi assumono rilievo, tra le altre, le definizioni di:

  • identificativo univoco, inteso come codice alfanumerico che consente di identificare la confezione unitaria o l'imballaggio aggregato;
  • operatore economico, cioè qualsiasi soggetto coinvolto negli scambi dal fabbricante fino all'ultimo operatore prima della prima rivendita;
  • prima rivendita, impianto nel quale i prodotti sono immessi sul mercato per la prima volta;
  • impianto, quale luogo, edificio o distributore automatico in cui i prodotti sono lavorati, immagazzinati o immessi sul mercato;
  • repertorio primario e secondario, insieme al router, quali componenti del sistema di archiviazione e smistamento dei dati.

Emittente di identificativi: designazione e indipendenza

Ciascuno Stato membro deve designare un emittente di identificativi entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento. L'emittente deve essere indipendente e conforme ai criteri dell'articolo 35; ogni emittente riceve un proprio codice identificativo conforme alla norma ISO/IEC 15459-2:2015. La designazione va notificata alla Commissione entro un mese e le informazioni devono essere rese pubbliche online.

Lo Stato membro deve inoltre garantire la continuità del servizio e, se subentrano nuovi emittenti, un piano di passaggio delle consegne. L'emittente può percepire tariffe soltanto per generazione ed emissione degli identificativi, purché siano non discriminatorie, proporzionate al numero di codici emessi e alle modalità di consegna.

Identificativi univoci a livello di confezione unitaria

Ogni confezione unitaria di prodotti del tabacco lavorata o importata nell'Unione deve essere contrassegnata con un IU unitario. Per i prodotti lavorati fuori dall'Unione, il contrassegno deve essere apposto prima dell'importazione. La confezione deve essere verificata immediatamente dopo l'apposizione del codice, mediante dispositivo antimanomissione installato da soggetto terzo indipendente.

L'obbligo di installare il dispositivo è escluso:

  • fino al 20 maggio 2020 per processi che, nel 2019, abbiano trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'Unione;
  • fino al 20 maggio 2021 per le PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
  • per i processi di produzione completamente manuali.

La struttura dell'IU unitario è rigidamente tipizzata: massimo 50 caratteri alfanumerici, con codice emittente, numero di serie, codice prodotto e marcatura temporale finale in formato AAMMGGoo. L'emittente genera i primi tre elementi; fabbricanti e importatori aggiungono la marcatura temporale. È vietato il riutilizzo degli IU unitari.

Richiesta ed emissione degli IU unitari

Fabbricanti e importatori presentano la richiesta all'emittente competente in via elettronica, indicando i dati dell'allegato II. L'emittente deve trasmettere i codici entro due giorni lavorativi, sia al richiedente sia al repertorio primario tramite router. Se lo Stato membro lo impone, può essere prevista anche la consegna fisica dei codici in forma di barcode su supporti materiali, con termine di dieci giorni lavorativi.

La richiesta può essere revocata entro un giorno lavorativo mediante messaggio di richiamo.

Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato

Gli imballaggi aggregati possono essere contrassegnati con un IU aggregato quando gli operatori scelgono di assolvere in tal modo gli obblighi di registrazione. L'identificativo può essere generato dall'emittente competente oppure direttamente dall'operatore economico.

Se è generato dall'emittente, la struttura massima è di 100 caratteri alfanumerici e comprende codice emittente, numero di serie, codice impianto e marcatura temporale. Se è generato dall'operatore, deve rispettare gli standard ISO/IEC 15459-1:2014 o 15459-4:2014, o equivalenti più recenti. L'IU aggregato può contenere dati supplementari, purché non si superi il limite di caratteri e i dati aggiuntivi siano collocati dopo quelli obbligatori.

Deve inoltre esistere un collegamento elettronico tra IU aggregato e gli IU contenuti nell'imballaggio. I dati necessari sono trasmessi al repertorio primario dagli operatori che sono fabbricanti/importatori, oppure al repertorio secondario tramite router dagli altri operatori. Anche gli IU aggregati non possono essere riutilizzati se emessi dall'emittente competente.

Codici per operatori economici, impianti e macchinari

Gli operatori economici e gli operatori di prima rivendita devono richiedere un codice identificativo operatore economico per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto; gli importatori lo richiedono per gli Stati membri sul cui mercato immettono i prodotti. Sono previste discipline specifiche per la richiesta da parte di terzi per conto di operatori di prima rivendita, previo consenso, nonché obblighi di comunicare eventuali ulteriori codici assegnati da altri emittenti.

Tutti gli impianti sono identificati da un codice impianto generato dall'emittente competente per il territorio in cui l'impianto è situato. Per gli impianti extra-UE, l'obbligo ricade sull'importatore UE. Analogamente, ogni macchinario rilevante deve essere identificato da un codice macchinario generato dall'emittente competente per il territorio in cui il macchinario si trova; per macchinari ubicati fuori dall'Unione, il richiedente è l'importatore UE.

In tutti i casi l'emittente deve trasmettere il codice entro due giorni lavorativi e mantenere un registro aggiornato delle informazioni ricevute. Gli Stati membri possono disattivare, per giustificati motivi, i codici di operatore, impianto o macchinario, con effetti automatici sui codici correlati.

Supporti dati, leggibilità e codici umani

Per gli IU unitari sono ammessi supporti dati Data Matrix, QR o DotCode; per gli IU aggregati Data Matrix, QR o Code 128. Il regolamento richiama specifici standard ISO/IEC e soglie di qualità della stampa/leggibilità. Gli operatori devono garantire che i supporti ottici rimangano leggibili per almeno cinque anni.

Ogni supporto dati deve inoltre includere un codice leggibile dall'uomo che consenta l'accesso elettronico alle informazioni nel sistema di repertori; quando possibile, tale codice deve essere adiacente al supporto ottico.

Sistema di repertori: obblighi strutturali e accesso

Il sistema di repertori è composto da repertori primari, repertorio secondario e router. Deve essere pienamente interoperabile, consentire scambio continuo di dati, identificazione e autenticazione elettronica, disattivazione automatica degli IU, ricezione e archiviazione delle informazioni, disponibilità per almeno cinque anni, invio di messaggi di stato, convalida e rigetto dei messaggi inesatti, risposta rapida, continuità operativa con uptime mensile almeno del 99,5 %, sicurezza degli accessi e pieno accesso alle autorità e alla Commissione.

Il sistema deve conservare una pista di controllo completa per tutte le operazioni e i relativi accessi. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità della direttiva 2014/40/UE e del regolamento.

Repertori primari, repertorio secondario e router

Ogni fabbricante e importatore deve istituire un repertorio primario tramite contratto con un fornitore terzo indipendente, selezionato secondo le procedure dell'allegato I e nel rispetto del regolamento delegato (UE) 2018/573. Il repertorio primario contiene solo i dati relativi ai prodotti di quel fabbricante/importatore e li trasmette istantaneamente al repertorio secondario.

Il repertorio secondario, designato tra i fornitori dei repertori primari, contiene la copia di tutti i dati e offre interfacce grafiche e non grafiche di consultazione, con funzioni di ricerca, statistiche e avvisi automatici. Deve supportare anche software analitici esterni, fornire interfacce in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e garantire tempi di risposta particolarmente contenuti.

Il router è gestito dal fornitore del repertorio secondario e consente agli operatori diversi da fabbricanti e importatori di trasmettere i dati tramite un unico punto di ingresso, inoltrandoli al repertorio corretto e duplicandoli nel secondario.

Costi e tempistiche del sistema di repertori

Tutti i costi di istituzione, gestione e manutenzione del sistema di repertori sono a carico dei fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco e devono essere equi, ragionevoli e proporzionati. Il sistema di repertori deve essere istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.

Registrazione dei movimenti dei prodotti

Gli operatori economici devono registrare gli eventi di catena logistica necessari a ricostruire l'itinerario effettivo del trasporto delle confezioni unitarie. Gli eventi sono:

  • applicazione degli IU unitari;
  • applicazione degli IU aggregati;
  • spedizione da un impianto;
  • arrivo a un impianto;
  • trasbordo.

I fabbricanti e gli importatori trasmettono i dati al repertorio primario; gli altri operatori li trasmettono tramite router. Se un imballaggio aggregato viene disaggregato e l'IU deve essere riutilizzato in futuro, occorre un'ulteriore segnalazione. Sono inoltre previste segnalazioni specifiche per consegne tramite furgone di vendita a più prime rivendite. Per spedizioni e trasbordi di piccoli quantitativi destinati a paesi terzi, in talune condizioni gli Stati membri possono considerare assolto l'obbligo se è disponibile l'accesso al sistema dell'operatore logistico o postale.

In caso di distruzione o furto dopo l'apposizione dell'IU, gli operatori devono inviare tempestivamente una richiesta di disattivazione.

Registrazione delle transazioni commerciali

Per consentire il tracciamento delle transazioni, gli operatori registrano tre eventi: emissione del numero d'ordine, emissione della fattura e ricezione del pagamento. Le informazioni sono trasmesse al repertorio primario o al router secondo il ruolo del soggetto che invia il dato. Il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione. Ogni conferma positiva contiene un codice di richiamo utilizzabile per annullare il messaggio originario.

Termini di trasmissione delle informazioni

La regola generale impone la trasmissione entro 3 ore dal verificarsi dell'evento per l'applicazione degli IU, per l'arrivo e per gli eventi di transazione, con ordine cronologico di invio. Le spedizioni e i trasbordi devono essere comunicati entro le 24 ore precedenti l'evento. Per PMI e per operatori che, o appartenenti a gruppi che, abbiano trattato meno di 120 milioni di IU nell'Unione nell'anno civile precedente, è ammesso il termine di 24 ore. La regola delle 3 ore si applica dal 20 maggio 2028; fino a tale data tutti gli operatori possono continuare a usare il termine di 24 ore.

Indipendenza dei fornitori e controlli pubblici

L'articolo 35 definisce in modo dettagliato i criteri di indipendenza di emittenti di identificativi, fornitori di repertori e fornitori di dispositivi antimanomissione. I criteri riguardano:

  • indipendenza giuridica, organizzativa e decisionale dall'industria del tabacco;
  • indipendenza finanziaria, con presunzione negativa/positiva fondata sulla quota di fatturato derivante dal settore del tabacco;
  • assenza di conflitti di interesse dei dirigenti e degli amministratori, anche in relazione a legami patrimoniali o familiari.

Sono previste responsabilità dei soggetti principali per il rispetto dei requisiti da parte degli eventuali subfornitori, obblighi di documentazione e dichiarazioni annuali, obblighi di informazione in caso di mutamenti rilevanti o di minacce di influenza indebita e poteri di intervento degli Stati membri e della Commissione. Le autorità pubbliche e le imprese di diritto pubblico sono considerate indipendenti.

Sicurezza, interoperabilità e protezione dei dati

Le comunicazioni elettroniche devono utilizzare mezzi sicuri e standard aperti non proprietari. I fornitori dei repertori sono responsabili della sicurezza e integrità dei dati archiviati, mentre il mittente è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse. Il ricevente deve confermare la ricezione con meccanismi che consentano di verificare l'integrità del flusso dati.

Il regolamento richiama, per la protezione dei dati personali, la direttiva 95/46/CE. Consente inoltre il ricorso a norme internazionali per dimostrare la conformità a talune prescrizioni tecniche.

Regime transitorio e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. L'articolo 37 contiene regimi transitori importanti:

  • per sigarette e tabacco da arrotolare lavorati o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU unitario, la libera pratica è consentita fino al 20 maggio 2020;
  • per gli altri prodotti del tabacco lavorati o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con IU unitario, la libera pratica è consentita fino al 20 maggio 2026.

Per tali prodotti transitori non si applicano gli obblighi del capo VI, relativo a registrazione e trasmissione delle informazioni sui movimenti e sulle transazioni.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e architettura del sistema

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento contiene le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE. L'articolo 2 introduce definizioni chiave, tra cui identificativo univoco, operatore economico, prima rivendita, imballaggio aggregato, impianto, dispositivo antimanomissione, offline flat file, repertorio primario, repertorio secondario, router e sistema di repertori.

Designazione degli emittenti di identificativi

L'articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di designare, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, un emittente di identificativi responsabile della generazione e del rilascio degli identificativi univoci. L'emittente deve essere indipendente, ricevere un codice identificativo conforme a ISO/IEC 15459-2:2015, essere notificato alla Commissione entro un mese dalla designazione e mantenere pubbliche online le informazioni sulla propria identità e sul proprio codice. Sono previste misure per garantire la continuità del servizio e la possibilità di tariffe solo per generazione ed emissione, non discriminatorie e proporzionate.

Competenza dell'emittente e validità degli identificativi

L'articolo 4 individua l'emittente competente a seconda del caso: per prodotti lavorati nell'Unione, quello dello Stato membro di lavorazione; per prodotti importati, quello dello Stato membro sul cui mercato sono immessi; per prodotti aggregati, quello dello Stato membro di aggregazione; per prodotti destinati all'esportazione, quello dello Stato membro di lavorazione. L'articolo 5 prevede che gli identificativi univoci possano essere utilizzati entro sei mesi dalla ricezione; decorso tale termine perdono validità e il sistema li disattiva automaticamente. Fabbricanti e importatori possono chiedere la disattivazione in ogni momento.

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria

L'articolo 6 impone a fabbricanti e importatori di contrassegnare ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un IU a livello unitario; per i prodotti lavorati fuori dall'Unione, il contrassegno deve essere apposto prima dell'importazione. L'articolo 7 richiede la verifica immediata dell'applicazione e della leggibilità dell'IU, protetta da un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente; il dispositivo deve registrare il processo e i dati devono restare disponibili per nove mesi. Sono previste deroghe temporanee fino al 20 maggio 2020 per taluni grandi operatori, fino al 20 maggio 2021 per le PMI e in ogni caso per i processi completamente manuali.

Struttura, richiesta ed emissione degli IU unitari

L'articolo 8 definisce la struttura dell'IU a livello unitario: sequenza alfanumerica massima di 50 caratteri, composta dal codice dell'emittente, da un numero di serie, da un codice prodotto e da una marcatura temporale finale in formato AAMMGGoo. L'articolo 9 disciplina la richiesta elettronica, che deve contenere le informazioni di allegato II; l'emittente genera i codici entro due giorni lavorativi e li trasmette sia al richiedente sia al repertorio primario. In alternativa, se previsto dallo Stato membro, è ammessa la consegna fisica entro dieci giorni lavorativi. È possibile il richiamo della richiesta entro un giorno lavorativo.

Identificativo univoco a livello di imballaggio aggregato

Gli articoli 10-13 disciplinano gli IU per imballaggi aggregati qualora gli operatori scelgano tale modalità per adempiere agli obblighi di registrazione. L'IU aggregato, se generato dall'emittente, ha struttura massima di 100 caratteri ed è composto da codice emittente, numero di serie, codice impianto e marcatura temporale; se generato direttamente dall'operatore, deve rispettare le norme ISO/IEC 15459-1:2014 o 15459-4:2014. Deve essere stabilito il collegamento elettronico tra IU aggregato e elenco degli IU contenuti; i fabbricanti/importatori trasmettono i dati al repertorio primario, gli altri operatori tramite router. È ammessa la richiesta elettronica e la disattivazione dei messaggi entro un giorno lavorativo; gli IU aggregati emessi dall'emittente non sono riutilizzabili.

Codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari

Gli articoli 14-19 regolano la richiesta, l'emissione e la registrazione dei codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari. Operatori economici e operatori di prima rivendita devono richiedere un codice per ciascuno Stato membro in cui gestiscono impianti; gli importatori lo richiedono per ciascuno Stato membro di immissione in consumo. Sono previste richieste per impianti di prima rivendita e, se l'impianto o il macchinario è situato fuori dall'Unione, l'obbligo ricade sull'importatore UE. Gli emittenti trasmettono i codici entro due giorni lavorativi e mantengono registri aggiornati; gli Stati membri possono chiedere la disattivazione per giustificati motivi, con effetti automatici sui codici collegati (impianto o macchinario).

Offline flat file e registri

L'articolo 20 impone agli emittenti di identificativi di predisporre offline flat file e registri per le informazioni relative a operatori, impianti e macchinari. I flat file non possono superare due gigabyte per emittente; devono contenere un record per riga e una copia aggiornata deve essere trasmessa elettronicamente tramite router al repertorio secondario. Gli Stati membri possono adattare la dimensione massima dei flat file in funzione della memoria dei dispositivi di verifica offline e del numero di emittenti.

Supporti dati e leggibilità

L'articolo 21 ammette, per gli IU unitari, supporti ottici Data Matrix, QR o DotCode con specifiche tecniche indicate e riferimenti a standard ISO/IEC; per gli IU aggregati consente Data Matrix, QR o Code 128. Gli IU unitari consegnati elettronicamente sono codificati dal fabbricante/importatore, quelli consegnati fisicamente dall'emittente. L'articolo 22 richiede una qualità minima dei supporti ottici pari almeno a 3,5 secondo gli standard ISO/IEC indicati e una leggibilità per almeno cinque anni. L'articolo 23 impone inoltre un codice leggibile dall'uomo che consenta l'accesso elettronico alle informazioni nel sistema di repertori.

Sistema di repertori: struttura, funzioni e accesso

Gli articoli 24-30 disciplinano il sistema di repertori, composto da repertori primari, repertorio secondario e router. Il sistema deve essere interoperabile, garantire archiviazione per almeno cinque anni, conferma dei messaggi, tempi di risposta contenuti, disponibilità del 99,5 % mensile, sicurezza, accesso alle autorità e alla Commissione, pista di controllo completa e trasferibilità dei dati. Ogni fabbricante e importatore istituisce un repertorio primario tramite contratto con un fornitore terzo indipendente; il repertorio secondario contiene copia di tutti i dati e offre interfacce di consultazione e avviso, anche multilingue e compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014. Il router fa da punto unico di ingresso per gli operatori diversi da fabbricanti e importatori. I costi del sistema sono a carico di fabbricanti e importatori e devono essere equi, ragionevoli e proporzionati.

Termine di istituzione del sistema di repertori

L'articolo 31 dispone che il sistema di repertori sia istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.

Registrazione degli eventi di movimento e delle transazioni

Gli articoli 32-34 impongono agli operatori economici di registrare gli eventi della catena di approvvigionamento: applicazione degli IU, spedizione, arrivo, trasbordo e, se del caso, disaggregazione e consegne tramite furgone di vendita. Devono inoltre essere registrati gli eventi relativi alle transazioni: emissione del numero d'ordine, emissione della fattura e ricezione del pagamento. Le informazioni sono trasmesse al repertorio primario o al router secondo la qualifica dell'operatore, con conferma positiva e codice di richiamo. Il termine ordinario di trasmissione è entro 3 ore dall'evento; per spedizioni e trasbordi la comunicazione avviene entro le 24 ore precedenti l'evento. Le PMI e i soggetti sotto soglia di 120 milioni di IU annui possono trasmettere entro 24 ore, e fino al 20 maggio 2028 tutti gli operatori possono avvalersi del termine di 24 ore. Per prodotti distrutti o rubati, occorre una richiesta tempestiva di disattivazione.

Requisiti di indipendenza dei soggetti terzi

L'articolo 35 stabilisce criteri stringenti di indipendenza per emittenti di identificativi, fornitori di servizi di repertori e fornitori di dispositivi antimanomissione, nonché per i subfornitori: indipendenza giuridica/organizzativa, finanziaria e assenza di conflitti di interesse con l'industria del tabacco. Sono previste soglie finanziarie presuntive, obblighi di documentazione, comunicazione di mutamenti rilevanti e interventi correttivi da parte degli Stati membri e della Commissione. Le autorità pubbliche o imprese di diritto pubblico e i loro subfornitori sono considerate indipendenti. La Commissione deve riesaminare periodicamente le procedure di designazione e controllo e pubblicarne le conclusioni.

Sicurezza delle comunicazioni e interoperabilità

L'articolo 36 richiede che tutte le comunicazioni elettroniche avvengano tramite mezzi sicuri e standard aperti non proprietari. La responsabilità della sicurezza e integrità dei dati archiviati grava sui fornitori dei repertori primari e secondario; il mittente è responsabile della completezza dei dati trasferiti, mentre il ricevente deve confermare il ricevimento con meccanismi di verifica dell'integrità.

Disposizioni transitorie e applicazione temporale

L'articolo 37 introduce regimi transitori: sigarette e tabacco da arrotolare lavorati o importati prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati possono restare in libera pratica fino al 20 maggio 2020; gli altri prodotti del tabacco lavorati o importati prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati possono restare in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In tali casi non si applicano gli obblighi del capo VI. L'articolo 38 prevede l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesalute pubblicamercato internotracciabilità dei prodotticontrasto al commercio illecitoprotezione dei dati

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