Ordinanza n. 194/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto N. prot. 1582 del 01/04/2025 notificato in data 03/04/2025 in merito alla domanda del visto di ingresso per lavoro subordinato a seguito del nulla osta P-BA/L/Q/2024/102385 rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bari in data 06/08/2024 sulla domanda presentata dal datore di lavoro Minervini Sabino come Assistente famigliare socio-sanitario - nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato nonostante il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, richiesto a seguito del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bari per un'attività di assistenza familiare socio-sanitaria, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. In sede cautelare risultano dedotte contestazioni relative alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto e alla valutazione del rischio migratorio. L'amministrazione ha evidenziato il rapporto familiare tra datore di lavoro e lavoratrice — il datore era coniuge della madre della richiedente — nonché una precedente istanza di visto turistico presentata dalla madre per recarsi dal medesimo soggetto, traendone elementi sintomatici di una possibile strumentalizzazione del titolo di ingresso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto valida la procura alle liti e ha affermato la propria giurisdizione e competenza. All'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, che esclude la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso per lavoro subordinato. Ha inoltre considerato non irragionevole, in questa fase, la valutazione della sede diplomatica circa il rischio migratorio, desunto anche dal rapporto familiare particolarmente stretto tra datore di lavoro e lavoratrice e dalla precedente richiesta di visto turistico della madre. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina il visto di ingresso per lavoro subordinato nell'ambito della procedura collegata al nulla osta al lavoro.
d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
Secondo il TAR, ha escluso la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti concernenti i visti di ingresso per lavoro subordinato.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al rilascio di visti di ingresso per lavoro subordinato disciplinati dall'art. 22 d.lgs. 286/1998, trova applicazione la disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, che esclude la necessità del preavviso di rigetto.
- Nella fase cautelare, il rapporto familiare particolarmente stretto tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero, unitamente ad altri elementi obiettivi riferiti alla storia delle richieste di visto della famiglia, può costituire base inferenziale non irragionevole per la valutazione di un rischio migratorio e impedire il riconoscimento del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →