Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8653/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Abruzzo, quale rappresentante legale della MONDIAL TEMPRA S.r.l., era stato condannato in primo grado, con giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 3, primo comma, d.lgs. n. 74/2000: aver indicato nella dichiarazione fiscale 2015 crediti d'imposta inesistenti ceduti da SOPEL S.r.l. e utilizzati in compensazione. In appello la sentenza di condanna fu confermata; in Cassazione Abruzzo ha dedotto: (1) violazione del principio devolutivo (art. 597 c.p.p.), lamentando che la Corte d'appello avrebbe esaminato i soli motivi di appello e non i punti devoluti; (2) errore nell'accertamento del dolo (art. 43 c.p.), sostenendo la sua buona fede per il pagamento di euro 240.000, l'assistenza di professionisti, documentazione dell'Agenzia delle Entrate e la denuncia da lui sporta; (3) mancata considerazione di un'ipotesi alternativa che avrebbe creato ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.); (4) omissione di valutare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il principio devolutivo non è stato violato poiché la Corte d'appello ha richiamato e recepito criticamente la motivazione di primo grado e ha svolto una analisi sufficiente dei motivi d'appello (motivazione per relationem ammessa quando non vi sono elementi di novità); l'accertamento del dolo è sorretto da una valutazione logica e complessiva degli elementi di prova (anomalie nella procedura di cessione dei crediti, veste di evasore delle società cedenti, sproporzione del corrispettivo, utilizzo anomalo del denaro) e la censura costituisce mera rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa è stata già considerata e confutata in fatto dalla Corte d'appello e il riesame delle prove non è consentito in Cassazione; la questione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è inammissibile perché non dedotta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3). Conseguentemente è stato confermato l'ergastolo della sentenza impugnata nella parte rilevante (condanna a otto mesi, pene accessorie e confisca del profitto).

Norme richiamate

  • art. 3, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante indicazione di crediti d'imposta inesistenti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e l'elemento soggettivo del dolo finalizzato all'evasione.

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamata come fonte delle pene accessorie applicate in relazione al reato fiscale per il quale il ricorrente è stato condannato.

  • art. 43 cod. pen.

    Principio sul dolo: la Corte ha ritenuto che il dolo (compreso il dolo specifico di evasione) fosse dimostrato dalla totalità degli elementi probatori e non escluso dagli argomenti difensivi (pagamento, presunte rassicurazioni di esperti, denuncia).

  • art. 597, primo comma, cod. proc. pen.

    Principio devolutivo dell'appello: la Corte di Cassazione ha confermato che la Corte d'appello può motivare per relationem richiamando il primo grado quando le censure non offrono elementi di novità, e che la motivazione d'appello è stata adeguata.

  • art. 533, primo comma, cod. proc. pen.

    Criterio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse alcun ragionevole dubbio, valutazione che la Cassazione non ha ritenuto suscettibile di essere rovesciata con una diversa lettura dei fatti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha affermato che l'istituto non può essere evocato per la prima volta in Cassazione se non richiesto in appello, per effetto dell'art. 606 c.p.p., comma 3.

  • art. 606, terzo comma, cod. proc. pen.

    Norma che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in precedenza (in appello); applicata per dichiarare inammissibile la questione della tenuità.

Massime di principio

  • In sede di appello il giudice può motivare per relationem richiamando la sentenza di primo grado quando le censure non introducono elementi di novità; la mancata ripetizione integrale della motivazione di primo grado non configura di per sé vizio procedurale.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può sostituirsi al suo apprezzamento probatorio salvo che la motivazione sia manifestamente illogica; ricostruzioni alternative della difesa che non mostrino errori logici gravi sono inammissibili in Cassazione.
  • Il pagamento di una somma in sé non esclude automaticamente il dolo: va valutato nel contesto (anomalie formali, sproporzione del corrispettivo, comportamento delle società cedenti, modalità di utilizzo del denaro) per determinare la consapevolezza dell'inesistenza del credito.
  • Le questioni di diritto che incidono sull'estinzione o attenuazione della responsabilità (es. art. 131-bis c.p.) devono essere dedotte tempestivamente in sede di gravame; non è possibile sollevarle per la prima volta in Cassazione per effetto delle limitazioni previste dall'art. 606 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle prove né la proposta di una diversa, plausibile, ricostruzione dei fatti: deve limitarsi a censurare vizi di diritto o ragioni di manifesta illogicità o violazione di norme processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.