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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17699/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revoca del consenso all'estradizione verso la Moldavia, deducendo di non essere stata adeguatamente informata sulle imputazioni e sulle conseguenze della manifestazione del consenso (assenza/insufficienza di interprete, informazioni sommarie sulla richiesta di estradizione, ignoranza di ulteriori fatti rilevanti come il reato di traffico di influenze), che il consenso non sarebbe stato volontario e consapevole in violazione delle norme pattizie (terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, artt. 2 e 4) e delle disposizioni processuali citate (art. 205 disp. att. cod. proc. pen., artt. 703 e 717 cod. proc. pen.). Ha inoltre sostenuto che la revoca può essere esercitata fino alla decisione definitiva della parte richiesta (richiamo all'art. 4, par. 3 del terzo Protocollo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la questione della possibilità di far valere davanti all'autorità giudiziaria ordinaria la revoca del consenso dopo l'emissione del decreto ministeriale di estradizione: dopo il consenso dell'estradando, la decisione finale spetta al Ministro della Giustizia (art. 708 c.p.p.) e, una volta emanato il decreto ministeriale, il sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria è limitato alla verifica sull'eventuale ingiustificato perdurare della detenzione in attesa della consegna; non è consentito al giudice penale incidere sulla decisione ministeriale. Il rimedio per impugnare il decreto ministeriale è il ricorso al giudice amministrativo, che può sindacare i vizi di legittimità (anche in relazione a eventuali violazioni di norme pattizie). La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 205 disp. att. cod. proc. pen.

    Secondo la ricorrente rileva per la revoca del consenso l'ignoranza di circostanze di fatto rilevanti; la Corte di Cassazione osserva che, pur potendo rilevarsi tali profili, dopo l'emissione del decreto ministeriale il rimedio competente per contestare la legittimità del provvedimento è l'autorità amministrativa.

  • art. 703 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito del procedimento di estradizione; la Corte non ha ritenuto che essa consentisse alla giurisdizione penale ordinaria di sostituirsi al Ministero dopo il decreto di estradizione.

  • art. 717 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa a procedimenti speciali (richiamata dalla difesa); la Corte non ha ritenuto che autorizzasse la revisione giudiziale del decreto ministeriale una volta adottato.

  • art. 701 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, acquisito il consenso dell'estradando, il procedimento per l'estradizione non prevede ulteriore controllo giurisdizionale della domanda estradizionale da parte del giudice penale: dopo il consenso si apre la fase ministeriale.

  • art. 708 cod. proc. pen.

    Attribuisce la decisione finale sull'estradizione al Ministro della Giustizia; la Corte ricorda che l'adozione del decreto è atto di alta amministrazione e non soggetto al riesame del giudice penale sul merito.

  • Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (art. 2, art. 4, art. 4 par. 3)

    La difesa invoca le garanzie di consenso volontario e consapevole (art. 2 e art. 4) e la possibilità di revoca fino alla decisione definitiva (art. 4.3). La Corte afferma che eventuali violazioni delle norme pattizie sono sindacabili, ma davanti al giudice amministrativo contro il decreto ministeriale; il giudice penale ordinario non è la sede per incidere sulla decisione ministeriale già adottata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente per spese e ad erogare somme alla Cassa delle ammende; applicata per imporre il pagamento delle spese processuali e la sanzione equitativa di €3.000.

Massime di principio

  • Se l'estradando ha prestato consenso e successivamente è stato emesso il decreto ministeriale di estradizione, la decisione ministeriale è atto amministrativo di alta amministrazione: la revoca del consenso e le contestazioni riguardanti la legittimità del decreto si impugnano davanti al giudice amministrativo e non davanti al giudice penale ordinario.
  • Il giudice penale ordinario, dopo l'adozione del decreto di estradizione, può limitatamente sindacare soltanto l'eventuale ingiustificato perdurare della detenzione in attesa della consegna, ma non può annullare o sostituirsi alla decisione del Ministro sul merito dell'estradizione.
  • Le violazioni delle norme pattizie (es. mancanza di informazione adeguata o di interprete che comprometta la volontarietà/consapevolezza del consenso) sono fatti rilevabili e possono costituire oggetto di sindacato giurisdizionale, ma il rimedio competente per contestare il decreto ministeriale è il giudice amministrativo.
  • È importante documentare in modo chiaro e completo, nei verbali, la presenza di interprete, l'informazione fornita all'estradando e la sua piena comprensione delle conseguenze del consenso: tali elementi sono decisivi per valutare la volontarietà e la consapevolezza del consenso in sede di eventuale impugnazione.
  • Se si intende revocare il consenso prima che sia adottato il decreto ministeriale, occorre agire tempestivamente e con gli strumenti processuali adeguati; dopo il decreto la via ordinaria idonea per impugnare la decisione diventa quella amministrativa.

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