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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento IVA relativo al 1997 fondato sulle movimentazioni dei conti correnti della società e dei soci, riferite a omesse fatturazioni di acquisti e cessioni. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la mancata partecipazione necessaria dei soci al giudizio, l'insufficiente motivazione sull'imputabilità dei movimenti bancari all'attività d'impresa, l'omessa comunicazione e contestazione analitica dei rilievi, l'illegittima estensione dell'accertamento ai conti dei soci, l'omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alle operazioni esenti e sull'impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata dimostrata la concreta incidenza dell'accertamento IVA sui redditi dei soci né la comunanza dei fatti tra IVA e imposte dirette. Le censure relative ai movimenti bancari e all'accertamento sono state dichiarate inammissibili per la formulazione generica e multipla dei quesiti di diritto, nonché per la sovrapposizione impropria tra violazione di legge e vizio di motivazione. Anche i motivi riguardanti l'appello incidentale e l'atto di contestazione delle sanzioni sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e quesiti astratti; inoltre, la CTR aveva comunque pronunciato sull'appello incidentale dichiarandolo inammissibile. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La presunzione legale relativa posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 vincola l'ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili.

    I movimenti bancari possono fondare una presunzione relativa a favore dell'accertamento fiscale; spetta al contribuente fornire una prova analitica e specifica della loro estraneità all'attività imponibile. Nel caso esaminato, la Corte non ha però valutato nel merito la fondatezza dell'accertamento, poiché le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    La norma è stata invocata in relazione ai requisiti dell'accertamento IVA e all'obbligo di motivazione, ma le relative doglianze non sono state esaminate nel merito per difetti di autosufficienza e di formulazione dei quesiti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 36, 57, 58 e 59

    Le disposizioni riguardano, tra l'altro, il litisconsorzio necessario, il contenuto della sentenza tributaria, i limiti dell'appello e la rimessione della causa al primo giudice. La Corte ha escluso l'applicazione del litisconsorzio necessario nel caso concreto perché la ricorrente non aveva indicato elementi sufficienti per dimostrare una base fattuale comune tra accertamento IVA societario e accertamenti reddituali dei soci.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve riportare o indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, consentendo alla Corte di verificare le censure senza dover ricostruire autonomamente il giudizio di merito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Applicabile ratione temporis, imponeva quesiti di diritto specifici, pertinenti e formulati come sintesi logico-giuridica della questione. Quesiti multipli, astratti, esplorativi o generici determinano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Tuttavia, per denunciare validamente l'omessa pronuncia in cassazione, il ricorrente deve trascrivere la domanda o eccezione esattamente e indicare l'atto processuale in cui è stata formulata.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione sono censure logicamente distinte e non possono essere confuse o sovrapposte nello stesso motivo in modo indifferenziato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, i movimenti bancari del contribuente possono costituire base presuntiva dell'accertamento; per superarli occorrono giustificazioni specifiche, documentate e riferite alle singole operazioni.
  • L'accertamento IVA riguardante una società di persone non comporta automaticamente il litisconsorzio necessario dei soci: occorre dimostrare che gli stessi fatti siano stati utilizzati anche per accertare imposte dirette o IRAP a loro carico e che vi sia una concreta inscindibilità delle controversie.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere le domande, eccezioni, documenti e passaggi motivazionali rilevanti, indicando con precisione dove siano stati prodotti o dedotti.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e omogenei. Non è sufficiente formulare quesiti astratti o multipli, né cumulare indistintamente violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione.
  • La mancata pronuncia può essere contestata in cassazione solo se la domanda o eccezione è stata proposta tempestivamente e viene riprodotta nei suoi esatti termini; una generica affermazione di omissione è inammissibile.
  • La Cassazione può respingere il ricorso per ragioni processuali senza esaminare la fondatezza sostanziale dell'accertamento tributario.

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