Ordinanza n. 1667/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a.) del provvedimento avente a oggetto: Autorizzazione biennale n° -OMISSIS-, con validità fino al 25 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504, per la vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nell'esercizio di vicinato ubicato nel comune di Capaccio Paestum (SA), al -OMISSIS-, n° -OMISSIS-, prot. n. 52610 del 14.08.2025 b.) della determinazione direttoriale, prot. n. 929023 del 29 marzo 2021, art. 1, comma 2, punto 9) della ADM; c.) della circolare n. 28/2021, prot. n. 264541 del 22 luglio 2021, in parte qua, e per quanto lesiva e della circolare prot. n. 102913/RU dell'8.08.2019; d.) della circolare n. 14/2023, prot. n. 297745 dell'8.06.2023, in parte qua, e per quanto lesiva; e.) della direttiva dell'ADM prot. n. 562469 del 12.12.2022; f.) della richiesta prot. n.-OMISSIS-/RU del 7.04.2025; g.) della nota prot. n. -OMISSIS-/RU del 17.04.2025; h.) della nota recante comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-/RU del 15.07.2025; i) del d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 21.02.2013, in parte qua e del d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 51 del 12.02.2021, in parte qua; l) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS-/2024, non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'autorizzazione biennale per la vendita e l'approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento avente a oggetto l'autorizzazione biennale per la vendita e l'approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, con validità fino al 25 novembre 2026, relativo a un esercizio di vicinato sito nel Comune di Capaccio Paestum. Sono stati inoltre impugnati, in parte qua, la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, diverse circolari e direttive dell'Agenzia, richieste e note procedimentali, le comunicazioni di avvio del procedimento e alcuni decreti ministeriali, oltre agli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti nel ricorso; dà atto soltanto della disposta istruttoria e della domanda cautelare incidentale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare e, all'esito dell'istruttoria disposta, ha accolto l'istanza cautelare. Il giudice ha valorizzato il significativo periculum in mora, rilevando che l'attività oggetto della revoca è determinante per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia. Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti ha quindi sospeso il provvedimento impugnato. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Autorizzazione biennale per la vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
La disposizione è indicata quale base normativa dell'autorizzazione oggetto della controversia; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione sostanziale.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; il giudice accoglie la sospensione in ragione del significativo periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento impugnato quando, all'esito degli incombenti istruttori, risulti un significativo periculum in mora e il bilanciamento degli interessi contrapposti deponga per la tutela del ricorrente.
- Il rischio di compromissione del sostentamento del ricorrente e della sua famiglia costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e nel bilanciamento cautelare degli interessi.
- L'accoglimento della domanda cautelare mediante sospensione dell'atto non definisce il merito della controversia, che deve essere trattato nell'udienza pubblica fissata successivamente.
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