Cassazione Penale, Sentenza n. 02167/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge per aver il Tribunale omesso di irrogare, insieme alla pena detentiva, la pena pecuniaria congiuntamente prevista dalla norma incriminatrice (artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895). In pratica le imputate erano state condannate alla sola componente detentiva mentre la legge prevedeva una sanzione congiunta (detentiva e pecuniaria). Il Procuratore generale ha denunciato che si è configurata un'irrogazione di pena illegale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sollevando il motivo di cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sull'irrogazione di pena illegale. Ha annullato la sentenza impugnata soltanto nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Lecce, giudice competente per l'appello, per la completa determinazione del trattamento sanzionatorio comprensivo della pena pecuniaria oltre a quella detentiva già stabilita. La decisione di merito sulla responsabilità non è stata annullata; l'intervento riguarda esclusivamente la determinazione della pena nella sua completezza.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Le norme incriminatrici prevedono una sanzione congiunta, comprensiva sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria; l'omissione di una componente prevista dalla norma costituisce errore di diritto nella determinazione della pena
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b)
Consente la censura per vizio di legittimità con riguardo alla determinazione della pena quando la sentenza presenta una irrogazione di pena illegale
Codice di procedura penale
Regolamenta il ricorso per cassazione del pubblico ministero e dispone che, se il vizio concerne il trattamento sanzionatorio, la sentenza annullata va rinviata per la completa determinazione della pena; l'art. 569 consente la declaratoria di annullamento con rinvio limitata alla parte sanzionatoria
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213 - 01
Conferma il principio secondo cui l'omissione nell'applicazione di una componente della pena prevista dalla legge integra una irrogazione di pena illegale e giustifica l'annullamento parziale della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Quando la norma penale prevede una pena composta (es. pena detentiva e pecuniaria), il giudice di merito deve irrogare entrambe le componenti: l'omissione di una componente costituisce un vizio di legittimità.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la determinazione della pena (anche per via "per saltum") quando riscontri l'illegittimità della pena irrogata; se il vizio è fondato, la Cassazione annulla con rinvio per il corretto determinarsi del trattamento sanzionatorio.
- L'annullamento operato per vizi relativi al trattamento sanzionatorio non incide necessariamente sulla pronuncia di responsabilità: la riforma può limitarsi a rimandare la determinazione completa della pena al giudice competente.
- Il giudice di rinvio (qui la Corte d'appello) dovrà procedere alla completa determinazione della pena, rispettando la disciplina normativa che impone la congiunta applicazione delle componenti sanzionatorie richieste dalla norma incriminatrice.
- In casi simili è opportuno che la difesa segnali tempestivamente la necessità di una completa determinazione della pena in appello e il PM verifichi la correttezza formale e sostanziale del dispositivo della sentenza di merito.
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