Sentenza del 26/10/2020 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 275/2020 TARSU - Assoggettamento - Aree di manovra - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguardava un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011-2012 relativo a una superficie complessiva di 688 mq contestata dall'ente impositore. Il condominio distingueva 306,60 mq destinati a posti auto (tassabili) e 381,80 mq destinati a percorsi/aree di manovra (da escludere dalla TARSU perché non idonee a produrre rifiuti). La CTP aveva accolto il ricorso limitando la tassazione alle sole superfici destinate a posti auto; l'ente riscossore ha impugnato sostenendo la sottoponibilità a TARSU anche delle aree di manovra, in particolare se interne/coperte.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello dell'ente riscossore. Ha richiamato l'art. 62 d.lgs. n. 507/1993 e la giurisprudenza della Cassazione (tra cui nn. 4961/2018 e 18054/2016) per affermare che la TARSU grava su locali e aree scoperte detenuti/occupati salvo che il contribuente dimostri condizioni di esclusione o esenzione. Le aree pertinenziali/accessorie non produttive di rifiuti (come le aree di manovra) sono quindi escluse dalla tassazione; la distinzione tra aree interne o esterne è irrilevante. In fatto è incontroverso che i mq di percorsi sono 381,80 e quelli di posti auto 306,60, sicché va tassata solo la parte destinata a posti auto. L'appellante è condannato alle spese (liquidate in euro 1.200,00 oltre competenze di legge).
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. n. 507/1993
La TARSU ha per presupposto l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte; grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esclusione o esenzione.
Cass. sez. unite 2-03-2018, n. 4961
Richiamata per ribadire l'onere della prova a carico del contribuente circa eventuali esclusioni/esenzioni dalla tassa.
Cass. 14-09-2016, n. 18054
Ha riconosciuto l'esclusione dalla TARSU per aree pertinenziali/accessorie non produttrici di rifiuti (es.: area di manovra/parcheggio), principio esteso dal giudice al caso di specie.
art. 1117 c.c.
Richiamato per qualificare le aree di manovra come funzionali all'uso comune/condominiale e pertinenziali rispetto ai posti auto.
Regolamento Tarsu del Comune di Napoli (art. 7 e norme comuni)
Prevede la tassabilità dei posti auto a uso privato e l'esclusione delle aree e locali che, per loro natura o uso stabile, non possono produrre rifiuti; conferma la distinzione normativa tra posti auto e aree di manovra.
Massime di principio
- La TARSU si applica alle aree e ai locali che sono idonei a produrre rifiuti; il contribuente che pretende l'esclusione deve provare che la specifica area non produce rifiuti.
- Le aree di manovra/percorsi funzionali ai posti auto, per loro natura, non sono in genere idonee a produrre rifiuti e possono essere escluse dalla TARSU se dimostrato.
- La qualificazione materiale della superficie (posto auto vs. percorso/manovra) è determinante: la stessa superficie va misurata e distinta per attribuire il corretto regime tributario.
- La distinzione tra aree interne/coperte ed esterne/scoperte è, di per sé, irrilevante: conta la loro idoneità a produrre rifiuti e la pertinenzialità rispetto a locali produttivi.
- Documentazione planimetrica, misurazioni certificate e regolamenti condominiali o destinazioni d'uso sono elementi utili per dimostrare l'esclusione dalla tassa.
- Se un'area è adibita a usi che effettivamente generano rifiuti (deposito, uso commerciale, attività particolari), essa resta imponibile; la mera denominazione non basta senza riscontro fattuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ott 2020Sentenza del 26/10/2020 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 26 ott 2020Sentenza del 26/10/2020 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 ott 2020Sentenza del 26/10/2020 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 ott 2020Sentenza del 26/10/2020 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 26 ott 2020Sentenza del 26/10/2020 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 26 ott 2020Sentenza del 26/10/2020 n. 618 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →