Regolamento (UE) 2018/295
Regolamento Delegato (UE) 2018/295 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/295 aggiorna in modo puntuale i regolamenti delegati (UE) n. 44/2014 e n. 134/2014 per rendere più chiari e tecnicamente attuabili i requisiti di omologazione dei veicoli di categoria L. Le modifiche riguardano soprattutto le prove ambientali, la diagnostica OBD, i rapporti di efficienza in uso e alcuni metodi di prova, con una progressiva eliminazione di talune procedure considerate meno rappresentative e l’introduzione di alternative più aderenti all’uso reale. Sono previste anche precisazioni su connettori diagnostici, accesso ai dati, criteri di selezione dei veicoli e termini transitori fino al 2024 o al 2025 per alcune metodologie.
Modifica le regole tecniche di costruzione, diagnostica OBD, prestazioni ambientali ed omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli di categoria L.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli di categoria L disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013, ai loro costruttori, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nelle prove e nelle verifiche di conformità. Interviene su profili di costruzione, requisiti generali, prescrizioni ambientali, OBD, prove di durata, permeazione/emissioni evaporative, rapporti di efficienza in uso e misurazione di alcune prestazioni dei veicoli, con specifiche differenziazioni per sottocategorie e classi di veicoli. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, senza prevedere esclusioni generali diverse da quelle espressamente indicate per singole procedure, classi o periodi transitori.
Regolamento delegato (UE) 2018/295: modifiche tecniche all’omologazione dei veicoli di categoria L
Il regolamento delegato (UE) 2018/295 della Commissione interviene sul quadro tecnico dell’omologazione UE dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, modificando il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Le modifiche sono motivate, secondo i considerando, dall’esigenza di chiarire e rendere più applicabili le prescrizioni già vigenti, adeguandole al progresso tecnico e alle conclusioni dello studio sull’impatto della norma Euro 5 per i veicoli di categoria L.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama le difficoltà applicative riscontrate dalle autorità di omologazione e dagli operatori del settore nell’attuazione del regolamento (UE) n. 168/2013 e degli atti delegati connessi. L’obiettivo principale è duplice: da un lato garantire il corretto funzionamento del sistema di omologazione UE per i veicoli di categoria L; dall’altro rafforzare l’aderenza delle prove e delle procedure ai risultati dello studio sull’impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda la durata dei sistemi di controllo delle emissioni e la rappresentatività delle metodologie di prova.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 44/2014
L’articolo 1 del regolamento modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014. In primo luogo, il punto 42 dell’articolo 2 viene riscritto per definire il "ciclo di guida" come ciclo di prova costituito da accensione del motore, fase di guida per individuare eventuali malfunzionamenti e spegnimento del motore.
Gli allegati IV e XII sono poi aggiornati in modo significativo. Nell’allegato IV viene precisato il metodo di calcolo dei fattori di deterioramento e dei risultati CoP per le emissioni inquinanti, con formule distinte a seconda che si applichino le ipotesi di durata di cui all’articolo 23, paragrafo 3, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 168/2013. Il testo specifica che la media dei risultati CoP deve restare inferiore ai limiti di emissione previsti dall’allegato VI, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013.
OBD, accensioni irregolari e interfaccia diagnostica
Nell’allegato XII sono introdotte o riformulate varie prescrizioni sulla diagnostica di bordo. È stabilito che l’individuazione di deterioramenti o malfunzionamenti può avvenire anche al di fuori di un ciclo di guida, ad esempio dopo lo spegnimento del motore. Sono ridefinite le condizioni per l’individuazione delle accensioni irregolari, con delimitazione dell’area operativa del motore mediante limiti di regime basso, regime alto e linee di pressione di aspirazione.
Per i veicoli che utilizzano strategie di spegnimento del motore, le riaccensioni autonome comandate dal sistema di controllo possono essere considerate un nuovo ciclo di guida oppure il proseguimento del ciclo in corso. L’appendice 1 amplia inoltre le informazioni che devono essere rese disponibili tramite il connettore diagnostico e disciplina in modo più puntuale i codici di guasto, i connettori normalizzati e le interfacce alternative in attesa dell’OBD fase II. È previsto anche un obbligo di cooperazione con gli organismi nazionali di normalizzazione per i dati diagnostici non espressamente coperti dalle norme tecniche richiamate.
Rapporti di efficienza in uso e famiglie OBD
Le nuove appendici 3, 4 e 5 dell’allegato XII disciplinano il rapporto di efficienza in uso di uno specifico sistema di controllo M dei sistemi OBD (IUPR M) per i tipi di veicolo L3e, L5e-A e L7e-A. La verifica si fonda su informazioni che il costruttore deve presentare, su richiesta dell’autorità di omologazione, in merito a richieste di intervento in garanzia, riparazioni in garanzia e guasti OBD registrati in occasione della manutenzione programmata.
L’autorità verifica l’IUPR M sulla base di un campione selezionato in almeno due Stati membri, salvo il caso di commercializzazione in un solo Stato membro. Sono previsti criteri di rappresentatività geografica, dimensioni minime dei lotti di campionamento e soglie diverse in funzione del volume annuo di vendite della famiglia. I veicoli prodotti in piccole serie sotto i 1 000 veicoli per famiglia OBD sono esentati dalle prescrizioni minime IUPR.
Decisioni dell’autorità di omologazione e soglie IUPR
All’esito della verifica, l’autorità di omologazione può dichiarare soddisfacente la famiglia IUPR, chiedere informazioni o prove integrative, oppure disporre ulteriori prove secondo l’appendice 1. Per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1, se i dati raccolti mostrano che la media del campione è inferiore a 0,1 o che almeno il 66 % dei veicoli del campione è sotto tale valore, l’autorità deve attivare ulteriori misure di controllo e può richiedere un programma di ripristino della conformità.
Dal 1° gennaio 2024, se il veicolo è dotato di uno specifico sistema di controllo M, l’IUPR M deve essere almeno pari a 0,1 per tutti i sistemi di controllo M. Fino al 31 dicembre 2023, il costruttore deve dimostrare la funzionalità della determinazione IUPR per i nuovi tipi di veicoli dal 1° gennaio 2020 e per i tipi esistenti dal 1° gennaio 2021.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 134/2014: prove ambientali e durata
L’articolo 2 dispone che gli allegati da II a VI, VIII e X del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 siano modificati secondo l’allegato II del regolamento 2018/295. Le correzioni riguardano sia aspetti di calcolo sia la struttura delle prove ambientali e di durata.
Nell’allegato II vengono aggiornate le formule per il calcolo delle velocità di cambio marcia e viene modificato un parametro relativo alla massa di riferimento; nell’appendice 6 del WMTC viene corretto un valore di velocità del rullo. Nell’allegato III vengono affinati i criteri per le posizioni caratteristiche degli organi di regolazione e per il regime minimo accelerato.
Emissioni del basamento e prove di tipo III
Nell’allegato IV, relativo alle emissioni del basamento, viene chiarito il metodo di prova. È possibile selezionare un veicolo capostipite rappresentativo per i nuovi sistemi di ventilazione del basamento, se la prova di tipo III è superata in modo soddisfacente. Vengono disciplinati due metodi di prova, con regole più precise sulla pressione media nel basamento e, in caso di superamento della pressione atmosferica, sull’obbligo di prova supplementare. È anche riformulata la prova basata sul sacco non rigido e sulle condizioni per ritenere il veicolo soddisfacente.
Emissioni evaporative, permeazione e scelta della procedura
L’allegato V è modificato per chiarire che i veicoli delle sottocategorie L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B e L7e-C possono essere sottoposti, a scelta del costruttore, alla prova di permeazione oppure alla prova SHED. È soppresso il previgente punto 2.6 e viene precisato che i veicoli L3e, L4e, L5e-A, L6e-A e L7e-A devono essere sottoposti unicamente alla procedura SHED per adempiere alle prescrizioni sulle emissioni evaporative.
Durata dei dispositivi antinquinamento: eliminazione del ciclo AMA e invecchiamento al banco
L’allegato VI contiene le modifiche più rilevanti. Il ciclo AMA di durata dell’EPA è gradualmente eliminato per i veicoli della classe III, ma può continuare a essere utilizzato, su richiesta del costruttore, nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024. In alternativa ai metodi tradizionali di durata, il costruttore può chiedere di usare la procedura di invecchiamento al banco, disciplinata in una nuova appendice 3.
La nuova procedura mira a riprodurre, in condizioni controllate, il deterioramento termico del catalizzatore lungo la vita utile prevista dal regolamento (UE) n. 168/2013. Sono definiti il ciclo normalizzato al banco (SBC), il tempo di invecchiamento al banco (BAT), il fattore di reattività termica R e le modalità di misurazione della temperatura del catalizzatore e del rapporto aria/carburante. Le prove di tipo I devono essere eseguite prima e dopo l’invecchiamento del sistema di controllo delle emissioni per determinare i fattori di deterioramento.
Fattori di deterioramento, valori limite e prove di conformità
La disciplina dell’allegato VI richiede che i risultati delle emissioni del veicolo, sommati ai fattori di deterioramento determinati con la procedura di invecchiamento al banco o con i metodi previsti dal regolamento, non superino i limiti di emissione del regolamento (UE) n. 168/2013. È inoltre prevista la possibilità di calcolare un fattore additivo di deterioramento delle emissioni allo scarico (D.E.F.), su richiesta del costruttore.
Viene anche precisata la classificazione dei veicoli di categoria L ai fini della prova SRC-LeCV e vengono aggiornate le regole dell’appendice 2 sull’AMA di durata, compresa la classificazione per cilindrata e velocità massima. La procedura di invecchiamento al banco è articolata in appendici estremamente dettagliate che disciplinano l’assetto del banco, la misura della temperatura, il bilanciamento del flusso dei gas di scarico, la configurazione della prova, il controllo qualità e la determinazione sperimentale del fattore R.
Allegato VIII: omologazione OBD e guasti simulati
L’allegato VIII modifica le regole per la prova OBD. Viene chiarito che i componenti o dispositivi elettrici difettosi forniti dal costruttore per simulare i guasti non devono, in condizioni di prova appropriata, far superare le emissioni di oltre il 20 % rispetto ai limiti OBD; per i guasti elettrici di tipo corto circuito/circuito aperto è ammesso anche un superamento superiore al 20 %. La presenza della spia di malfunzionamento (MI) è elemento sufficiente per l’omologazione del sistema OBD nelle condizioni previste.
Sono inoltre regolati i casi in cui i veicoli di prova devono essere muniti di componenti invecchiati del sistema di emissione e le condizioni in cui possono essere usati veicoli rappresentativi e di età adeguata. È stabilito che non è necessario effettuare la prova di tipo I per dimostrare i guasti elettrici e che l’uso di cicli di precondizionamento deve essere documentato nella documentazione di omologazione.
Allegato X: prestazioni dei veicoli L1e e cicli a pedali
L’allegato X viene corretto in relazione alla velocità massima dei veicoli e alla misurazione della potenza nominale continua massima dei veicoli L1e progettati per pedalare e dei cicli a pedali. La potenza può essere misurata secondo l’appendice 3 oppure, in alternativa, secondo la procedura di cui al punto 4.2.7 della norma EN 15194:2009. Vengono inoltre aggiornati il titolo e alcune definizioni dell’appendice 4 per allinearle al regime normativo dei cicli a pedalata assistita.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma opera come atto di modifica tecnica di regolamenti delegati già esistenti, con varie disposizioni transitorie e date di applicazione specifiche per singole metodologie e soglie di conformità.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 44/2014
L’articolo 2, punto 42, è ridefinito in modo più preciso il concetto di "ciclo di guida"; gli allegati IV e XII sono aggiornati per chiarire il calcolo della conformità, il monitoraggio delle accensioni irregolari, le prescrizioni OBD e l’uso dei rapporti di efficienza in uso. Dal 1° gennaio 2024, per i sistemi di controllo M, l’IUPR M deve essere almeno pari a 0,1; fino al 31 dicembre 2023 il costruttore deve dimostrare all’autorità di omologazione la funzionalità della determinazione IUPR per i nuovi tipi dal 1° gennaio 2020 e per i tipi esistenti dal 1° gennaio 2021.
Diagnostica OBD: accesso ai dati, interfaccia e codici di guasto
Sono ampliati i segnali OBD che devono essere messi a disposizione su richiesta tramite la porta seriale del connettore diagnostico; sono dettagliate le modalità di identificazione dei codici di guasto e l’obbligo di fornire dati diagnostici pertinenti a organismi nazionali di normalizzazione. L’interfaccia di connessione deve essere standardizzata secondo ISO 19689:2016 o ISO 15031-3:2004; è ammessa un’interfaccia alternativa in attesa dell’OBD fase II, con obbligo di fornire gratuitamente le informazioni sulla configurazione dei poli e un adattatore per strumenti di scansione generici, disponibile in modo non discriminatorio verso gli operatori indipendenti.
Rapporto di efficienza in uso (IUPR M)
Sono introdotte le appendici 3, 4 e 5 dell’allegato XII, che disciplinano la verifica dell’IUPR M per i veicoli L3e, L5e-A e L7e-A, i criteri di selezione dei veicoli e la definizione della famiglia OBD. Il controllo avviene sulla base di informazioni fornite dal costruttore su richieste di garanzia, riparazioni e guasti rilevati; sono definiti campioni minimi, criteri di rappresentatività geografica, soglie numeriche per i lotti e casi di esclusione, comprese le piccole serie sotto 1 000 veicoli.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 134/2014
Gli allegati da II a VI, VIII e X sono aggiornati. Vengono corrette formule e procedure di prova, introdotte o modificate prescrizioni sul controllo della durata dei dispositivi antinquinamento, sulla classificazione SRC-LeCV, sull’eliminazione progressiva del ciclo AMA per i veicoli di classe III entro il 31 dicembre 2024 e sull’alternativa dell’invecchiamento al banco come metodo di durata. Sono altresì modificate le prove sulle emissioni evaporative e sulla permeazione, con facoltà per il costruttore di scegliere tra procedura SHED e procedura di permeazione per talune sottocategorie.
Procedure di durata, invecchiamento al banco e fattori di deterioramento
È introdotta una disciplina dettagliata della prova di durata mediante invecchiamento al banco, con definizione del ciclo normalizzato al banco (SBC), del tempo di invecchiamento al banco (BAT), del fattore R e delle modalità di misurazione della temperatura del catalizzatore. La nuova procedura sostituisce progressivamente metodi meno rappresentativi, prevede controlli di qualità, un periodo transitorio per alcune classi e una disciplina per il fattore additivo di deterioramento (D.E.F.).
Prove OBD e verifiche di conformità
Sono precisati i requisiti per la dimostrazione dei guasti elettrici, la documentazione delle procedure di precondizionamento e il comportamento della spia di malfunzionamento (MI), che deve attivarsi entro la prova di tipo I nelle condizioni previste. Sono inoltre aggiornate le condizioni per l’omologazione quando vengono simulati guasti e le modalità di verifica dei veicoli con componenti invecchiati o difettosi.
Misurazioni di prestazioni e prove specifiche per veicoli L
L’allegato X è corretto per i limiti di scostamento della velocità massima e per la misurazione della potenza nominale continua massima dei veicoli L1e progettati per pedalare e dei cicli a pedali, con rinvio alla procedura dell’appendice 3 oppure, in alternativa, alla EN 15194:2009. Sono aggiornati anche i riferimenti al fattore di assistenza massima e alla distanza di disattivazione.
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