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Provvedimento

Deliberazione n. 232 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione, tramite la piattaforma Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento urgente aveva lo scopo di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di prescriverne l’eventuale conservazione per finalità probatorie per 12 mesi. La decisione finale conferma integralmente la misura adottata dal dirigente competente.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale rientrante nel c.d. revenge porn

Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell'11 aprile 2024, la determinazione d'urgenza adottata il giorno precedente dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva del Collegio.

Segnalazione e verifica preliminare

La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale, il dirigente competente è intervenuto in via urgente per evitare la diffusione del materiale segnalato.

Misure adottate con la determinazione d'urgenza n. 147/2024

Con la determinazione dell'8 aprile 2024 sono state disposte due misure nei confronti di Telegram FZ-LLC:

  • l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all'Autorità.

Decisione finale del Garante

L'11 aprile 2024 il Garante ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All'esito, ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d'urgenza n. 147/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Esito pratico

L'effetto del provvedimento è la conferma delle misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie e per il solo tempo di 12 mesi, in un contesto di tutela rafforzata contro la divulgazione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il procedimento rientra nella disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire rapidamente entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimento d’urgenza del dirigente del Dipartimento competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 147 dell’8 aprile 2024, ha adottato in via d’urgenza due misure nei confronti di Telegram FZ-LLC: l’ingiunzione ad adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per 12 mesi, a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 147/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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