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Legge

L.R. Calabria 51/2011

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

Normativa regionaleL.R. Calabria 51/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale sui rimborsi spese al personale in servizio presso le strutture richiamate dalla legge regionale n. 7/1996, prevedendo un rimborso dal 1° gennaio 2011, nei limiti già previsti e secondo parametri e condizioni fissati dalla Giunta regionale. La copertura è assicurata con risorse già stanziate per il personale regionale, senza nuovi o maggiori oneri.

Rimborso spese al personale delle strutture regionali indicate

Rimborso spese al personale delle strutture regionali

La legge regionale Calabria 28 dicembre 2011, n. 51 interviene in modo puntuale sulla disciplina dei rimborsi spese prevista dall’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22. L’intervento riguarda il personale che presta servizio presso le strutture richiamate dalla normativa regionale e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Ambito di applicazione

Il beneficio introdotto opera per il personale che presta servizio presso le strutture di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni. La previsione non amplia in generale la platea dei destinatari oltre tale ambito, ma riconosce un rimborso spese solo a chi rientra in quelle strutture.

Contenuto della modifica

All’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 vengono aggiunti due nuovi commi:

  • dal 1° gennaio 2011 al personale interessato spetta un rimborso spese, se effettivamente sostenute;
  • il rimborso è riconosciuto nel rispetto del limite già previsto dal comma 1 dell’articolo 7;
  • la concreta determinazione di parametri, importi e condizioni è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta regionale.

La disciplina risultante è quindi di tipo attuativo: la legge riconosce il principio del rimborso, mentre gli aspetti operativi sono demandati alla Giunta.

Profili finanziari

La copertura della misura è assicurata mediante le risorse già allocate nella UPB 1.2.01.01, denominata "Spese per il personale regionale". La legge precisa espressamente che l’intervento deve avvenire senza oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2011 e dei successivi esercizi.

Limiti temporali e utilità pratica

La decorrenza indicata è retroattiva al 1° gennaio 2011. Trattandosi di una disciplina legata a un periodo e a stanziamenti di bilancio ormai risalenti, l’atto ha oggi rilevanza essenzialmente storica e non presenta un’applicazione pratica attuale autonoma, salvo verifiche su situazioni pregresse o contenziosi relativi al periodo interessato.

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