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Ordinanza

Ordinanza n. 4228/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Milano del 7 aprile 2026, prot. Comune di Milano/c_f205 0199180/07-04-2026, avente a oggetto “VIA CUCCHIARI DOMENICO, 30 - Pratica atti P.G. 116361 IN DATA 25.02.2026 - JPE/05236/2026. Richiesta pagamento del conguaglio quale differenza tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata”; - nonché degli atti a esso connessi e presupposti, anche se non conosciuti, tra cui il Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 31 marzo 2026, citato nella suddetta nota del 7 aprile 2026, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, - e per la condanna del Comune alla restituzione alla ricorrente della complessiva somma di € 11.697,02, oltre interessi legali e di mora, decorrenti dalla data di notifica dell’atto impugnato alla data di effettiva restituzione, - e avverso il silenzio rifiuto mantenuto dal Comune sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2026 e volta a ottenere copia del Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 31 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202602258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio del Comune sull’istanza di accesso al Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 31 marzo 2026, richiamato nella richiesta di conguaglio relativa all’intervento edilizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria dell’immobile di via Cucchiari n. 30, a Milano, ha impugnato anche ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. il silenzio diniego formatosi sulla richiesta, presentata il 14 aprile 2026, di ottenere il Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 31 marzo 2026, posto a fondamento della richiesta comunale di conguaglio del 7 aprile 2026. La società aveva contestato la richiesta di pagamento e chiesto l’ostensione del rapporto e degli atti istruttori; il Comune non aveva dato riscontro. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune ha depositato il rapporto il 10 luglio 2026 e la ricorrente ha segnalato l’avvenuta ostensione con memoria del 22 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha deciso esclusivamente il segmento relativo all’accesso, dichiarando improcedibile la domanda ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse: la documentazione richiesta era stata messa a disposizione della ricorrente nel corso del giudizio, soddisfacendone l’interesse. La decisione sulla domanda di annullamento della richiesta di conguaglio non è stata definita; l’udienza pubblica di merito è stata confermata per il 5 maggio 2027. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Pertanto, l’istanza formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. dalla ricorrente Garden 2 S.r.l. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La domanda giudiziale di accesso diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, la documentazione richiesta viene resa disponibile e l’interesse all’ostensione risulta soddisfatto.

Massime di principio

  • La domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l’amministrazione mette a disposizione la documentazione richiesta, soddisfacendo l’interesse all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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