Circolare numero 21 del 18-05-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette la delibera commissariale n. 541 del 10 maggio 2000, con cui vengono ridefinite le competenze decisionali in materia di rateazione dei debiti contributivi, in applicazione della separazione tra funzione politica e gestione. I Dirigenti/Capi Sede sono competenti per le rateazioni entro determinati limiti di importo e di durata; oltre tali soglie intervengono il Servizio Contributi, la Direzione Generale e, nei casi previsti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Vengono inoltre aggiornati gli importi delle rateazioni fino a 12 mesi, disciplinata la comunicazione trimestrale delle rateazioni fino a 24 rate e regolata la procedura per le richieste fino a 36 rate. Si chiarisce infine che l’applicazione di alcuni commi dell’art. 1 della legge n. 662/1996 è demandata ai Capi Sede.
Direttive sulla competenza per le domande di rateazione dei debiti contributivi ENPALS
Direttive sulla rateazione dei debiti contributivi ENPALS
La circolare comunica la delibera commissariale n. 541 del 10 maggio 2000, adottata per ridisciplinare la concessione delle domande di rateazione dei debiti contributivi alla luce della separazione tra competenze dell’organo politico e funzioni di gestione prevista dal D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche. Il provvedimento definisce le soglie di competenza, aggiorna gli importi per le rateazioni brevi e disciplina i passaggi procedurali per le richieste più rilevanti.
Competenza decisionale e limiti di importo
Il potere decisionale sulle domande di rateazione è qualificato come attività gestionale e viene quindi attribuito ai Dirigenti. In particolare, ai Dirigenti degli Uffici periferici spetta la decisione sulle richieste fino a L. 500.000.000 di sola sorte contributiva. Per importi superiori, la domanda deve essere trasmessa con motivato parere al Servizio Contributi, che formula la proposta di delibera al Direttore Generale.
La delibera precisa inoltre che, in coerenza con la distinzione tra competenze dell’organo politico e competenze di gestione, anche l’applicazione dell’art. 1, commi 218, 220, 221 e 224 della legge n. 662/1996 è demandata ai Capi Sede; per i commi 220 e 221 si rinvia alla circolare esplicativa n. 16 del 16 giugno 1998.
Rateazioni fino a 12 mesi
Per le rateazioni fino a 12 mesi vengono aggiornati gli importi massimi e il numero delle rate, sulla base delle variazioni dell’indice del costo della vita nel periodo 1992/2000. Il nuovo schema è il seguente:
- fino a L. 4.000.000: 3 rate;
- da L. 4.000.000 a L. 7.000.000: 4 rate;
- da L. 7.000.000 a L. 11.000.000: 5 rate;
- da L. 11.000.000 a L. 15.000.000: 6 rate;
- da L. 15.000.000 a L. 20.000.000: 8 rate;
- da L. 20.000.000 a L. 27.000.000: 10 rate;
- da L. 27.000.000 in poi: 12 rate.
Tale disciplina aggiorna i criteri già contenuti nella circolare n. 2111 del 24 novembre 1992, che rimane richiamata insieme alla circolare n. 40 del 28 dicembre 1989, punto 4.
Rateazioni fino a 24 rate
Le rateazioni fino a 24 rate possono essere autorizzate dai Capi Sede compartimentali o delle Sezioni distaccate, purché la sola sorte contributiva non superi L. 500.000.000. Le concessioni devono essere comunicate ogni trimestre alla Direzione Generale e ai Ministeri del Lavoro e del Tesoro, secondo le modalità da questi stabilite.
Richieste fino a 36 rate
Per le domande di rateazione fino a 36 rate, il Capo Sede può concedere preliminarmente una dilazione fino a 24 rate, sempre entro il limite di L. 500.000.000 di sola sorte contributiva. Successivamente, la domanda con la relativa documentazione, corredata da motivato parere, deve essere trasmessa al Servizio Contributi e Vigilanza della Direzione Generale.
Quest’ultimo richiede l’autorizzazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Una volta ottenuta, l’autorizzazione viene tempestivamente comunicata al Direttore Generale, che dispone l’esecuzione con propria determinazione. La pratica viene poi restituita alla sede competente per gli adempimenti successivi, tra cui la rideterminazione degli importi delle singole rate.
Quadro applicativo e continuità delle precedenti disposizioni
Il provvedimento conferma l’impianto già delineato dalle precedenti disposizioni sulla materia e si innesta sulla disciplina della separazione tra competenze di indirizzo e gestione. Restano salvi gli effetti prodotti dagli atti intervenuti dalla data della delibera commissariale n. 482 dell’1 dicembre 1999 fino alla data della nuova delibera, che viene pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge n. 70 del 20 marzo 1975.
Punti principali
Competenza decisionale sulle rateazioni
Il potere decisionale sulle domande di rateazione, in quanto attività gestionale, è attribuito ai Dirigenti. Agli Uffici periferici è riconosciuta la competenza sulle domande fino a L. 500.000.000 di sola sorte capitale; oltre tale importo le pratiche devono essere trasmesse con motivato parere al Servizio Contributi, che propone la delibera al Direttore Generale.
Rateazioni fino a 12 mesi
Gli importi delle rateazioni fino a 12 mesi sono aggiornati in base alle variazioni dell’indice del costo della vita del periodo 1992/2000. La scala riportata è: fino a L. 4.000.000 in 3 rate; da L. 4.000.000 a L. 7.000.000 in 4 rate; da L. 7.000.000 a L. 11.000.000 in 5 rate; da L. 11.000.000 a L. 15.000.000 in 6 rate; da L. 15.000.000 a L. 20.000.000 in 8 rate; da L. 20.000.000 a L. 27.000.000 in 10 rate; da L. 27.000.000 in poi in 12 rate.
Rateazioni fino a 24 rate
Le rateazioni fino a 24 rate possono essere autorizzate dai Capi Sede solo se la sola sorte contributiva non supera L. 500.000.000. Tali concessioni devono essere comunicate ogni trimestre alla Direzione Generale e ai Ministeri del Lavoro e del Tesoro, secondo le modalità da essi stabilite.
Richieste di rateazione fino a 36 rate
Per le richieste fino a 36 rate, il Capo Sede può concedere al massimo 24 rate, purché la sola sorte contributiva non superi L. 500.000.000. Successivamente la domanda, con la documentazione e un motivato parere, deve essere trasmessa al Servizio Contributi e Vigilanza della Direzione Generale, che richiede l’autorizzazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L’autorizzazione ministeriale viene poi comunicata al Direttore Generale, che ne dispone l’esecuzione con propria determinazione, e la pratica ritorna alla sede competente per gli adempimenti successivi, inclusa la rideterminazione delle singole rate.
Applicazione della legge n. 662/1996
L’applicazione dell’art. 1, commi 218, 220, 221 e 224 della legge n. 662/1996 è attribuita alla competenza dei Capi Sede. Per i commi 220 e 221 si richiama espressamente la circolare esplicativa n. 16 del 16 giugno 1998.
Richiamo a precedenti disposizioni
Restano fermi i criteri già contenuti nella circolare n. 2111 del 24 novembre 1992 e nella circolare n. 40 del 28 dicembre 1989, punto 4, che vengono espressamente richiamati e restano applicabili per quanto non modificato.
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