Cassazione Penale, Ordinanza n. 28415/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, rilevando che il motivo era generico e meramente reiterativo di questioni già proposte in appello e già disattese con motivazione adeguata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dalla legge; l'importo non è interamente ricavabile dal testo fornito.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, censurando come inaccettabili le conclusioni raggiunte dal giudice di merito. Dal testo emerge però che il motivo di ricorso è stato ritenuto generico e sostanzialmente ripetitivo di doglianze già formulate con l'appello e già esaminate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e non manifestamente illogica. Non sono ricavabili dal brano i fatti materiali del processo né il reato contestato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate dal giudice di merito.
- La mera dissociazione soggettiva rispetto alle conclusioni della sentenza impugnata non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile se non è accompagnata da censure specifiche contro la motivazione.
- Quando la decisione di merito ha fornito una motivazione puntuale e priva di manifesta illogicità, il ricorso che non si confronti criticamente con essa è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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