Sentenza n. 544/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 85/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Teramo, resa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, per due annualità, con conseguente obbligo ministeriale di attribuire un buono elettronico complessivo di 1.000 euro e di corrispondere le spese processuali. La sentenza non era stata impugnata, risultava passata in giudicato ed era stata notificata all'amministrazione per l'esecuzione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva documentato l'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato l'adempimento dell'amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di inutile decorso del termine assegnato al Ministero, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni agli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuazione della struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e siano decorsi i termini applicabili, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare inutilmente del termine assegnato all'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, per la pubblica amministrazione, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di natura pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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