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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/573

Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce il contenuto minimo dei contratti che fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco devono concludere con i fornitori di archiviazione dei dati nel sistema di tracciabilità UE. Esso disciplina servizi essenziali, livelli di disponibilità, accesso ai repertori, subappalto, indipendenza dei fornitori, sicurezza delle informazioni, costi, durata, verifiche, risoluzione e portabilità dei dati. La finalità è garantire continuità, interoperabilità e indipendenza del sistema di tracciabilità previsto dalla direttiva 2014/40/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati nel sistema UE di tracciabilità dei prodotti del tabacco.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti conclusi tra ciascun fabbricante o importatore di prodotti del tabacco e un fornitore terzo indipendente di servizi di archiviazione dei dati, nell'ambito del sistema di tracciabilità previsto dalla direttiva 2014/40/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Riguarda l'istituzione e gestione del repertorio primario e, se del caso, del repertorio secondario e del router, nonché i servizi tecnici accessori connessi. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene inoltre riferimenti al SEE. Restano fermi i requisiti di indipendenza, sicurezza, protezione dei dati e le prescrizioni tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati nel sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco

Il regolamento delegato definisce il contenuto minimo dei contratti che fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco devono concludere con un fornitore terzo indipendente per l'archiviazione dei dati nel sistema UE di tracciabilità. La disciplina attua l'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, con l'obiettivo di assicurare interoperabilità, continuità operativa, indipendenza dei fornitori e protezione dei dati.

Ambito e definizioni

L'ambito è circoscritto ai contratti di archiviazione dei dati relativi al sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco. Ai fini del regolamento, il "contratto" è l'accordo tra fabbricante/importatore e fornitore di sistemi di archiviazione; il "fornitore" è la persona giuridica incaricata dell'istituzione e gestione del repertorio primario e dei servizi correlati; la "portabilità dei dati" è la capacità di trasferire i dati tra repertori mediante tecnologie prontamente disponibili e comunemente usate nel settore.

Servizi che devono essere previsti nel contratto

Il contratto deve individuare i servizi principali che il fornitore è tenuto a prestare. In primo luogo, deve essere prevista l'istituzione e la gestione del repertorio primario, conformemente all'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Se il gestore del repertorio primario è anche designato come fornitore del repertorio secondario, il contratto deve includere anche l'istituzione e la gestione del repertorio secondario e del router, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del medesimo regolamento. Inoltre, il contratto può prevedere, su richiesta, servizi tecnici accessori connessi alla gestione del repertorio primario, purché contribuiscano al corretto funzionamento del sistema di repertori.

Requisiti di operabilità, disponibilità e capacità tecnica

Le specifiche contrattuali devono soddisfare i requisiti minimi del regolamento e del capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 in materia di operabilità, disponibilità ed esecuzione dei servizi. Il fornitore deve inoltre rilasciare una dichiarazione scritta sulle competenze tecniche e operative necessarie per prestare i servizi richiesti e per rispettare tali prescrizioni. Il regolamento esige anche una dichiarazione di indipendenza giuridica e finanziaria ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, estesa, se del caso, ai subappaltatori.

Disponibilità del repertorio e continuità del servizio

Per il repertorio primario il contratto deve garantire una disponibilità mensile del 99,5%. Devono essere previsti adeguati meccanismi di back-up per evitare la perdita dei dati archiviati, ricevuti o trasferiti nel caso di indisponibilità del repertorio. Il regolamento mira così a evitare interruzioni del sistema di tracciabilità e a preservare la continuità dell'operatività.

Accesso, controllo e verifiche

Il contratto deve disciplinare le condizioni di accesso fisico e virtuale al repertorio primario, a livello di server e banca dati, per gli amministratori nazionali degli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni designati, in conformità all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. I revisori esterni autorizzati dalla Commissione devono poter svolgere verifiche con o senza preavviso sul repertorio primario e, se del caso, su quello secondario, con accesso illimitato ai repertori e ai servizi correlati per tutta la durata della verifica.

Subappalto, indipendenza e responsabilità

Se il contratto ammette il subappalto di alcuni obblighi, deve chiarire che il subappalto non incide sulla responsabilità primaria del fornitore. Il fornitore deve assicurare che il subappaltatore abbia le competenze tecniche richieste e rispetti i requisiti di indipendenza. In materia di responsabilità, il contratto deve disciplinare la responsabilità delle parti per eventuali danni diretti e indiretti secondo la normativa applicabile; non può però prevedere limiti di responsabilità per violazioni degli obblighi di riservatezza o delle norme in materia di protezione dei dati.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Il fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure adeguate per assicurare riservatezza, integrità e disponibilità dei dati archiviati, includendo controlli di sicurezza amministrativi, tecnici e fisici. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del contratto deve avvenire in conformità alla direttiva 95/46/CE. Inoltre, il repertorio primario e, se del caso, il repertorio secondario devono essere gestiti secondo norme internazionali riconosciute in materia di gestione della sicurezza delle informazioni; la certificazione ISO/IEC 27001:2013 è considerata conforme.

Costi e servizi del repertorio secondario

I costi fatturati ai fabbricanti o importatori devono essere equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati e al numero di identificativi univoci richiesti in un determinato periodo, in coerenza con l'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Il contratto può inoltre prevedere che i fornitori recuperino dai fabbricanti e importatori i costi connessi all'istituzione, gestione e manutenzione del repertorio secondario e del router. Se il sistema secondario non è ancora istituito al momento della conclusione del contratto, il fornitore deve partecipare alla sua creazione, ove necessario, secondo il capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Durata, cooperazione e funzionamento quotidiano

La durata minima del contratto è di cinque anni, con rinnovo possibile solo previo accordo delle parti e a condizione che il fornitore continui a rispettare la direttiva 2014/40/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. I fornitori devono cooperare tra loro e con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione per assicurare l'organizzazione efficace del funzionamento quotidiano del sistema di repertori.

Risoluzione, preavviso e sospensione dei servizi

Il contratto deve prevedere i termini di risoluzione e la relativa notifica alla Commissione secondo le prescrizioni procedurali dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. È richiesto un preavviso minimo di cinque mesi; tuttavia, i fabbricanti e gli importatori devono risolvere immediatamente il contratto in caso di grave violazione del fornitore o di insolvenza, o rischio immediato di insolvenza. Sono considerate gravi violazioni, tra l'altro, la mancata prestazione di servizi essenziali o la mancata conformità al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, nonché la perdita dei requisiti di indipendenza non sanata entro il termine previsto. È inoltre vietata la sospensione dei servizi per ritardi di pagamento, salvo che il ritardo superi almeno trenta giorni oltre il termine ultimo di pagamento.

Portabilità dei dati e cambio di fornitore

In caso di passaggio a un nuovo fornitore, il regolamento richiede la piena portabilità dei dati. Il precedente fornitore deve consegnare al nuovo fornitore, prima della risoluzione del contratto, una copia aggiornata di tutti i dati del repertorio primario e trasferire senza ritardo gli aggiornamenti successivi. Il contratto deve prevedere un piano di transizione che assicuri la continuità operativa fino a quando il nuovo fornitore diventa operativo. Dopo la consegna, il precedente fornitore non può trattenere dati, informazioni o altro materiale necessario al repertorio.

Legge applicabile, foro e entrata in vigore

Il contratto è disciplinato dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e sottoposto alla giurisdizione di uno Stato membro, secondo quanto convenuto dalle parti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

Il regolamento definisce gli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati di cui all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE. Introduce le nozioni di "contratto", "fornitore" e "portabilità dei dati", coordinandosi con la direttiva 2014/40/UE e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Servizi principali e specifiche tecniche

Il contratto deve indicare i servizi principali: istituzione e gestione del repertorio primario; se il gestore del repertorio primario è anche designato per il secondario, istituzione e gestione del repertorio secondario e del router; eventuali servizi tecnici accessori richiesti dal fabbricante o importatore. Le specifiche su operabilità, disponibilità ed esecuzione devono rispettare i requisiti minimi del regolamento e del capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Competenze, indipendenza e subappalto

Il fornitore deve rilasciare una dichiarazione scritta sulle competenze tecniche e operative necessarie. Il contratto impone anche una dichiarazione sull'indipendenza giuridica e finanziaria ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, estesa ai subappaltatori se del caso. Il subappalto non esonera il fornitore dalla responsabilità primaria e richiede che il subappaltatore soddisfi i requisiti tecnici e di indipendenza.

Disponibilità del repertorio e back-up

Per il repertorio primario è richiesta una disponibilità mensile garantita del 99,5%. Devono essere previsti meccanismi di back-up adeguati per evitare la perdita di dati archiviati, ricevuti o trasferiti in caso di indisponibilità del repertorio.

Accesso ai repertori e verifiche

Il contratto disciplina l'accesso fisico e virtuale al repertorio primario, a livello di server e banca dati, da parte degli amministratori nazionali, della Commissione e dei revisori esterni designati, in conformità all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. I revisori esterni autorizzati dalla Commissione possono effettuare verifiche con o senza preavviso e devono avere accesso illimitato ai repertori e ai servizi correlati per tutta la durata della verifica.

Protezione dei dati, riservatezza e sicurezza informatica

Il fornitore deve adottare misure adeguate per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, incluse misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità alla direttiva 95/46/CE. Il contratto richiede inoltre che i repertori siano gestiti secondo norme internazionali riconosciute di gestione della sicurezza delle informazioni; la certificazione ISO/IEC 27001:2013 è considerata conforme.

Costi e servizi accessori

I costi addebitati ai fabbricanti o importatori devono essere equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati e al numero di identificativi univoci richiesti in un determinato periodo. Il contratto può prevedere servizi tecnici accessori collegati alla gestione del repertorio primario, purché contribuiscano al corretto funzionamento del sistema e non violino il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Sistema del repertorio secondario

Se il sistema secondario non è ancora istituito al momento del contratto, il fornitore deve partecipare alla sua istituzione ove necessario, in conformità al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Il contratto deve anche consentire ai fornitori di rivalersi su fabbricanti e importatori per recuperare i costi di istituzione, gestione e manutenzione del repertorio secondario e del router.

Durata, cooperazione e continuità operativa

La durata minima del contratto è di cinque anni, con rinnovo possibile previo accordo delle parti e a condizione che il fornitore resti conforme alla normativa UE applicabile. I fornitori devono cooperare tra loro e con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione per garantire il funzionamento quotidiano efficace del sistema.

Responsabilità, risoluzione e sospensione

Il contratto deve disciplinare la responsabilità delle parti, compresi eventuali danni diretti e indiretti, senza limitazioni di responsabilità per violazioni della riservatezza o della protezione dei dati. La risoluzione richiede notifica alla Commissione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 e un preavviso minimo di cinque mesi; per i fabbricanti/importatori è prevista la risoluzione immediata in caso di grave violazione del fornitore o di insolvenza/rischio imminente di insolvenza. È vietata la sospensione dei servizi per ritardo di pagamento salvo che il ritardo superi almeno trenta giorni.

Portabilità dei dati e cambio fornitore

In caso di cambio fornitore, deve essere garantita la piena portabilità dei dati: il precedente fornitore consegna al nuovo fornitore, prima della risoluzione, una copia aggiornata di tutti i dati del repertorio primario e trasferisce senza indebito ritardo gli aggiornamenti successivi. Il contratto deve prevedere un piano di transizione e la continuità dei servizi fino a quando il nuovo fornitore diventa operativo; il precedente fornitore non conserva alcun diritto di ritenzione sui dati o sul materiale necessario.

Legge applicabile e foro competente

Il contratto è disciplinato dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e sottoposto alla competenza giurisdizionale di uno Stato membro, secondo quanto convenuto dalle parti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti del tabaccotracciabilitàprotezione dei daticontratti pubblici/privatisicurezza informatica

Testo integrale

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