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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16926/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione degli imputati compiuta da un operatore di polizia giudiziaria tramite la visione di immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Secondo il ricorrente, tale riconoscimento non sarebbe stato correttamente valorizzato e la decisione di merito avrebbe errato nella ricostruzione dell'identità degli autori, chiedendo in sostanza una nuova valutazione delle risultanze probatorie già esaminate e respinte in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza è utilizzabile come prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore. Poiché il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato, gli atti di indagine erano pienamente utilizzabili e la valutazione della loro efficacia probatoria restava riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 438 c.p.p.

    in primo grado si è svolto il giudizio abbreviato

    il rito abbreviato comporta la piena utilizzabilità degli atti acquisiti e incide sulla possibilità di contestare gli atti di indagine già valorizzati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione del fatto.
  • L'individuazione dell'imputato effettuata da un operatore di polizia giudiziaria tramite visione di immagini di videosorveglianza può assumere valore di prova atipica, purché sia introdotta e riferita secondo le regole del processo e sia oggetto di valutazione del giudice di merito.
  • Le ricognizioni non formali, come l'individuazione fotografica o il riconoscimento basato su immagini, sono ammissibili in virtù della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; la loro attendibilità attiene al giudizio di merito.
  • Nel giudizio abbreviato gli atti di indagine acquisiti sono pienamente utilizzabili; la contestazione della loro efficacia dimostrativa non può tradursi in una richiesta di riesame del merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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