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Circolare

Circolare numero 100 del 22-5-2000

Determinazione dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000 del limite minimo di retribuzione giornaliera per alcune categorie di lavoratori.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale base retributiva minima applicare, dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000, per il calcolo dei contributi dovuti da alcune categorie di lavoratori con salari convenzionali. Dopo il riordino del lavoro a tempo parziale operato dal D.Lgs. n. 61/2000, viene confermato che non si applica automaticamente la disciplina generale del minimale prevista per i lavoratori dipendenti, ma continua a valere l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981, con rivalutazione annuale. La circolare distingue poi i regimi applicabili a cooperative ex DPR n. 602/1970, pesca, lavoranti a domicilio e cooperative sociali, riportando gli importi aggiornati e precisando il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Limiti minimi di retribuzione giornaliera e imponibili contributivi per categorie speciali di lavoratori, aprile 2000

Limiti minimi di retribuzione e imponibili contributivi per categorie speciali

La circolare chiarisce il regime applicabile, dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000, alle categorie di lavoratori assoggettate a salari medi convenzionali o a discipline speciali ai fini contributivi. Il documento nasce dal problema interpretativo seguito all’abrogazione, da parte del D.Lgs. n. 61/2000, della disciplina previgente in materia di lavoro a tempo parziale e dei riflessi su retribuzioni minime, imponibili giornalieri e accredito dei contributi.

Quadro normativo di riferimento

La circolare ricostruisce la successione delle norme rilevanti:

  • art. 5, c. 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, modificando l’art. 7, c. 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, stabiliva un parametro minimo di retribuzione giornaliera per i salari convenzionali;
  • art. 1, c. 3, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissa per le contribuzioni previdenziali e assistenziali una retribuzione minima giornaliera rivalutabile;
  • art. 1, c. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che disciplina la retribuzione minima imponibile in via generale per i lavoratori dipendenti.

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 23 del 12 aprile 2000, ha precisato che l’abrogazione dell’art. 5, c. 19, della legge n. 863/1984 non comporta la caducazione automatica dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981. Inoltre, la norma generale del D.L. n. 338/1989 non può applicarsi alle categorie speciali in presenza di una disciplina specifica.

Limite minimo di retribuzione giornaliera

Per i lavoratori interessati, il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini contributivi è confermato, dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000, in L. 38.070, pari a E. 19,66.

La circolare evidenzia che tale importo deriva dalla rivalutazione del minimale originario di L. 10.000, secondo i meccanismi previsti dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e costituisce il parametro di base per le diverse categorie ove non operino importi più elevati stabiliti da norme speciali o da decreti ministeriali.

Lavoratori soci di cooperative ex DPR n. 602/1970

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare conferma, ai soli fini del versamento dei contributi IVS, l’imponibile giornaliero convenzionale di L. 48.110, pari a E. 24,85, fatto salvo quanto eventualmente disposto in senso più favorevole da decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 602/1970.

Per i contributi di previdenza e assistenza diversi dall’IVS, l’imponibile giornaliero resta confermato in L. 38.200, pari a E. 19,73.

Equipaggi delle navi da pesca

Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26 luglio 1984, n. 413, la base imponibile è costituita dalle retribuzioni convenzionali stabilite per l’anno 2000 dalle organizzazioni sindacali di categoria nell’ambito del rinnovo biennale intermedio del CCNL. Tali retribuzioni risultano superiori ai minimali di legge previsti per il settore, come già precisato nella circolare n. 17 del 28 gennaio 2000.

Piccola pesca marittima e acque interne

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, sia associati in cooperativa sia soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la retribuzione convenzionale mensile è confermata in L. 952.000, pari a E. 491,67, corrispondente a L. 38.070 per 25 giornate lavorative.

La circolare rinvia per tali soggetti alla circolare n. 17/2000 e, per i pescatori comunque soggetti alla legge n. 250/1958, anche alla circolare n. 30 del 10 febbraio 2000.

Lavoranti a domicilio

Per i lavoranti a domicilio il minimale contributivo è confermato in L. 38.070, pari a E. 19,66.

La circolare richiama la disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877:

  • i lavoratori devono essere retribuiti a tariffa di cottimo pieno risultante dalla contrattazione collettiva;
  • se i contratti collettivi non regolano la tariffa, essa è determinata da una commissione regionale composta da otto membri, nominata dal Direttore dell’ufficio regionale del lavoro e presieduta dal Capo dell’ispettorato regionale del lavoro;
  • se la tariffa e le indennità accessorie non sono determinate in tempo congruo, sono stabilite con decreto del Direttore dell’ufficio regionale del lavoro, tenendo conto della qualità del lavoro e delle retribuzioni orarie previste dai contratti collettivi del committente o da contratti relativi a lavorazioni similari.

Quando non siano fissate le tariffe di cottimo pieno, la circolare richiama la possibilità di considerare assolto l’obbligo contributivo se i contributi sono versati sulle retribuzioni di fatto corrisposte, purché nel rispetto dei limiti minimi di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983 come modificato dal D.L. n. 338/1989. Per l’anno 2000 tale limite è indicato in L. 68.552, pari a E. 35,40.

Cooperative sociali

Per i lavoratori soci delle cooperative sociali, il minimale contributivo, salvo diverse determinazioni di miglior favore ai sensi dell’art. 35 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, è fissato dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000 in L. 38.070, pari a E. 19,66.

La circolare precisa che anche per le cooperative sociali si applica in via estensiva l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981, confermando così il medesimo minimale giornaliero utilizzato per le altre categorie speciali considerate.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Infine, la circolare ricorda che il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ai sensi dell’art. 7, c. 1, della legge n. 638/1983 come modificato dalla legge n. 389/1989, è pari al 40% dell’importo mensile della pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell’anno considerato.

Per gli aspetti applicativi viene rinviato alla circolare n. 17 del 28 gennaio 2000.

Punti principali

Quadro normativo e chiarimento interpretativo

La circolare prende le mosse dall’abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 61/2000, dell’art. 5 della legge n. 863/1984 e chiarisce che tale abrogazione non travolge automaticamente l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981. Per le categorie interessate ai salari medi convenzionali resta quindi applicabile il minimale giornaliero previsto da tale norma, rivalutato annualmente secondo l’art. 22 della legge n. 160/1975. Viene esclusa anche l’applicazione concorrente dell’art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, che ha natura generale e vale per i lavoratori dipendenti solo in assenza di disciplina speciale.

Limite minimo di retribuzione giornaliera dal mese di aprile 2000

Per le categorie considerate, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato, a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000, in L. 38.070, pari a E. 19,66. Questo importo deriva dall’applicazione della rivalutazione del minimale di L. 10.000 prevista dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981 ed è il parametro di riferimento per i contributi di previdenza e assistenza sociale, salvo gli importi più favorevoli stabiliti da specifiche disposizioni o decreti ministeriali.

Lavoratori soci di cooperative ex DPR n. 602/1970

Per i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, ai soli fini dei contributi IVS, l’imponibile giornaliero convenzionale ex art. 4 del DPR n. 602/1970 resta confermato in L. 48.110, pari a E. 24,85, importo superiore al minimale generale di L. 38.070. Per i contributi di previdenza e assistenza diversi dall’IVS, l’imponibile giornaliero resta confermato in L. 38.200, pari a E. 19,73.

Equipaggi delle navi da pesca e settore pesca

Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge n. 413/1984, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo contributivo per l’anno 2000 sono quelle stabilite dalle organizzazioni sindacali di categoria secondo il meccanismo del rinnovo biennale intermedio del CCNL, poiché risultano superiori ai minimali di legge specifici del settore. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, sia associati in cooperativa sia soggetti alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile resta pari a L. 952.000, cioè E. 491,67, calcolata su L. 38.070 per 25 giornate.

Lavoranti a domicilio

Per i lavoranti a domicilio il minimale contributivo è confermato in L. 38.070, pari a E. 19,66. La circolare ricorda che per questa categoria valgono anche le regole del D.L. n. 338/1989 sulla retribuzione minima imponibile, ma in coerenza con la disciplina speciale della legge n. 877/1973: i lavoratori devono essere retribuiti a tariffa di cottimo pieno risultante dalla contrattazione collettiva, e in mancanza di accordo la tariffa è determinata dalla commissione regionale o, in ulteriore assenza, dal Direttore dell’ufficio regionale del lavoro. Se le tariffe di cottimo pieno non sono fissate, l’obbligo contributivo può ritenersi assolto versando i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, entro il limite minimo annuale indicato per il 2000 in L. 68.552, pari a E. 35,40.

Lavoratori soci di cooperative sociali

Per i lavoratori soci delle cooperative sociali il minimale contributivo, salvo miglior favore stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 797/1955, è fissato dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000 in L. 38.070, pari a E. 19,66. Il Ministero precisa inoltre che l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981 si applica in via estensiva anche alle cooperative sociali.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, c. 1, della legge n. 638/1983 come modificato dalla legge n. 389/1989, è pari al 40% dell’importo mensile delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente al 1 gennaio dell’anno considerato. La circolare rinvia alla circolare n. 17 del 28/1/2000 per i dettagli applicativi.

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