Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affidamento lavori per la realizzazione di un tratto stradale tra Catania e Siracusa. La società committente, quale general contractor verso ANAS, aveva convenuto in giudizio l'ATI affidataria, assumendo gravi ritardi e inadempienze nell'esecuzione e chiedendo la risoluzione del contratto, l'applicazione della penale contrattuale dell'1% sull'ammontare dei lavori e il risarcimento dell'ulteriore danno. L'ATI si era difesa sostenendo che i ritardi dipendevano da carenze progettuali e da una sopravvenuta sorpresa geologica, che la committente aveva stralciato parte dei lavori eseguendoli con mezzi propri, che la penale non fosse dovuta o comunque non fosse applicabile nei termini richiesti, e aveva formulato domanda riconvenzionale per il pagamento dei lavori eseguiti, per le riserve iscritte e per l'equo compenso ex art. 1664 c.c. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell'ATI, riconosciuto la penale, ma anche accertato crediti dell'ATI per lavori eseguiti e per equo compenso. La Corte d'appello aveva respinto integralmente l'appello dell'ATI. In cassazione la società affidataria ha proposto sette motivi: 1) nullità per mancata ammissione di prove orali e documentali e per errata valutazione della CTU; 2) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e del Capitolato speciale, sostenendo che dovessero essere riconosciute riserve e maggiori oneri per l'anomalo andamento dell'appalto e che la sorpresa geologica non fosse imputabile; 3) nullità per omessa pronuncia e mancata ammissione di prove su un presunto riconoscimento di debito per 2 milioni di euro; 4) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere attribuito l'inadempimento all'ATI nonostante la pretesa prima inadempienza della controparte; 5) violazione delle norme sulla clausola penale e sul recesso, sostenendo che la penale non fosse più applicabile dopo lo stralcio di parte delle opere e che fosse stata calcolata su una base errata; 6) violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata/ridotta riduzione della penale; 7) violazione delle norme ermeneutiche e del Capitolato speciale per il mancato riconoscimento dei conguagli per lavori a corpo. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo, quarto e quinto motivo, ha ritenuto infondato il sesto e in parte inammissibile e in parte infondato il settimo, rilevando in sintesi difetti di specificità, mancata censura di tutte le rationes decidendi, e la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società affidataria/capogruppo dell'ATI. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Resta quindi ferma la risoluzione del contratto di affidamento per inadempimento dell'ATI, la condanna dell'ATI alla penale contrattuale come rideterminata dai giudici di merito, nonché il riconoscimento dei crediti dell'ATI solo nei limiti già accertati (corrispettivi lavori eseguiti, detrazioni e equo compenso ex art. 1664 c.c.). La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai giudici di merito per la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento lavori
richiamato dai giudici di merito per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento
invocato dalla ricorrente per l'eccezione di inadempimento; la Corte non ravvisa violazione, perché la censura tendeva a riesaminare il merito e non scalfiva la ratio della decisione
art. 1664, secondo comma, c.c.
richiamato per il riconoscimento di un equo compenso/maggiori oneri in presenza di sopravvenienze non prevedibili nell'esecuzione dell'appalto
richiamato in tema di clausola penale
richiamato in tema di riduzione equitativa della penale; la Corte ritiene inammissibile o infondata la censura, non essendo dimostrato un uso scorretto del potere riduttivo
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla penale, in relazione al recesso dal contratto di appalto
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia fatto applicazione della regola suppletiva di riparto
invocato dalla ricorrente per asserita mancata considerazione delle prove e della non contestazione; la Corte precisa che la censura è inammissibile nei termini proposti
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto estraneo al corretto perimetro del vizio denunciabile in cassazione
invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa; i motivi sono però dichiarati inammissibili per difetto di specificità e decisività
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
richiamato nei motivi relativi all'istruttoria e alla fase di trattazione
richiamato per la critica all'interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato speciale
richiamato per la critica all'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
richiamato per la critica all'interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali
invocato per sostenere che l'interpretazione dei giudici di merito avesse privato di effetti le clausole; la Corte esclude la violazione perché il conguaglio era stato inteso come subordinato a successivo atto ricognitivo
richiamato nel motivo sull'interpretazione del contratto e del Capitolato speciale
art. 11 del Capitolato Speciale
richiamato dalla ricorrente per sostenere la spettanza di maggiori oneri e riserve
art. 19 del Capitolato Speciale
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'anomalo andamento dell'appalto dovesse portare al riconoscimento delle riserve
art. 21 del Capitolato Speciale
richiamato dai giudici di merito quale base convenzionale della risoluzione per inadempimento
art. 3 del contratto
richiamato nel motivo sulle clausole relative ai lavori a corpo e ai conguagli
art. 3.4 del Capitolato Speciale
richiamato nella motivazione di merito in tema di prezzi/revisione prezzi, per escludere che imponesse una diversa soluzione
art. 12 del Capitolato speciale
richiamato nel motivo sui conguagli per lavori a corpo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per mancata ammissione di prove è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i mezzi istruttori e dimostra la loro decisività, cioè la loro idoneità a sovvertire con certezza la decisione di merito.
- La deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole: occorre indicare in modo puntuale quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo la motivazione se ne sia discostata.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non attacca tutte le rationes.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. non è configurabile se il giudice di merito ha valutato complessivamente le prove già acquisite e non ha applicato la regola suppletiva di riparto dell'onere probatorio.
- La riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a contestare la ricostruzione dei fatti o la quantificazione equitativa operata dai giudici di merito, senza evidenziare un errore di diritto.
- Nei contratti di appalto complessi, le sopravvenienze geologiche o tecniche possono incidere sull'esecuzione e giustificare maggiori oneri o rimodulazioni, ma la parte che le invoca deve allegarle e provarle in modo specifico; la mera allegazione di un'anomalia dell'appalto non basta a scardinare l'accertamento di inadempimento compiuto dal giudice di merito.
- Il riconoscimento di conguagli o compensi ulteriori per lavorazioni a corpo può essere subordinato, secondo l'interpretazione del contratto, alla previa adozione di un atto ricognitivo o alla definizione definitiva del corrispettivo, senza che ciò comporti violazione del canone di conservazione del contratto.
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