Cassazione Penale, Ordinanza n. 25475/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'estraneità del motivo rispetto al processo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/10/2024. L'unico motivo dedotto contestava un preteso vizio motivazionale in relazione all'art. 129 c.p.p., ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico e anche eccentrico rispetto alla vicenda processuale, perché fondato su un riferimento a un rigetto di concordato che non risultava dagli atti. Non emergono dal testo ulteriori dati sui fatti di merito o sul reato contestato.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La doglianza formulata in relazione a tale norma è stata ritenuta generica e inconferente rispetto agli atti di causa; non è emersa una censura specifica e autosufficiente idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
cod. proc. pen.
Richiamato in modo generico nel ricorso e nell'ordinanza, senza specificazione di ulteriori disposizioni processuali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, pertinente agli atti e autosufficiente; una censura generica o fondata su presupposti fattuali non emergenti dal processo è inammissibile.
- La deduzione di un vizio motivazionale collegato all'art. 129 c.p.p. non è idonea, di per sé, se non individua in modo puntuale l'errore decisorio e non si confronta con la reale vicenda processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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