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Sentenza

Sentenza n. 1619/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Modena del 22 marzo 2023 di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza, rilasciata per la prima volta nel 2015, deducendo le responsabilità aziendali ricoperte, la necessità di trattenersi o recarsi presso stabilimenti isolati anche in orario notturno, gli spostamenti per lavoro e per il recupero di crediti, la riservatezza della documentazione trasportata, la propria condizione economica e un furto subito nel 2019. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e la presentazione di osservazioni, la Prefettura ha negato il rinnovo, ritenendo non dimostrato un pericolo personale concreto e attuale. Con un articolato motivo di ricorso il privato ha contestato l’insufficiente istruttoria e la mancata considerazione delle circostanze rappresentate, nonché l’assenza di motivazione sul mutamento rispetto ai precedenti rilasci e rinnovi. Ha inoltre lamentato la mancata valorizzazione del parere favorevole del Commissariato, la mancata ostensione degli atti del CPOSP e la mancata adeguata risposta alle osservazioni procedimentali; in corso di causa ha documentato un ulteriore furto, avvenuto il 6 agosto 2023.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse esaminato gli elementi dedotti e che la valutazione della loro insufficienza a dimostrare un pericolo personale concreto e attuale rientrasse nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, senza manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. La natura dell’attività economica, gli spostamenti, gli orari di lavoro, la ricchezza e i rischi patrimoniali non dimostrano, da soli, una specifica esposizione personale al rischio; neppure le cariche aziendali e la necessità di raggiungere stabilimenti isolati giustificano automaticamente il porto armato. I precedenti rilasci non costituiscono un diritto al rinnovo né fondano un affidamento qualificato o un obbligo di motivazione rafforzata: il requisito del dimostrato bisogno va verificato al momento di ogni decisione. Il parere del Commissariato, limitato all’assenza di precedenti sfavorevoli, pendenze penali, patologie psichiche e abusi del titolo, non prova il bisogno richiesto. La mancata ostensione degli atti del CPOSP non invalida il diniego, le ragioni di merito risultando dai pareri della Questura; il ricorrente avrebbe potuto tutelare tempestivamente l’accesso con l’azione prevista dagli artt. 25 l. 241/1990 e 116 c.p.a. La motivazione finale è stata giudicata sufficiente anche rispetto alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Il furto del 6 agosto 2023, sopravvenuto all’atto, non può fondarne l’annullamento, pur potendo essere valutato in una nuova istanza. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U.L.P.S.

    Ai sensi dell’art. 42 TULPS, il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

    La licenza di porto di pistola per difesa personale è eccezionale e può essere concessa o rinnovata soltanto se al momento della decisione risulta un bisogno specifico, effettivo, concreto e attuale di autodifesa, accertato in relazione alla posizione individuale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Inoltre, le motivazioni addotte nel provvedimento finale appaiono sufficienti anche a fornire adeguata risposta alle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria di osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.

    Nel caso concreto la motivazione del provvedimento finale è stata ritenuta idonea a rispondere alle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi.

  • art. 25 l. 241/1990

    Inoltre, va rilevato come parte ricorrente avrebbe potuto tempestivamente agire in giudizio ai sensi dell’art. 25, l. n. 241 del 1990 e 116 c.p.a., per la tutela del proprio diritto di accesso.

    La contestazione della mancata ostensione degli atti può essere fatta valere mediante la specifica azione a tutela dell’accesso; nel caso deciso, la mancata attivazione tempestiva di tale rimedio non ha determinato l’illegittimità del diniego della licenza.

  • art. 116 c.p.a.

    Inoltre, va rilevato come parte ricorrente avrebbe potuto tempestivamente agire in giudizio ai sensi dell’art. 25, l. n. 241 del 1990 e 116 c.p.a., per la tutela del proprio diritto di accesso.

    La tutela giurisdizionale contro il diniego o la mancata ostensione documentale è esperibile con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.; la controversia sul rinnovo della licenza non sostituisce tale rimedio.

Massime di principio

  • La licenza di porto di pistola per difesa personale è un titolo eccezionale: il richiedente deve dimostrare un bisogno specifico ed effettivo di autodifesa, fondato su circostanze concrete, attuali e individualizzate; la professione svolta, il valore degli interessi economici, gli spostamenti o la movimentazione di denaro non sono, da soli, sufficienti a provare una reale esposizione personale al rischio.
  • In sede di rilascio o rinnovo della licenza di porto di pistola, l’autorità di pubblica sicurezza deve verificare la sussistenza del dimostrato bisogno con riferimento al momento dell’adozione del provvedimento. La precedente titolarità non attribuisce un diritto quesito al rinnovo, non fonda un affidamento qualificato e non comporta, di per sé, un obbligo di motivazione rafforzata.
  • La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sulla sussistenza del bisogno di circolare armati è ampiamente discrezionale ed è sindacabile quando presenti manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Un parere favorevole limitato all’assenza di precedenti sfavorevoli, pendenze penali, patologie psichiche o abusi di una precedente licenza non dimostra, per ciò solo, il requisito positivo del bisogno di autodifesa.
  • Un fatto verificatosi dopo l’adozione del provvedimento non può essere utilizzato per ottenerne l’annullamento, ferma la possibilità che l’interessato lo rappresenti in una nuova istanza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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