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Circolare

Circolare numero 102 del 24-5-2000

La questione della imponibilità ai fini delle contribuzioni INPS diverse dall'IVS delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle Case da Gioco ha dato vita nel tempo ad un consistente contenzioso amministrativo e giudiziario con riferimento ai periodi contributivi anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314/97. Al fine di dirimere detto contenzioso, si ritiene adottabile il criterio indicato dalla Corte di Cassazione, in base al quale occorre verificare se le parti abbiano inteso attribuire natura integrativa della retribuzione agli introiti suddetti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i periodi contributivi anteriori all’1.1.1998, le mance corrisposte agli impiegati tecnici delle Case da gioco non sono assoggettabili alle contribuzioni minori INPS in via automatica come integrazione della retribuzione. L’Istituto prende atto dell’orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione, secondo cui le mance non hanno natura retributiva perché provengono da un terzo e sono legate all’evento aleatorio della vincita, salvo che specifiche intese o regolamenti con il datore di lavoro ne attribuiscano una funzione integrativa. Viene inoltre precisato che il "punto mancia" previsto dal D.P.R. 1420/1971 riguarda solo l’assicurazione IVS ENPALS e non si estende alle assicurazioni minori INPS. Le Sedi devono riesaminare in autotutela i provvedimenti adottati e restituire i ricorsi pendenti.

Trattamento contributivo delle mance ai croupier/impiegati tecnici delle Case da gioco per le contribuzioni minori INPS

Trattamento contributivo delle mance nelle Case da gioco

La circolare interviene sul regime contributivo delle mance corrisposte al personale tecnico delle Case da gioco, con particolare riferimento alle contribuzioni minori gestite dall’INPS e ai periodi anteriori all’1.1.1998. Il documento prende atto del contrasto tra l’originaria impostazione amministrativa dell’Istituto e l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, fornendo indicazioni operative per il riesame delle posizioni pendenti.

Inquadramento soggettivo e normativo

Ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1420, gli impiegati tecnici delle Case da gioco sono iscritti, per l’assicurazione obbligatoria IVS, all’ENPALS. Le contribuzioni minori relative agli stessi lavoratori sono invece di competenza INPS. La circolare si riferisce specificamente alle mance percepite da tali soggetti e al loro eventuale assoggettamento a contribuzione.

L’orientamento iniziale dell’Istituto

Per i periodi contributivi antecedenti l’1.1.1998, l’Istituto aveva ritenuto, in assenza di espressa esclusione normativa, che le mance costituissero una componente avente funzione di integrazione della retribuzione. Tale impostazione si fondava su vari elementi:

  • la sostanziale abitualità e continuità della percezione delle mance, legata alla prassi consolidata in caso di vincita;
  • l’esiguità delle retribuzioni tabellari previste dalla contrattazione collettiva per gli impiegati tecnici;
  • il raffronto con le retribuzioni degli impiegati amministrativi, a parità di qualifica;
  • il meccanismo di riparto delle mance basato sull’anzianità del personale.

Sulla base di tali elementi, le mance erano state considerate integralmente imponibili ai fini contributivi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale contrario

La circolare rileva tuttavia che si è consolidato un orientamento giurisprudenziale difforme, più volte affermato dalla Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento, l’uso normativo che impone al giocatore di elargire una parte della vincita al croupier, e a quest’ultimo di ripartirla tra gli addetti e il gestore secondo percentuali predeterminate, comporta un’attribuzione diretta delle somme ai beneficiari. Il soggetto che incassa assume la veste di mandatario.

Ne deriva che la quota spettante al singolo addetto non ha natura retributiva, per mancanza:

  • dell’elemento soggettivo, poiché la somma non proviene dal datore di lavoro;
  • dell’elemento oggettivo, poiché manca il collegamento causale con il lavoro prestato, essendo l’attribuzione rimessa all’iniziativa di un terzo e collegata a un evento aleatorio come la vincita.

La circolare richiama espressamente le sentenze della Cassazione n. 1175/1976, n. 4266/1981, n. 8598/1992, n. 11502/1995 e, da ultimo, n. 1305 del 12.2.1997, che ribadisce l’assenza di natura retributiva delle mance salvo diverso regolamento pattizio con il datore di lavoro, e solo entro i limiti in esso previsti.

Il "punto mancia" e la sua portata limitata

La circolare richiama anche l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 1420/1971, che prevede la fissazione, mediante decreto ministeriale e sentite le organizzazioni sindacali interessate, di importi fissi giornalieri o mensili per singola Casa da gioco, ai fini dell’applicazione dei contributi assicurativi, il cosiddetto "punto mancia". Questa previsione è letta come indice della volontà legislativa di considerare imponibili tali importi, ma soltanto nei limiti previsti.

Viene però precisato che tale disciplina riguarda esclusivamente l’assicurazione IVS gestita dall’ENPALS e non è stata estesa alle assicurazioni minori di competenza INPS.

Conseguenze pratiche e riesame dei procedimenti

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, e acquisito il parere favorevole del Comitato Prestazioni Temporanee, la circolare dispone che i ricorsi pendenti in materia siano restituiti alle Sedi interessate. Le stesse Sedi dovranno procedere al riesame in autotutela dei provvedimenti già adottati, applicando i criteri interpretativi indicati nel documento.

In sostanza, per le contribuzioni minori INPS, le mance non possono essere automaticamente considerate retribuzione imponibile; ciò potrà avvenire solo se specifiche intese contrattuali tra le parti abbiano attribuito alle stesse una funzione integrativa della retribuzione.

Punti principali

Inquadramento normativo e soggetti interessati

Gli impiegati tecnici delle Case da gioco sono iscritti, ai fini dell’assicurazione obbligatoria IVS, all’ENPALS, mentre le contribuzioni minori sono gestite dall’INPS. La circolare riguarda il trattamento contributivo delle mance percepite da tali lavoratori, con riferimento ai periodi contributivi precedenti l’1.1.1998.

Orientamento iniziale dell’Istituto sulle mance

In assenza di specifiche esclusioni normative, l’Istituto aveva ritenuto che le mance svolgessero funzione di integrazione della retribuzione. Tale lettura era fondata sulla loro abitualità e continuità, sulla modestia delle retribuzioni tabellari, sul confronto con gli impiegati amministrativi e sul criterio di riparto basato sull’anzianità. Di conseguenza, le mance erano state considerate imponibili per l’intero ammontare ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.

Contrasto giurisprudenziale e consolidamento dell’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha però negato la natura retributiva delle mance, affermando che l’attribuzione delle somme deriva dall’iniziativa di un terzo estraneo al rapporto di lavoro e da un evento aleatorio quale la vincita al gioco. In tale prospettiva, il beneficiario assume il ruolo di mandatario nella ripartizione. La giurisprudenza richiamata (sentenze n. 1175/1976, n. 4266/1981, n. 8598/1992, n. 11502/1995 e n. 1305 del 12.2.1997) esclude quindi l’assoggettabilità contributiva, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente una funzione integrativa della retribuzione.

Portata del "punto mancia" ex D.P.R. 1420/1971

L’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede, tramite decreto ministeriale e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, la fissazione di importi fissi giornalieri o mensili per singola Casa da gioco ai fini dei contributi assicurativi, il cosiddetto "punto mancia". La circolare chiarisce però che questa previsione riguarda esclusivamente l’assicurazione IVS gestita dall’ENPALS e non è stata estesa alle assicurazioni minori gestite dall’INPS.

Conseguenze operative per le Sedi INPS

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale e acquisito il parere favorevole del Comitato Prestazioni Temporanee, i ricorsi pendenti in materia saranno restituiti alle Sedi interessate. Le Sedi dovranno inoltre riesaminare in autotutela i provvedimenti già adottati applicando i criteri illustrati dalla circolare.

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