Circolare numero 99 del 22-5-2000
Modalità operative per il recupero di contributi S.S.N. versati all’INPS e risultati non dovuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i contributi al Servizio Sanitario Nazionale, aboliti dal 1° gennaio 1998 per effetto dell’IRAP salvo l’art. 37 del d.lgs. n. 446/1997, possono essere richiesti a rimborso dagli Enti che li hanno versati e che risultino non più dovuti. Gli Enti devono presentare domanda alla Sede INPS competente, indicando gli importi distinti per Regione e Provincia autonoma di destinazione. Le Sedi effettuano i controlli e, se non sussistono ostacoli, rimborsano le somme imputandole al conto AS 34/00. È espressamente escluso l’utilizzo della posizione assicurativa aperta dall’Ente per i contributi dei dipendenti in servizio.
Recupero dei contributi SSN indebitamente versati dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici
Recupero dei contributi SSN indebitamente versati dagli Enti pensionistici
La circolare fornisce istruzioni operative per il recupero dei contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale che, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, sono stati aboliti dal 1° gennaio 1998 ai sensi del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, salve le previsioni dell’art. 37 dello stesso decreto. Il documento interviene a seguito di richieste pervenute da Enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno versato contributi poi risultati non più dovuti.
Ambito di applicazione e casistiche richiamate
La fattispecie considerata riguarda somme indebitamente versate all’INPS a titolo di contribuzione SSN da parte degli Enti che gestiscono trattamenti pensionistici. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, due ipotesi ricorrenti:
- il rimborso di conguagli a credito riconosciuti ai pensionati a seguito di comunicazioni del casellario dei pensionati;
- le trattenute effettuate dall’Ente e versate sulle rendite relative a pensionati deceduti.
Domanda di rimborso e contenuto dell’istanza
Gli Enti che intendono recuperare somme indebitamente versate devono presentare un’apposita domanda alla Sede INPS territorialmente competente. Nell’istanza devono essere indicate le somme per le quali si chiede il rimborso, con separata evidenza per Regioni e Province autonome di destinazione, così da consentire la corretta verifica della provenienza dei versamenti.
Controlli dell’Istituto e imputazione contabile
Le Sedi devono effettuare gli opportuni controlli prima di procedere al rimborso. Ove non sussistano impedimenti e nel rispetto delle regole generali del diritto, gli importi devono essere rimborsati agli aventi titolo. La circolare precisa inoltre che le somme vanno imputate al conto AS 34/00, riferito alla Regione o Provincia autonoma cui i contributi erano stati originariamente versati.
Esclusione dell’utilizzo della posizione assicurativa dell’Ente
È espressamente chiarito che il recupero dei contributi SSN non può essere effettuato utilizzando la posizione assicurativa aperta dall’Ente erogatore dei trattamenti pensionistici per il versamento dei contributi relativi ai dipendenti in servizio presso l’Ente medesimo. Si tratta quindi di una procedura autonoma e separata rispetto alla gestione della contribuzione dei lavoratori in attività.
Punti principali
Abolizione dei contributi SSN e presupposto del rimborso
I contributi dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale, previsti dall’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono stati aboliti dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con decorrenza 1° gennaio 1998, salvo quanto disposto dall’art. 37 dello stesso decreto. In questo contesto, sono pervenute richieste di recupero di somme versate all’INPS ma successivamente risultate non dovute.
Esempi di versamenti indebiti
La circolare richiama, a titolo esemplificativo, il caso di rimborsi di conguagli a credito in favore dei pensionati effettuati a seguito di comunicazioni del casellario dei pensionati, nonché il caso di trattenute operate dall’Ente e versate su rendite relative a pensionati deceduti.
Domanda di rimborso alla Sede competente
Gli Enti interessati devono presentare un’apposita domanda alla Sede territorialmente competente, indicando le somme per le quali si chiede il rimborso. Le somme devono essere distinte per Regioni e Province autonome di destinazione.
Controlli delle Sedi e modalità di rimborso
Le Sedi INPS devono svolgere gli opportuni controlli e, qualora non vi siano impedimenti e nel rispetto delle regole generali del diritto, procedere al rimborso degli importi dovuti. Le somme rimborsate vanno imputate al conto AS 34/00, relativo alla Regione o Provincia autonoma cui i contributi erano originariamente affluiti.
Divieto di utilizzo della posizione assicurativa dell’Ente
La circolare precisa che il recupero dei contributi SSN non può in alcun modo essere effettuato utilizzando la posizione assicurativa aperta dall’Ente erogatore dei trattamenti pensionistici per il versamento dei contributi dovuti per i dipendenti in servizio presso l’Ente stesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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